Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 18457 del 30/10/2014


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 18457 Anno 2015
Presidente: GARRIBBA TITO
Relatore: DI STEFANO PIERLUIGI

SENTENZA
sul ricorso proposto da:

ROMANO SANTINO PIETRO n. 1/11/1961
avverso la sentenza 6335/2010 del 27/11/2012 della CORTE DI APPELLO DI
TORINO
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso
udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERLUIGI DI STEFANO
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. VITO GERACI che ha concluso
chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso.
RITENUTO IN FATTO
i La Corte di Appello di Torino con sentenza del 27 novembre 2012
confermava la sentenza del Tribunale di Torino del 16 aprile 2010 che
condannava Romano Santino Pietro per i reati di peculato e falso materiale.
2

Secondo i giudici di merito, il predetto, direttore di un ufficio postale in

Torino, si appropriava di un buono fruttifero del valore di euro 3000 circa che
sottraeva da altri titoli consegnatigli da tale Panzera Maria per conteggiare i
relativi interessi.
‘‹ La responsabilità era ritenuta in base alle dichiarazioni della persona offesa
che aveva consegnato titoli per 88 milioni aljtí ricorrente che, però, ne aveva
conteggiati solo 83, al successivo incasso del titolo mancante con la falsa firma
della Panzera, agli esiti delle indagini interne della amministrazione postale.
Romano Santino ha proposto ricorso con atto a propria firma sviluppando
un unico ampio motivo con il quale deduce la violazione di legge ed il vizio di
motivazione. In particolare contesta la adeguatezza della motivazione che sia

Data Udienza: 30/10/2014

basata su mera ipotesi ovvero prove contraddittorie, e ripercorre il materiale
probatorio utilizzato dai giudici di merito per rilevarne la inidoneità al fine di
dimostrare la colpevolezza.
CONSIDERATO IN DIRITTO
-.La sentenza deve essere annullata senza rinvio in quanto, dovendo essere
il fatto di cui al capo a) essere correttamente qualificato quale appropriazione
indebita ex art. 646 cod. pen.,e tenuto conto della pena edittale prevista per il
reato di falso di cui al capo b), entrambi i reati contestati sono prescritti.

accoglimento in quanto richiedono una nuova valutazione del materiale
probatorio per giungere ad una diversa decisione rispetto a quella del giudice di
merito, così invocando l’esercizio di poteri che non competono al giudice di
legittimità che può esaminare la motivazione solo sotto i profili della completezza
e della assenza di vizi logici.
7.La questione da affrontare riguarda, invece, quale reato sia configurabile in
relazione al fatto di appropriazione di cui al capo a). Le sentenze di merito hanno
ritenuto che si fosse in presenza del reato proprio di peculato.
s.Va, invece, considerato che, avendo il ricorrente, pur direttore di un Ufficio
Postale, commesso il fatto nell’esercizio di attività di “bancoposta”, in tale ambito
non rivestiva la qualifica di pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio. Ciò,
come detto, comporta una diversa qualificazione giuridica della condotta.
9.Romano non può rispondere di peculato in quanto l’attività bancaria
(“bancoposta”) esercitata da Poste Italiane s.p.a. (e prima dall’ente Poste), nel
cui contesto ha commesso le condotte di appropriazione, non è “pubblico
servizio” e, quindi, il dipendente addetto a tale settore, non riveste per ciò solo
la qualità soggettiva di pubblico ufficiale od incaricato di pubblico servizio.
‘a Tale affermazione non è però pacifica in giurisprudenza, per cui la
questione va considerata in modo più analitico.
i Prima di affrontare i profili controversi, vanno richiamati dei principi che
sono la necessaria premessa per affrontare il caso in esame e che è sufficiente
enunciare non essendo in discussione.
La qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio deriva
dall’effettivo esercizio di funzioni dell’ambito di un pubblico ufficio o servizio e,
quindi, prescinde dalla qualità pubblica o privata dell’ente di appartenenza e
dall’essere l’attività tipica dell’ente, appunto, un pubblico ufficio o servizio.
Certamente, ad es., tipo ed attività dell’ente potranno essere utili indizi per la
ricostruzione della effettività della qualifica soggettiva, ma non sono di per sé
solo determinanti. L’esame della casistica dimostra come, ad esempio,

