Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 18459 del 28/03/2018
Penale Ord. Sez. 4 Num. 18459 Anno 2018
Presidente: CIAMPI FRANCESCO MARIA
Relatore: MENICHETTI CARLA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
PISANO MATTIA nato il 08/01/1990 a ASTI
avverso la sentenza del 30/11/2017 del TRIBUNALE di ASTI
sentita la relazione svolta dal Consigliere CARLA MENICHETTI;
Data Udienza: 28/03/2018
;«.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Pisano Mattia, tramite il difensore di fiducia, ricorre per cassazione avverso la
sentenza di cui in epigrafe recante applicazione della pena ai sensi dell’art.444 c.p.p. in
ordine a due distinte ipotesi di reato di cui all’art. 73, D.P.R.n.309/90, prospettando
carenza di motivazione.
L’impugnazione é manifestamente infondata.
Questa Corte ha ripetutamente affermato il principio che l’obbligo di motivazione
sentenza di patteggiamento: lo sviluppo delle linee argomentative è necessariamente
correlato all’esistenza dell’atto negoziale con cui l’imputato dispensa l’accusa dall’onere di
provare i fatti dedotti nell’imputazione. Ciò implica, tra l’altro, che il giudizio negativo
circa la ricorrenza di una delle ipotesi di cui al richiamato art.129 c.p.p. deve essere
accompagnato da una specifica motivazione solo nel caso in cui dagli atti o dalle
deduzioni delle parti emergano concreti elementi circa la possibile applicazione di cause
di non punibilità, dovendo invece ritenersi sufficiente, in caso contrario, una motivazione
consistente nella enunciazione, anche implicita, che è stata compiuta la verifica richiesta
dalla legge e che non ricorrono le condizioni per la pronuncia di proscioglimento ex
art.129 (S.U. 27 marzo 1992, Di Benedetto; S.U. 27 dicembre 1995, Serafino e
giurisprudenza conforme successiva).
Trattasi poi di motivo non deducibile, poiché la sentenza e conseguentemente il
ricorso sono successivi alla data di entrata in vigore dell’art.448, comma 2 bis, c.p.p. che
elenca i motivi prospettabili in sede di legittimità in caso di sentenza di patteggiamento,
tra i quali non è annoverato quello in esame.
Va pertanto pronunciata la inammissibilità del ricorso.
Segue a norma dell’art.616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle
spese del procedimento ed al versamento in favore della cassa delle ammende, della
somma di C 4.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria, non emergendo ragioni di esonero.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro quattromila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 28 marzo 2018
Il Consigli
Carla
nsore
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Il Pres,itfrnte
Francesco/
Ciam
della sentenza non può non essere conformato alla particolare natura giuridica della