Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 18459 del 09/04/2013


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 18459 Anno 2013
Presidente: GIORDANO UMBERTO
Relatore: LA POSTA LUCIA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA DIPARTIMENTO
AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
nei confronti di:
LO NIGRO COSIMO N. IL 08/09/1968
avverso l’ordinanza n. 4440/2011 GIUD. SORVEGLIANZA di SANTA
MARIA CAPUA VETERE, del 05/04/2012
sentita la re ione fatta dal Consigliere Dott. LUCIA LA POSTA;
lette/se e le conclusioni del PG Dott. t
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Data Udienza: 09/04/2013

RITENUTO IN FATTO

1.

Con ordinanza del 5.4.2012 (dep. Il 4.5.2012) il Magistrato di

sorveglianza di Santa Maria Capua Vetere accoglieva il reclamo proposto da
Cosimo Lo Nigro, con il quale lamentava la mancata ammissione al regime
ordinario di colloqui visivi e telefonici, pur avendo goduto del regime ordinario
prima dell’entrata in vigore del d.P.R. n. 230 del 2000.
A sostegno della decisione il giudice osservava che il condannato, in

230 del 2000 beneficiava del regime più favorevole, pertando, doveva essere
autorizzato a fruire di sei colloqui visivi e quattro telefonici mensili.

2. Ricorre avverso detto provvedimento il Ministero della giustizia, D.A.P., in
persona del legale rappresentante rappresentato dall’Avvocatura dello Stato
denunciando la violazione di legge.
Richiamato il principio della cd. tutela della progressione trattamentale,
affermato dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 306 del 1993, nonché, il
contenuto della circolare ministeriale n. 3533/5983 del 3.11.2000, rileva
l’erroneità del presupposto sul quale si fonda la decisione in oggetto, atteso che
risulta in atti che al momento dell’entrata in vigore del d.P.R. n. 230 del 2000 il
Lo Nigro era sottoposto al regime di cui all’art. 41

-bis Ord. Pen., avendo

riportato condanne per reati compresi nell’art. 4 -bis Ord. Pen., con conseguente
esclusione dei colloqui premiali.

3. In data 30.1.2013 è pervenuta memoria difensiva del Lo Nigro con la
quale deduce la irrilevanza della circostanza che al momento dell’entrata in
vigore del d.P.R. n. 230 del 2000 era sottoposto al regime di cui all’art. 41 -bis
Ord. Pen., atteso che sia in precedenza che successivamente aveva ottenuto il
trattamento più favorevole ed aveva già raggiunto un grado di rieducazione
adeguato al beneficio.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è fondato.
Il provvedimento impugnato, invero, muove dalla corretta applicazione della
disciplina in esame secondo la quale le disposizioni regolamentari, che hanno
introdotto un regime più restrittivo dei colloqui visivi e telefonici per detenuti ed
internati per reati previsti dall’art. 4 -bis Ord. Pen., non si applicano nei confronti
di coloro che, al momento dell’entrata in vigore di tali disposizioni, godevano di
un trattamento di miglior favore, avendo già raggiunto un grado di rieducazione

espiazione della pena dell’ergastolo, alla data di entrata in vigore del d.P.R. n.

adeguato al beneficio concesso (Sez. 1, n. 1591 del 21/11/2006 – dep.
19/01/2007, De Luca Bossa, rv. 235595; Sez. 1, n. 29109 del 27/06/2012 – dep.
18/07/2012, Marzo, rv. 253783).
Tuttavia, nel caso di specie, è stato rilevato che il regime più favorevole al
quale era stato ammesso il condannato era stato successivamente revocato,
atteso che al Lo Nigro era stato applicato il regime di cui all’art. 41 -bis Ord,
Pen. cui era sottoposto anche al momento di entrata in vigore del d.P.R. n. 230
del 2000.
della interpretazione dell’applicazione della disciplina introdotta dal d.P.R. 30
giugno 2000, n. 230 e fatto proprio dalla circolare del D.A.P. del 3.11.2000,
citata anche nel provvedimento impugnato, era quello di colmare la mancanza di
norme transitorie dirette ad impedire la regressione nella fruizione dei più estesi
benefici da parte dei soggetti che già ne godevano. Tale interpretazione
normativa, all’evidenza quindi, «era diretta ad assicurare la continuità del
trattamento in atto a favore di coloro che godevano, al momento della entrata in
vigore del nuovo regolamento, un trattamento di migliore favore, già facente
parte in quel momento del programma di trattamento, ma non anche a coloro
che ne avevano goduto in passato, poiché in tal caso non si trattava di una
regressione del trattamento, bensì, della ingiustificata instaurazione ex novo di
un regime di favore a chi ne aveva goduto in tempo passato>> (Sez. 1, n.
35638 del 17/07/2012 – dep. 18/09/2012, Pappalardo, rv. 253697).
Sotto tale profilo, pertanto, non sono rilevanti le circostanze indicate nella
memoria del Lo Nigro e l’ordinanza in esame deve essere annullata con rinvio al
Magistrato di sorveglianza di Santa Maria Capua Vetere perché verifichi se al
momento dell’entrata in vigore del d.P.R. n. 230 del 2000 il condannato godeva
del regime più favorevole ovvero fosse sottoposto al regime di cui all’art. 41 -bis
Ord. Pen..
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Magistrato di
sorveglianza di Santa Maria Capua Vetere.
Così deciso, il 9 aprile 2013.

Invero – come è stato già esplicitato da questa Corte – lo scopo e l’intento

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