6.Va premesso che i motivi sviluppati dalla parte non possono trovare

dipendenti di Ministeri non abbiano la predetta qualifica perché addetti a servizi
ausiliari (si pensi ai bidelli delle scuole statali).
13

La attività bancaria è, di per sé, attività privata e non esercizio di pubblico

servizio. Questa è una acquisizione ormai risalente negli atti, essendo venuto
meno il sistema normativo delle banche pubbliche ed il ruolo statale nel settore,
ed è quindi questione non più in discussione. Né sono significativi quei casi
particolari in cui la banca ed il suo dipendente operano nel contesto di un
pubblico ufficio o servizio (come laddove, ad es., operino quali delegati della

perché la possibile diversa qualità deriva dal rapporto diretto con l’ente pubblico
che si avvale della banca e non dalla peculiarità della attività bancaria in quanto
tale.
14,Sulla scorta di tali regole, è già possibile affermare con semplicità ed
immediatezza che il ricorrente non è incaricato di pubblico servizio.
15

Difatti, anche per qualificare il dipendente delle Poste che gestisca, per

conto dell’ente di appartenenza, attività nell’ambito bancario (“bancoposta”), ciò
che rileva è la individuazione della funzione svolta. Poiché l’attività bancaria delle
Poste è attività di tipo “privato” al pari di quella delle banche, l’impiegato che
svolge tali servizi non è né pubblico ufficiale né incaricato di pubblico servizio.
16.Ne consegue che, in caso di appropriazione di fondi affidati dal cliente,
l’impiegato è responsabile di appropriazione indebita e non del reato proprio
“peculato”.
17

Questa è la lettura più semplice ed immediata delle disposizioni vigenti.

18

Peraltro, poiché si tratta di affermare se sussistano le condizioni perché

una data condotta integri reato o un più grave reato, è doveroso scegliere la
lettura che consenta al destinatario della norma la immediata comprensione della
punibilità (o della maggiore punibilità quale reato proprio) della sua condotta. Ciò
perché, in applicazione delle regole in tema di conoscibilità del precetto penale
da parte dei destinatari, la individuazione di tale precetto, certamente, non deve
conseguire ad una complessa attività di interpretazione delle norme di
riferimento.
A tale semplice soluzione non si può, però, giungere senza prima tenere
conto delle decisioni di segno diverso della giurisprudenza di legittimità.
.PJ

Le decisioni rilevanti sono le tre (20118 del 2001, 36007 del 2004, 33610

del 2010) che dopo si considerano in modo specifico. Vi sono altre decisioni
apparentemente in termini, ma invero si limitato alla adesione alle tre sentenze
citate e, quindi, non affrontano espressamente il tema.

Agenzia delle Entrate, nell’esercizio di attività di tesoreria per enti pubblici etc.),

21

Si valutano quindi innanzitutto gli argomenti della sentenza Sez. 6, n.

20118 del 08/03/2001 – dep. 17/05/2001, Di Bartolo B, Rv. 218903, poi
riproposti in modo quasi identico nelle successive sentenze.
2LII

caso specifico considerato in questa decisione era la appropriazione di

denaro da parte della impiegata postale che svolgeva attività di contabile nel
settore del risparmio. Si trattava di operazioni varie “a danno di titolari di
pensioni, buoni postali fruttiferi e libretti di risparmio”.
23,La motivazione riporta il susseguirsi delle norme che hanno riguardato

