Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 18456 del 09/04/2013
Penale Sent. Sez. 1 Num. 18456 Anno 2013
Presidente: GIORDANO UMBERTO
Relatore: ZAMPETTI UMBERTO
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI
NAPOLI
nei confronti di:
FERRAR° SALVATORE N. IL 28/12/1957
avverso l’ordinanza n. 1512/2011 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
21/02/2012
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. UMBERTO ZAMPETTI;
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Uditi difensor Avv.; —
Data Udienza: 09/04/2013
Ritenuto in fatto
1. Con ordinanza in data 21.02.2012 la Corte d’appello di Napoli, in funzione di
giudice dell’esecuzione, applicava a Salvatore Ferraro, con riferimento alla sentenza
definitiva 04.06.2008 per reati ex artt. 73 e 74 DPR 309/90, l’indulto di cui alla L.
241/06 nella misura di anni 1 e mesi 6 di reclusione sul reato continuato ex art. 73
(ritenuto commesso entro il Novembre 2005), negando l’applicazione del beneficio
stesso in relazione al reato associativo la cui consumazione si era protratta dopo il
2. Avverso tale ordinanza proponeva ricorso per cessazione il Procuratore generale
territoriale che motivava l’impugnazione deducendo violazione di legge e vizio di
motivazione nei seguenti termini : a) la commissione del reato di cui all’art. 74 DPR
309/90, per cui era stata irrogata pena superiore ad anni due, perdurata pur dopo il
termine di legge, impediva la concessione del beneficio, quale contestuale causa di
revoca; b) comunque la misura della pena condonata era errata per eccesso, in
quanto superiore alla pena in concreto riferibile al reato ex art. 73 DPR 309/90.Considerato in diritto
1. Il ricorso deve essere qualificato opposizione ex art. 667, comma 4, Cod. proc.
pen. e trasmesso per la sua decisione al giudice dell’esecuzione.Ed invero è giurisprudenza consolidata di questa Corte di legittimità secondo cui
avverso il provvedimento dato in tema di applicazione dell’indulto ex art. 672 Cod.
proc. pen., sia stato esso pronunciato de plano ovvero a seguito di rito camerale
partecipato, non è ammesso ricorso immediato per cessazione, dovendosi prima
esperire quel particolare rimedio, pur esso di sostanziale natura impugnatoria, dato
dall’opposizione prevista dall’art. 667, comma 4, Cod. proc. pen. (v., per tutte, Cass.
Pen. Sez. 1°, n. 23606 in data 05.06.2008, Rv. 239730, Nicastro; ecc.).E poiché, in applicazione del generale principio di conservazione degli atti e del
favor impugnationis di cui all’art. 568, comma 5, Cod. proc. pen., il giudice deve dare
all’atto della parte la sua corretta qualificazione giuridica, il ricorso come sopra
proposto deve essere qualificato opposizione e trasmesso per la sua decisione al
giudice dell’esecuzione.- Rimane assorbito il secondo motivo di ricorso.P.Q. M .
Qualificato il ricorso come opposizione, dispone trasmettersi gli atti alla Corte
d’appello di Napoli.Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 09 Aprile 2013.-
02.05.2006.-