Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 18460 del 09/04/2013


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 18460 Anno 2013
Presidente: GIORDANO UMBERTO
Relatore: BARBARISI MAURIZIO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Russo Maria

n. Il 30 settembre 1968

avverso
l’ordinanza 20 giugno 2012 — Tribunale di Savona;
sentita la relazione svolta dal Consigliere dott. Maurizio Barbarisi;
lette le conclusioni scritte del rappresentante del Pubblico Ministero, sostituto Procuratore Generale della Corte di Cassazione, che ha chiesto l’annullamento con rinvio della ordinanza impugnata e la trasmissione degli atti al Tribunale di Savona per
nuovo esame;

Data Udienza: 09/04/2013

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE – Prima Sezione penale

Ritenuto in fatto
1. — Con ordinanza deliberata in data 20 giugno 2012, depositata in cancelleria
il 22 giugno 2012, il Tribunale di Savona rigettava l’istanza avanzata nell’interesse
di Russo Maria volta a ottenere l’applicazione della disciplina della continuazione ai
sensi dell’art. 671 cod. proc. pen. in relazione alle condanne ivi indicate.

zioni per il riconoscimento dell’unicità del disegno criminoso, stante la non contiguità temporale e la diversità dei fatti accertati di cui alle sentenze recate nell’istanza.
2. — Avverso il citato provvedimento ha interposto tempestivo ricorso per cassazione Russo Maria chiedendone l’annullamento per violazione di legge e vizi motivazionali.
In particolare veniva rilevato dalla ricorrente l’erronea applicazione dell’art. 671
cod. pen. pen. nonché carenza di motivazione, ex art. 606 comma primo lett. c) ed
e) cod. proc. pen.; il giudice non aveva tenuto conto che le rapine di cui alle sentenze allegate erano state commesse a distanza di quattro giorni l’una dall’altra, in
luoghi geograficamente contigui e con il medesimo sodale, El Hadaj, all’epoca compagno della prefata. Inoltre non era stato considerato il rilevato fattore dello stato
di tossicodipendenza dell’istante che ha invece avuto un ruolo preminente nella
programmazione dei reati.

Osserva in diritto
3. — Il ricorso è fondato e merita accoglimento: l’ordinanza impugnata va annullata con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Savona.

2

Il giudice argomentava la propria decisione rilevando l’insussistenza delle condi-

L’art. 671 cod. proc. pen. attribuisce al giudice il potere di applicare in executivis l’istituto della continuazione e di rideterminare le pene inflitte per i reati separatamente giudicati con sentenze irrevocabili secondo i criteri dettati dall’art. 81 cpv.
cod. pen. Peraltro, la possibilità di applicazione della disciplina della continuazione
in sede esecutiva ha carattere sussidiario e suppletivo rispetto alla sede di cognizione, stante il carattere più completo dell’accertamento e la mancanza dei limiti imposti dall’art. 671 cod. proc. pen. (Cass., Sez. 6, 8 maggio 2000, n. 225, P.G. in
proc. Mastrangelo e altri, rv. 216142). Tra gli indici rivelatori dell’identità del disegno criminoso non possono non essere apprezzati la distanza cronologica tra i fatti,
g
Ud. in c.c.: 9 aprile 2013 — Russo Maria — RG: 31080/12, RU: 8;

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE – Prima Sezione penale

le modalità della condotta, la tipologia dei reati, il bene protetto, l’omogeneità delle
violazioni, la causale, le condizioni di tempo e di luogo. Anche attraverso la constatazione di alcuni soltanto di detti indici — purché siano pregnanti e idonei ad essere
privilegiati in direzione del riconoscimento o del diniego del vincolo in questione — il
giudice deve accertare se sussista o meno la preordinazione di fondo che cementa
le singole violazioni (Cass., Sez. 1, 20 aprile 2000, n. 1587, rv. 215937).