tra Ministero competente e Poste spa pubblicato il 21 settembre 2000. La
sentenza, da questa elencazione di norme, trae la conclusione che: “Da quanto
sopra emerge con chiarezza che fino alla data di emanazione della presente
decisione, le misure di snellimento, razionalizzazione e liberalizzazione adottate
riguardo alle attività e ai servizi già di pertinenza dell’Amministrazione statale
delle Poste non hanno determinato la sottrazione al regime pubblicistico non solo
dei servizi postali propriamente detti (quali previsti e ridisciplinati dal D.Lgs.
261/99) ma neppure della specifica attività inerente al risparmio postale
(soggetta allo stato al quadro normativo quale puntualizzato nel D.Lgs. 284/99,
al di là della previsione degli ulteriori interventi annunciati in tale fonte e nell’art.
40 della L. 448/98). Ne consegue che per l’attività svolta dalla ricorrente anche
nel settore del risparmio deve riconoscersi in capo alla medesima la qualità di
pubblico ufficiale (per i poteri certificatori esercitati), agli effetti delle contestate
previsioni di cui agli artt. 314 e 476 cp.”
21Seconda decisione da valutare è la sentenza Sez. 6, n. 36007 del
15/06/2004 – dep. 07/09/2004, Perrone ed altro, Rv. 229758.
m Anche in questo caso la decisione, per la parte di interesse, riguardava
fatti di appropriazione in danno dei clienti commessi nell’ambito delle attività di
bancoposta. Anche in questo caso si conclude nel senso che “Da quanto sopra
emerge con chiarezza che le misure di snellimento, razionalizzazione e
liberalizzazione adottate riguardo alle attività e ai servizi già di pertinenza
dell’amministrazione statale Poste, non hanno determinato la sottrazione al
regime pubblicistico non solo dei servizi postali propriamente detti, ma neppure
della specifica attività inerente al risparmio postale (cfr. Sez. VI, 8 marzo 2001,
Di Bartolo)” argomenti sostanzialmente ripetitivi della prima decisione con la sola
specificità dell’essere affermata la irrilevanza del d.P.R. 14 marzo 2001, n. 144
(regolamento recante norme sui servizi di bancoposta), nel frattempo emanato.
A tale affermazione, però, non segue la spiegazione del perché tale normativa
specifica non inciderebbe sulla corretta interpretazione della natura pubblicistica
o privatistica dei servizi bancari.

l’ente Poste, sino ai dd. Lgs. 261/1999 e 284/1999 ed al contratto di programma

)6

Anche la terza sentenza che afferma espressamente la qualifica di

incaricato di pubblico servizio dell’impiegato postale addetto allo svolgimento del
servizio di raccolta del risparmio, Sez. 6, n. 33610 del 21/06/2010 – dep.
15/09/2010, Serva e altro, Rv. 248271, presenta una motivazione
sostanzialmente adesiva alla due precedenti, riportando in pratica le stesse
argomentazioni e caratterizzandosi ancora per la affermazione meramente
assertiva che la qualità di incaricato di pubblico servizio risulta testualmente
dalle disposizioni che disciplinano l’attuale servizio postale. In questa sentenza

tema di Cassa Depositi e Prestiti (DL 269/2003 convertito con legge 326/2003),
in base alla quale afferma che la raccolta del risparmio da parte della società
Poste avviene “in nome e per conto” del Ministero dell’Economia e della Cassa
Depositi e Prestiti. Si può già anticipare che è erroneo affermare che le Poste
operino, oltre che “per conto”, anche “in nome” di tali enti, perché è fuor di
dubbio che la società Poste spenda, nei rapporti con gli utenti, il proprio nome e
non sia una rappresentante diretta del Ministero e della CDP. Ciò, quindi, già
esclude che possa considerarsi l’argomento dell’essere le Poste una sorta di
organo di Amministrazioni Statali (a ritenere che la CDP sia tuttora. nella attuale
forma societaria, una Amministrazione Statale).
27,In conclusione la ragione della affermazione della natura di incaricato di
pubblico servizio dell’addetto ai servizi banco posta si fonda sulla affermazione
che ciò sarebbe espressamente previsto dalla disciplina che riguarda i servizi
postali e che, comunque, le Poste spa in realtà maneggiano denaro della CDP,
quindi “pubblico” (il che, comunque, non risolverebbe il caso in cui l’oggetto della
appropriazione sia il denaro versato dal privato) e/o operano quale
rappresentante della CDP.
‘8

