Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 18455 del 09/04/2013


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 18455 Anno 2013
Presidente: GIORDANO UMBERTO
Relatore: LA POSTA LUCIA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
HOJHA AGOSTIN N. IL 11/05/1988
avverso l ‘ordinanza n. 700/2011 TRIBUNALE di PADOVA, del
19/03/2012
ione fatta dal Consigliere Dott. LUCIA LA POSTA;
sentita la
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1ette/sptite le conclusioni del PG Dott. 5. g iei ArAt-c.A

Udit i difensor Avv

Data Udienza: 09/04/2013

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza in data 19.3.2012 il Tribunale di Padova, in composizione
monocratica quale giudice dell’esecuzione, all’esito dell’udienza camerale,
rigettava la richiesta avanzata, ai sensi dell’art. 670 comma 1, cod. proc. pen.,
da Agostin Hojha, volta alla dichiarazione di nullità della notifica dell’estratto
contumaciale con conseguente restituzione nel termine, ex art. 175 cod. proc.
pen., per impugnare le sentenze di condanna specificamente indicate, nonché,

reati giudicati con le medesime sentenze di condanna.
Premetteva che l’istante era stato condannato in contumacia per il reato di
cui agli artt. 110 e 624 -bis cod. pen. dal Tribunale di Padova con sentenza del
10.11.2009, irrevocabile il 19.1.2010; era stato emesso, altresì, nei confronti del
predetto provvedimento di cumulo relativo alla sentenza del Gup del Tribunale di
Vicenza in data 11.12.2008, irrevocabile nel novembre 2010, relativa a diversi
episodi di ricettazione ed alla sentenza del Tribunale di Treviso del 243.6.2009,
irrevocabile il 30.9.2009, relativa ai reati di cui agli artt. 337, 582 e 585 cod.
pen..
Riteneva infondata, in primo luogo, la richiesta ex art. 670 e 175 cod. proc.
pen. avuto riguardo alle sentenze emesse dal Gup del Tribunale di Vicenza e dal
Tribunale di Treviso, atteso che si tratta di sentenze di applicazione di pena che
presuppongono o la presenza dell’imputato ovvero il conferimento di procura
speciale al difensore di fiducia. Nella specie, risulta in atti che l’imputato era
presente al giudizio regolarmente assistito dal difensore di fiducia.
Quanto alla residua sentenza emessa dal Tribunale di Padova, in contumacia
dell’imputato, rilevava che dagli atti emerge che all’atto del fermo della p.g.
veniva redatto verbale nel quale il fermato aveva eletto domicilio presso il
difensore di ufficio, Avv.to Beltrame, e, non avendo comunicato alcuna
variazione del domicilio, le notifiche erano state correttamente effettuate presso
il difensore di ufficio, ai sensi dell’art. 161 comma 4 cod. proc. pen.; pertanto,
deve ritenersi infondata la richiesta ai sensi dell’art. 670 cod. proc. pen..
La richiesta di restituzione nel termine per proporre impugnazione, ai sensi
dell’art. 175 cod. proc. pen, ad avviso del giudice dell’esecuzione, deve ritenersi
tardiva ai sensi del comma 2 -bis della citata norma, atteso che il termine di
trenta giorni decorre dalla data in cui l’imputato ha avuto effettiva conoscenza
del provvedimento e, nella specie, da quanto si rileva in atti, il condannato ha
avuto notizia della sentenza del Tribunale di Padova del 10.11.2009 quanto
meno dal 12.11.2009, data in cui ha nominato un difensore di fiducia al fine di
Impugnare la sentenza ex art. 571 comma 3 cod. proc. pen..

