Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 18457 del 28/03/2018
Penale Ord. Sez. 4 Num. 18457 Anno 2018
Presidente: CIAMPI FRANCESCO MARIA
Relatore: PEZZELLA VINCENZO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
MERKAJ ARMANDO nato il 06/05/1973
avverso la sentenza del 29/06/2017 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA
sentita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO PEZZELLA;
Data Udienza: 28/03/2018
N. 7839/18
R.G.
RITENUTO IN FATTO e CONSIDERATO IN DIRITTO
1.
Armando Merkaj ricorre, personalmente, avverso la sentenza indicata in
epigrafe, deducendo violazione di legge, sostanziale e processuale, in relazione
alla ritenuta sussistenza dell’aggravante di cui all’art. 80 co. 2 e all’art. 73 co. 6
Dpr. 309/90. Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata.
2. Il ricorso è palesemente inammissibile per cause che possono dichiararsi
1, comma 62, della legge 23.6.2017 n. 103, a decorrere dal 3 agosto 2017, essendo stato proposto da soggetto privo di legittimazione.
Il ricorso risulta, infatti, sottoscritto personalmente dall’imputato in data
successiva al 3/8/2017 e pertanto, nella piena vigenza della I. 103/2017 che ha
modificato gli artt. 571 e 613 cod. proc. pen. , prevedendo che il ricorso per cassazione non possa essere più presentato dalla parte direttamente ma debba essere
sottoscritto da difensori iscritti nell’albo speciale della Corte di Cassazione.
3. A norma dell’art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa
nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del
13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro quattromila alla cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 28 marzo 2018
Il Consigliere estensore
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Il Presidente
Francesco
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senza formalità ai sensi dell’art. 610 comma 5bis cod. proc. pen. introdotto dall’art.