Gli argomenti riportati non possono essere condivisi, sia perché, al di là di

quanto già individuato come erroneo (quale la sostanziale immedesimazione
organica/rappresentanza diretta appena citata), non può affatto dirsi che sia
evidente dalla sola lettura della normativa di settore che il servizio bancoposta
sia un pubblico servizio, sia perché una effettiva valutazione di tale normativa
porta alla conclusione opposta.
Inoltre, anche a ritenere che la lettura della normativa possa ingenerare
qualche dubbio, non può non tenersi conto che, a seguire la tesi qui non
condivisa, ovvero a ritenere i dipendenti postali incaricati di pubblico servizio
nello svolgere le altre attività dell’ente, in particolare il servizio di bancoposta, si
applicherebbe loro, senza alcuna ragionevole giustificazione, un trattamento
diverso per la condotta di appropriazione dei fondi depositati dal cliente (il
dipendente delle Poste, a parità di condizioni con il dipendente della banca di

la specificità rispetto alle altre e il richiamo anche alla normativa intervenuta in

identiche mansioni, subirebbe il più grave trattamento sanzionatorio del
peculato). La differenza di trattamento sarebbe del tutto irragionevole.
3o,A tale punto va effettuata una autonoma analisi della normativa valutata
dalla giurisprudenza sopra valutata.
La prima disposizione che rileva nella materia, e che altro non fa che
ribadire il principio che la qualifica di cui agli artt:, 357 é 358 cod. pen deriva
dalle concrete:: mansioni svolte, : è l’art. 12 del D.P.R. 156/1973 (T.U. delle
disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni) :

postali, di bahcoposta anche se dati in concessione ad uso pubblicò; sono
considerate pubblici ufficiali od incaricati di pubblico servizio, secondo la.
natura delle funzioni loro affidate, in conformità degli articoli 357 e 358 del
codice. penale” Si consideri che làH , disposizione va collocata nella disciplina
antecedente alte riforme dei settori postale e bancario in quanto là modifica di
detto art. 12 ad opera del D.Igs 259/2003, che ridisciplinava il settore delle
telecomunicazioni, :è consistita semplicemente nella cancellazione del: riferimento
alla “telecomunicazioni” dal T.U. in questione:
32,Quindi anche la disposizione espressa in materia di “bancoposta” prevede

che l’incaricato di pubblico servizio sia tale per le funzioni effettivamente svolte e
non per la natura dell’ente di appartenenza; e, comunque, la possibile natura di
“pubblico servizio” dell’attività di “bancoposta” va considerata alla luce dello
sviluppo legislativo successivo alla norma del 1973 in tema di attività bancaria
(pacificamente divenuta interamente “attività privata”, con la fine del sistema
delle banche pubbliche). Come detto, la modifica apportata al codice postale nel
2003 non ha alcun rilievo ai fini in esame.
33,Vi è poi la disciplina del D.Lgs. n. 261 del 22 luglio 1999 (attuazione della

direttiva 97/67/Ce concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato
interno dei servizi postali comunitarie per il miglioramento della qualità del
servizio).

Questa, pur considerata dalla giurisprudenza sopra citata quale

significativa per la propria tesi, in concreto non presenta alcuna disposizione che
riguardi lo svolgimento delle attività bancarie da parte dell’esercente la rete
postale. Va anche considerato come in tale provvedimento vi sia l’articolo 18
che prevede espressamente che le “Persone addette ai servizi postali”

siano

incaricate di pubblico servizio ( “Le persone addette ai servizi postali, da
chiunque gestiti, sono considerate incaricate di pubblico servizio in
conformità all’articolo 358 del codice penale). È ovvio che una tale previsione
non esclude che anche l’addetto ai servizi bancari possa essere un i.p.s., ma non
è del tutto irrilevante ai fini interpretativi che non sia stata introdotta unai

“Persone addette ai’. servizi postali; di: bancoposta. Le persone addette ai servizi

previsione normativa per l’addetto ai servizi di bancoposta, neanche nella
successiva normativa specifica sui servizi bancari.
34

Non è quindi da questa legge che si possa desumere il carattere di

incaricato di pubblico servizio del dipendente addetto al servizio bancoposta per
la semplice ragione che, di questa attività, non fa alcuna menzione.
35,Né

è significativo il “contratto di programma” del 21 settembre 2000 tra

il Ministero delle Comunicazioni e Poste Italiane (poi rinnovato alla varie
scadenze); a parte la idoneità del tipo di provvedimento ad incidere sulla

alcun modo la attività “bancaria”. L’oggetto di tale(e) contratto(i) è soltanto l’ ”
Attività e servizi da svolgere 1. La società svolge le attività ed i servizi di cui ai
successivi commi 3, 4, 5, 6 e 7″, che riguardano esclusivamente servizi postali
(del resto non poteva essere diversamente perché il Ministero interessato era
solo quello delle Comunicazioni).
3(3