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l’istanza di applicazione della continuazione, ex art. 671 cod. proc. pen., tra i

Infine, il giudice dell’esecuzione rigettava l’istanza volta all’applicazione della
continuazione in executivis, rilevando l’insussistenza di elementi idonei a
dimostrare che i delitti in oggetto siano stati frutto di un’unica determinazione e
preordinazione criminosa: il tempo che intercorre tra la commissione di reati,
anche quelli di natura omogenea (più di un anno l’uno dall’altro), le modalità
diverse delle condotte e le circo costanze di tempo e di luogo impongono di
escludere la continuazione.

di fiducia.
Con il primo motivo deduce la violazione di norma processuale prevista a
pena di nullità con riferimento all’omesso avviso della fissazione dell’udienza
camerale al condannato in stato di detenzione. Afferma, in particolare, che
l’interessato detenuto ha diritto alla notifica nel luogo in cui è ristretto anche se
ha eletto domicilio presso il difensore di fiducia.
In secondo luogo, lamenta la mancata acquisizione da parte del giudice
dell’esecuzione dei fascicoli dei processi conclusi con le sentenza oggetto
dell’istanza, necessari al fine di verificare la correttezza delle notifiche e
l’esistenza delle elezioni di domicilio cui si riferiscono le deduzioni difensive.
Con il terzo motivo di ricorso denuncia il vizio della motivazione del
provvedimento impugnato in relazione alla dedotta nullità della notifica degli
estratti contumaciali delle sentenze di condanna ed alla contestuale richiesta di
restituzione nel termine. Contesta, in particolare, che la conoscenza della
sentenza possa desumersi univocamente dalla nomina di un difensore di fiducia,
non essendo sufficiente, anche secondo la giurisprudenza della Corte EDU una
conoscenza vaga e non ufficiale.
Infine, il ricorrente lamenta il vizio della motivazione avuto riguardo alla
mancata applicazione della disciplina della continuazione, rilevando che i reati,
tutti della stessa indole, si sono verificati a breve distanza tra loro ed in ogni
caso è stata affermata più volte la relatività del dato temporale e la possibilità di
ritenere l’unicità del disegno criminoso anche tra reati non omogenei.
CONSIDERATO IN DIRITTO

1. E’ manifestamente infondato il primo motivo di ricorso in ordine alla

regolarità della notifica al ricorrente dell’avviso di fissazione dell’udienza
camerale dinanzi al giudice dell’esecuzione, atteso che il predetto, ancorchè
detenuto, aveva eletto domicilio presso il difensore di fiducia.
Come è stato affermato in più occasioni da questa Corte, è valida la
notificazione presso il domicilio eletto quando il destinatario sia detenuto per
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2. Ha proposto ricorso per cassazione il condannato, a mezzo del difensore

altra causa, presupponendo l’elezione, a differenza della mera dichiarazione,
l’indicazione di persona legata da un rapporto fiduciario tale da impegnarla a
ricevere gli atti riguardanti l’imputato e a consegnarli al medesimo (Sez. 6, n.
3870 del 02/10/2008 – dep. 28/01/2009, Scarlata, rv. 242396; Sez. 6, n. 47324
del 20/11/2009 dep. 12/12/2009, Malta’, rv. 245306; Sez. 6, n. 1416 del
07/10/2010 – dep. 19/01/2011, Chatir, rv. 249191; Sez. F, n. 31490 del
24/07/2012 – dep. 02/08/2012, Orlandelli, rv. 253224).

