Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 18457 del 09/04/2013


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 18457 Anno 2013
Presidente: GIORDANO UMBERTO
Relatore: LA POSTA LUCIA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PERRONE ANTONIO N. IL 05/07/1957
avverso l’ordinanza n. 8/2012 CORTE ASSISE APPELLO di BARI, del
15/05/2011
sentita la r lazione fatta dal Consigliere Dott. LUCIA LA POSTA;
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lette/septfte le conclusioni del PG Dott.
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Uditi difensor Avv.;

Data Udienza: 09/04/2013

RITENUTO IN FATTO

i. Con ordinanza in data 15.5.2011 la Corte di assise di appello di Bari, in
funzione di giudice dell’esecuzione, rigettava la richiesta avanzata da Antonio
Perrone volta ad ottenere la detrazione della pena di anni tre di reclusione ed
euro 10.000 di multa, estinta per l’applicazione dell’indulto, dalla pena
complessiva determinata ex art. 78 cod. pen. in anni trenta di reclusione,
rilevando che il beneficio dell’indulto si deve detrarre in un’unica soluzione e

pen..

2. Avverso detta ordinanza proponeva ricorso per cassazione il Perrone, a
mezzo del difensore, denunciando la violazione di legge ed il vizio di motivazione
con riferimento all’applicazione dell’art. 174 cod. pen.. Il ricorrente richiama il
principio affermato dalla decisione Sez. U., n. 36837 del 15/07/2010 – dep.
15/10/2010, Bracco, che incidentalmente ha affermato che l’istituto dell’indulto è
applicabile soltanto a pene suscettibili di esecuzione, tanto che viene a ripartirsi
su tutte le pene cumulate dopo che sono state escluse le pene già eseguite,
quelle estinte e quelle non eseguibili per qualsiasi causa.
Pertanto, attribuendo all’art. 78 comma 2 cod. pen. la valenza di causa di in
eseguibilità della porzione di pena eccedente il limite massimo stabilito, appare
irragionevole paralizzare l’applicazione dell’indulto in relazione al quantum di
sanzione che in concreto deve essere eseguita ed impedire di fatto di rendere
fruibile lo sconto di pena voluto dalla legge. Quindi le pene condonate devono
essere detratte dopo la formazione del cumulo giuridico ed il criterio moderatore
dovrebbe operare solo sulle pene effettivamente eseguibili escluse quelle
condonate.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il codice di rito prevede che nel caso di specie il giudice dell’esecuzione
procede a norma dell’art. 667 comma 4 cod. proc. pen., senza formalità e cioè
senza fissazione dell’udienza di comparizione delle parti (de plano); contro tali
provvedimenti gli interessati possano proporre opposizione davanti allo stesso
giudice il quale dovrà procedere con le forme dell’incidente di esecuzione di cui
all’art. 666 cod. proc. pen., previa fissazione dell’udienza.
Secondo il consolidato e prevalente orientamento di questa Corte condiviso dal Collegio – va qualificato come opposizione, con conseguente
trasmissione al giudice dell’esecuzione, il ricorso per cassazione proposto contro
il provvedimento del giudice dell’esecuzione emesso ai sensi dell’art. 666 cod.
2

successivamente si può applicare il criterio moderatore di cui all’art. 78 cod.

proc. pen., anziché “de plano”, per non privare la parte impugnante della
possibilità di far valere le doglianze di merito (Sez. 6, n. 35408, 22/09/2010,
Mafrica, rv. 248633).

P.Q.M.

Qualificato il ricorso come opposizione, ai sensi dell’art. 667 comma 4 cod.
proc. pen., dispone la trasmissione degli atti alla Corte di assise di appello di

Così deciso, il 9 aprile 2013.

Bari.

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