Quindi, si ripete ancora, certamente non sono il dlgs 261/99 e, per

quanto possa avere rilievo, il contratto di programma che comportano la qualità
di incaricato di pubblico servizio dell’addetto ai servizi bancari dell’ente Poste
semplicemente perché non disciplinano in alcun modo la attività di tipo bancario.
37.Cade quindi il fondamentale argomento comune alle tre analoghe
decisioni sopra riportate.
38. Ed

invece va considerata la specifica disciplina del servizio Bancoposta

(D.P.R. 14 marzo 2001, n. 144 Regolamento recante norme sui servizi di
bancoposta)

che, pur se ritenuto non rilevante dalle predette sentenze

successive alla sua emanazione (senza però spiegarne la ragione), risulta invece
(ulteriormente) determinante nel dimostrare che i servizi di tipo bancario offerti
da Poste spa sono esattamente gli stessi servizi offerti da qualsiasi banca.
39

II D.P.R. 144/2001 opera testualmente e chiaramente una piena

equiparazione dell’attività di bancoposta a quella delle banche “comuni”, senza
prevedere alcuna conseguenza del particolare rapporto con la Cassa Depositi e
prestiti
4u Del
41 –

contenuto di tale regolamento va considerato:

l’art. 2 definisce la attività di bancoposta elencando una serie di attività

di tipo bancario senza segnalarne alcuna specificità che possa valere, in termini
impliciti, a far ritenere che venga esercitato un pubblico servizio;
– vi è anzi una specifica parificazione di Poste spa alle banche ai fini della
applicazione del T.U. Bancario e del T.U. Finanza;

si prevede la piena separazione contabile della attività di bancoposta

rispetto alle altre attività di Poste spa;

qualifica di incaricato di pubblico servizio, in realtà lo stesso non considera in

- poi, “per quanto non diversamente previsto dal presente decreto” (che
certamente non prevede alcun esercizio di pubblico servizio) i rapporti con la
clientela del conto corrente postale sono disciplinati secondo le leggi civili.
3;Non vi è quindi alcuna disposizione che preveda (o lasci intendere) che
l’ente Poste abbia condizioni di esercizio diverse da quelle ordinarie delle banche
nello svolgimento di attività di tipo bancario e che preveda, quindi, che i suoi
dipendenti siano incaricati di pubblico servizio. È, anzi, accuratamente
disciplinato il profilo del pieno distacco contabile tra le attività bancarie e le altre

provviste dell’una e dell’altra attività.
16,Quanto detto vale ad escludere che vi siano disposizioni che disciplinino
l’attività di bancoposta come pubblico servizio; la affermazione contraria è stata
fondata sul chiaro errore di ritenere che ciò sia previsto dalla normativa che,
invece, disciplina i servizi postali.
47,Vanno poi considerati gli ulteriori argomenti che la giurisprudenza qui
contrastata desume dalla esistenza del particolare rapporto tra la Cassa Depositi
e Prestiti e Poste spa.
48 Si è già detto che la tesi qui non condivisa appare innanzitutto basata su
un evidente errore laddove si è ritenuto che le Poste agiscano “in nome” della
Cassa; semplicemente, così non è affatto e, del resto, si tratta di affermazione
che non viene motivata.
19

Peraltro la successiva trasformazione della CDP in spa e la complessiva

disciplina di cui all’art. 5 DL 269/2003 fa dubitare che anche la gestione di
fondi della Cassa, per tutte le possibili finalità e modalità, ed a fronte di un
sistema di contabilità separate, possa essere, pur se effettuata in
rappresentanza diretta, essere di per sé sola l’obiettiva esecuzione di una
attività di incaricato di pubblico servizio.
La giurisprudenza che ha valorizzato il rapporto tra CDP e Poste per
affermare che la attività di bancoposta sia pubblico servizio ha, come detto,
considerato alcuni contenuti del il D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 284 “riordino della
cassa depositi e prestiti”.
:31 Si è, in particolare, enfatizzata la previsione che (art. 2)

“La Cassa

depositi e prestiti si avvale di Poste italiane S.p.A. per la raccolta di risparmio
attraverso libretti di risparmio postale e buoni postali fruttiferi”. Ma che questa
previsione non dimostri la natura pubblicistica della attività bancaria svolta dalle
Poste lo dimostra il fatto che il medesimo comma prosegue affermando che “può
inoltre avvalersi di banche, di intermediari finanziari vigilati e di imprese di
investimento per il collocamento degli altri prodotti finanziari, emessi dalla
Cassa stessa, di cui al comma 1, lettera b).

