Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 18455 del 28/03/2018


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Penale Ord. Sez. 4 Num. 18455 Anno 2018
Presidente: CIAMPI FRANCESCO MARIA
Relatore: PEZZELLA VINCENZO

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
ALLAM HICHAM nato il 01/01/1992

avverso la sentenza del 11/10/2017 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di
LUCCA
sentita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO PEZZELLA;

Data Udienza: 28/03/2018


N. 2975/18

R.G.

RITENUTO IN FATTO e CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Allam Hicham ricorre, personalmente, avverso la sentenza indicata in epigrafe, con la quale gli è stata applicata la pena richiesta ai sensi degli artt. 444 e
ss. cod. proc. pen. deducendo violazione di legge, sostanziale e processuale, e
vizio motivazionale in relazione alla mancata pronuncia di una sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.
Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata.

senza formalità ai sensi dell’art. 610 comma 5bis cod. proc. pen. introdotto dall’art.
1, comma 62, della legge 23.6.2017 n. 103, a decorrere dal 3 agosto 2017, essendo stato, in primo luogo, proposto da soggetto privo di legittimazione.
Il ricorso risulta, infatti, sottoscritto personalmente dall’imputato in data successiva al 3/8/2017 e pertanto, nella piena vigenza della I. 103/2017 che ha modificato gli artt. 571 e 613 cod. proc. pen. , prevedendo che il ricorso per cassazione non possa essere più presentato dalla parte direttamente ma debba essere
sottoscritto da difensori iscritti nell’albo speciale della Corte di Cassazione.
Peraltro a far tempo dal 3/8/2017, successivi alla quale sono sia la richiesta
di patteggiamento che la relativa impugnativa (cfr. art. 1, co. 51, della I. 23.6.2017
n. 103) il pubblico ministero e l’imputato possono proporre ricorso per cassazione
contro la sentenza di applicazione della pena ex artt. 444 e ss. cod. proc. pen.
“solo per motivi attinenti all’espressione della volontà dell’imputato , al difetto di
correlazione tra !a richiesta e la sentenza , all’erronea qualificazione giuridica del
fatto e all’illegalità della pena e della misura di sicurezza”.
Non rientra più, pertanto, tra i motivi di ricorribilità per cassazione quello come avvenuto nel caso che ci occupa- attinente la mancata pronuncia di una
sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.

3. A norma dell’art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa
nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del
13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro quattromila alla cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 28 marzo 2018
Il C nsigliere est nsore

Il Pr idente

2. Il ricorso è palesemente inammissibile per cause che possono dichiararsi

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