segno criminoso occorre che in esso risultino ricomprese le diverse azioni od omissioni sin dal primo momento e nei loro elementi essenziali, nel senso che, quando si
commette la prima azione, già si sono deliberate tutte le altre, come facenti parte
di un tutto unico. Le singole condotte, quindi, devono essere ricollegate ad un’unica
previsione, di cui i diversi reati costituiscano la concreta realizzazione, cosicché i
reati successivamente commessi devono essere delineati fin dall’inizio nelle loro
connotazioni essenziali, non potendo identificarsi il requisito psicologico indicato
nell’art. 81 cod. pen. con un generico programma delinquenziale. Ai fini dell’applicazione della disciplina del reato continuato ex art. 671 cod. proc. pen. la ‘cognizione’ del giudice dell’esecuzione dei dati sostanziali di possibile collegamento tra i vari
reati va eseguita in base al contenuto decisorio delle sentenze di condanna conseguite alle azioni od omissioni che si assumo essere ‘in continuazione’. Le sentenze
devono essere poste a raffronto per ogni utile disamina, tenendo presenti le ragioni
enunciate dall’istante e fornendo del tutto esauriente valutazione. La decisione del
giudice di merito, se congruamente motivata, non è sindacabile in sede di legittimità (Cass., Sez. 1, 5 novembre 2008, n. 44862, Lombardo, rv. 242098; Sez. 1, 5
novembre 2008, n. 44861, non massimata; Sez. 5, 7 maggio 1992, n. 1060, rv.
189980; Sez. 1, 7 luglio 1994, n. 2229, Caterino, rv. 198420; Sez. 1, 30 gennaio
1995, n. 05518, Montagna, rv. 200212).
3.2. — Tanto premesso, l’ordinanza impugnata è viziata di legittimità, avendo
evidenziato profili erronei di valutazione delle sentenze poste in allegazione all’istanza di continuazione dal momento che ha ritenuto la non omogeneità dei reati
per cui è intervenuta condanna quando per contro trattansi tutti di delitti della medesima natura e specie.
3.3. — Anche il profilo temporale non è stato congruamente valutato, atteso che
i reati in questione si risolvevano in rapine commesse a distanza di pochissimi giorni l’una dall’altra, oltretutto in luoghi finitimi e con lo stesso sodale, circostanze
queste che avrebbe dovuto per contro condurre a una motivazione del giudice

Ud. in c.c.: 9 aprile 2013 — Russo Maria — RG: 31080/12, RU: 8;

Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, per aversi unicità del di-

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE – Prima Sezione penale

dell’esecuzione più approfondita e più specifica rifuggendo argomentazioni generiche e apparenti. Infine, il ricorrente aveva posto l’accento sul proprio stato di tossicodipendenza, come elemento psicologico unificante sul piano ideativo, i medesimi
delitti, perpetrati proprio per il procacciamento della droga.
Se occorre infatti rilevare che l’art. 671 cod. proc. pen., comma primo, cod.
proc. pen., così come modificato dall’art. 4 vicíes della I. n. 49 del 2006 secondo il

consumazione di più reati in relazione allo stato di tossicodipendenza”, si limita ad
indicare che di tale stato si deve tener conto nella valutazione della sussistenza o
meno della unitarietà del disegno criminoso, senza prevedere però che lo stato di
tossicodipendenza sia di per sé elemento decisivo ai fini della valutazione della unitarietà di tale disegno (Cass., Sez. 1, 28 marzo 2006, n. 12638, Marino; Cass., Sez.
1, 7 novembre 2006, n. 39704, rv. 235045, era però necessario che il giudice, in
presenza di una connotazione giustificatrice della sussistenza dell’unicità ideativa
dei fatti illeciti, rivolgesse la sua attenzione anche su tale specifico aspetto.
In sede di rinvio dovranno pertanto essere emendati gli errori valutativi che si
sono tradotti in vizio di motivazione riesaminando, anche nella diversa ottica anzi
indicata, la richiesta del ricorrente, rimediando altresì alle altre insufficienze lamentate.
4. — Ne consegue che deve adottarsi pronunzia ai sensi dell’art. 623 cod. proc.
pen. come da dispositivo

per questi motivi
annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Savona.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, il 9 aprile 2013

Il

onsigliere estensore

Il Presidente

quale “fra gli elementi che incidono sull’applicazione del reato continuato vi è la

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