Una disposizione così formulat ,

(non solo postali), così limitandosi qualsiasi commistione nella gestione delle

certamente, non consente di affermare che, per collocare prodotti finanziari, la
Cassa Depositi e Prestiti possa rivolgersi, invece che a Poste spa, ad altri
operatori presenti sul mercato ( “banche, di intermediari finanziari vigilati e di
imprese di investimenti”).
52

Ed anche una lettura del restante contenuto del D.Igs. 284/1999 (a

prescindere dalla successiva trasformazione della CDP in società per azioni) non
lascia spazio per affermare che Poste operi in nome della Cassa o che,
comunque, operi, in ragione del rapporto con tale ente, secondo regole diverse e

fare capo alla Cassa Depositi e Prestiti, poco interessa non essendo certamente
gestito in modo diverso da qualsiasi capitale investito dall’azionista di una banca.
53,Viene meno anche quest’ultimo argomento che giustificherebbe una
qualifica di pubblico servizio della attività di bancoposta.
La conclusione, una volta esclusa la fondatezza degli argomenti che
avevano fatto sostenere che l’attività di bancoposta sia svolgimento di un
pubblico servizio, si ribadisce in quella, semplice, immediata e conforme ai
principi generale, cui si è già giunti sopra:
lo svolgimento dell’attività di bancoposta è attività pienamente rientrante
nell’ambito delle comuni attività bancarie sia perché nulla la differenzia e sia
perchè come tale è espressamente disciplinata (vedi D.P.R. 14 marzo 2001, n.
144).
56

II soggetto che, quindi, eserciti per conto della società Poste tale tipo di

attività non è incaricato di pubblico servizio. Peraltro la rigida separazione della
contabilità dei vari settori di attività impedisce che vi sia alcuna commistione di
fondi delle attività in bancarie e postali.
Insomma, mancano le condizioni oggettive del pubblico servizio, non vi è
alcuna previsione espressa (come invece avviene per gli addetti al servizio
postale) e, ultimo argomento ma non certo minore, vi è l’assoluta mancanza di
ragioni per differenziare sul piano della attività nonché sul piano della “qualità”
dei fondi maneggiati, l’addetto a servizi bancari di una banca dall’addetto servizi
bancari dell’ente poste punendo diversamente condotte oggettivamente e
soggettivamente identiche.
Deve essere quindi affermato il seguente principio di diritto:
“Nell’ambito dello svolgimento di funzioni di tipo bancario, quale è la
raccolta del risparmio, l’attività svolta da Poste spa è di tipo privatistico, non
diversamente da quella svolta dalle banche; ne consegue che la appropriazione
di somme di risparmiatori commessa con abuso del ruolo integra il reato di
appropriazione indebita e non 11 reato di peculato; né rileva che Poste spa operi
per conto della Cassa Depositi e Prestiti, essendo quest’ultima equiparabile ad un

particolari rispetto alle banche “comuni”. Che, poi, il “capitale” di Poste spa possa

comune titolare di azioni e non operando personalmente nei rapporti con la
clientela, che ha rapporti, regolati esclusivamente dal diritto civile, con Poste
spa”.
-•- ,J,-1-enuto quindi conto della data di commissione dei fatti e delle pene
edittali previste per i reati integrati dalla condotta di Romano, è intervenuta la
prescrizione e la sentenza va pertanto annullata senza rinvio.
P.Q.M.
Qualificato il fatto di cui al capo a) come reato previsto dagli artt. 646 e 61

reato nonché quello di i al capo b) sono estinti per prescrizione.
ella camera di consiglio del 30 ottobre 2014
il Presidente

n. 11 cod. pen., annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché l’anzidetto

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