Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 18456 del 28/03/2018


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Penale Ord. Sez. 4 Num. 18456 Anno 2018
Presidente: CIAMPI FRANCESCO MARIA
Relatore: PEZZELLA VINCENZO

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
ROBIN EMANUEL nato il 08/11/1990

avverso la sentenza de! 31/10/2017 della CORTE APPELLO di VENEZIA
sentita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO PEZZELLA;
lette/

Data Udienza: 28/03/2018

N. 6575/18

R.G.

RITENUTO IN FATTO e CONSIDERATO IN DIRITTO
1.

Robin Emanuel ricorre, personalmente, avverso la sentenza indicata in

epigrafe, deducendo mancanza di motivazione in relazione alla pena inflittagli.
Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata.

2. Il ricorso è palesemente inammissibile per cause che possono dichiararsi
senza formalità ai sensi dell’art. 610 comma 5bis cod. proc. pen. introdotto dall’art.
1, comma 62, della legge 23.6.2017 n. 103, a decorrere dal 3 agosto 2017, es-

Il ricorso risulta, infatti, sottoscritto personalmente dall’imputato in data
successiva al 3/8/2017 e pertanto, nella piena vigenza della I. 103/2017 che ha
modificato gli artt. 571 e 613 cod. proc. pen. , prevedendo che il ricorso per cassazione non possa essere più presentato dalla parte direttamente ma debba essere
sottoscritto da difensori iscritti nell’albo speciale della Corte di Cassazione.

3. Peraltro, il ricorso sarebbe stato comunque inammissibile, anche se sottoscritto da difensore abilitato, in quanto proposto contro una sentenza pronunciata ex art. 599bis cod. proc. pen.
Il giudice di appello, infatti, nell’applicare la pena concordata ex art. 599bis
cod. proc. pen., ha ratificato l’accordo intervenuto tra le parti. E come questa Corte
di legittimità ha precisato la procedura della definizione concordata della pena, dal
3/8/2017 prevista nuovamente dalla norma citata, ma già prevista fino al 2008
dall’art. 599, comma quarto, cod. proc. pen. presuppone che l’imputato, nel concordare con il pubblico ministero la misura della pena, rinunzi contestualmente a
tutti gli altri eventuali motivi di appello sulle questioni di merito, ad eccezione di
quello relativo alla pena, “patteggiata” fra le parti e conformemente applicata dal
giudice di appello. Sicché deve intendersi preclusa la riproposizione e il riesame,
in sede di legittimità, come avvenuto nel caso che ci occupa, di ogni questione
relativa ai motivi oggetto della rinuncia e alla misura della pena inflitta, fatte salve
quelle relative all’applicabilità dell’art. 129 cod. proc. pen. o rilevabili in ogni stato
e grado del giudizio, ovvero riguardanti invalidità afferenti il medesimo procedimento camerale di appello: con la conseguenza che, in ipotesi di riproposizione di
una delle questioni di merito già investite con il motivo di appello oggetto di rinuncia, la relativa impugnazione deve essere dichiarata inammissibile a norma
dell’art. 606, comma terzo, ult. parte, cod. proc. pen. (Sez. 4, n. 24077 del
14/4/2004, Nwagwu ed altro, Rv. 228589).

4. A norma dell’art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa
nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del
2

sendo stato proposto da soggetto privo di legittimazione.

N. 6575/18

R.G.

13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro quattromila alla cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 28 marzo 2018

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