ordine alla mancata acquisizione da parte del giudice dell’esecuzione dei fascicoli
dei processi conclusi con le sentenze di condanna cui si riferisce l’incidente di
esecuzione.
Invero, a norma dell’art. 666 comma 5 cod. proc. pen. e dell’art. 185 disp.
att. cod. proc. pen., il giudice dell’esecuzione ha facoltà di assumere prove in
contraddittorio senza formalità e di chiedere alle autorità competenti tutti i
documenti e le informazioni di cui ha bisogno ai fini della decisione. Non è,
pertanto, previsto alcun obbligo di acquisizione di atti la cui necessità è lasciata
all’apprezzamento del giudice, fatta salva, naturalmente, la possibilità di
allegazioni delle parti.
Nel caso di specie, peraltro, da quel che si desume dal provvedimento
impugnato, il giudice dell’esecuzione ha acquisito gli atti del procedimento
concluso con la sentenza del Tribunale di Padova avendo dato atto che risultava
Il verbale con la elezione di domicilio presso il difensore di ufficio, Avv.to Anna
Maria Beltrame; che era stata emessa ordinanza di misura cautelare del divieto
di dimora notificata personalmente al ricorrente; che le notifiche erano state
effettuate al difensore domiciliatario ai sensi dell’art. 161 comma 4 cod. proc.
pen.; che due giorni dopo l’emissione della sentenza di condanna l’imputato
aveva nominato un difensore di fiducia al fine di proporre impugnazione.
3. Quanto alla dedotta nullità della notifica degli estratti contumaciali delle
sentenze di condanna il giudice dell’esecuzione da un lato ha rilevato che due
dette tre sentenze non sono state emesse nella contumacia dell’imputato,
trattandosi di sentenze di applicazione di pena su richiesta dell’imputato che era
presente al giudizio; dall’altro, la sentenza emessa dal Tribunale di Padova è
stata correttamente notificata al difensore di ufficio ai sensi dell’art, 161 comma
4 cod. proc. pen. e, che la richiesta di restituzione nel termine è tardiva, ai sensi
del comma 2 -bis dell’art. 175 cod. proc. pen., atteso che il termine di trenta
giorni decorre dalla data in cui l’imputato ha avuto effettiva conoscenza del
provvedimento e, nella specie, da quanto si rileva in atti, il condannato ha avuto
notizia della sentenza del Tribunale di Padova del 10.11.2009 quanto meno dal
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2. Allo stesso modo si palesa l’infondatezza della doglianza del ricorrente in

12.11.2009, data in cui ha nominato un difensore di fiducia al fine di impugnare
la sentenza ex art. 571 comma 3 cod. proc. pen..
A differenza di quanto affermato dal ricorrente, quindi, la conoscenza della
sentenza non è stata desunta dalla nomina di un difensore di fiducia, bensì, dalla
univoca circostanza che l’imputato abbia conferito una nomina al difensore per
impugnare la sentenza di cui, evidentemente, ha avuto conoscenza.
Ai fini della restituzione nel termine per impugnare una sentenza
contumaciale, ai sensi dell’art. 175, comma secondo, cod. proc. pen., l’imputato

con modalità formalmente regolari, non ne abbia avuto notizia e di indicare il

dies a qua a far data dal quale il provvedimento che si intende impugnare sia
divenuto noto all’interessato (Sez. 5, n. 7604 del 01/02/2011 – dep.
28/02/2011, Badara, rv. 249515).
Conseguentemente, il motivo di ricorso non è fondato.

4. Anche i rilievi in ordine alla valutazione in ordine alla applicazione della

continuazione ex art. 671 cod. proc. pen. non sono fondati alla luce della
motivazione del provvedimento impugnato e si risolvono nella mera
riproposizione delle argomentazioni sulle quale era fondata la richiesta che sono
state compiutamente valutate dal giudice dell’esecuzione con motivazione
immune da vizi di coerenza e di logicità.
Il giudice dell’esecuzione, infatti, facendo corretta applicazione dei principi di
diritto richiamati, ha rigettato l’istanza volta all’applicazione della continuazione
evidenziando che il tempo che intercorre tra la commissione di reati, anche quelli
di natura omogenea, (più di un anno l’uno dall’altro), le modalità diverse delle
condotte e le circostanze di tempo e di luogo non consentono di affermare la
sussistenza dell’unicità del disegno criminoso.
Conclusivamente, quindi, il ricorso deve essere rigettato ed il ricorrente
deve essere condannato al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali.

Così deciso, il 9 aprile 2013.

ha l’onere di allegare le ragioni per le quali, pur essendo le notifiche effettuate

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