Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 18454 del 28/03/2018
Penale Ord. Sez. 4 Num. 18454 Anno 2018
Presidente: CIAMPI FRANCESCO MARIA
Relatore: PEZZELLA VINCENZO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
CHARLES FRANCK nato il 18/12/1978
avverso la sentenza del 26/10/2017 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di
PERUGIA
sentita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO PEZZELLA;
Data Udienza: 28/03/2018
N. 4631/18
R.G.
RITENUTO IN FATTO e CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Charles Frank ricorre, a mezzo del proprio difensore, avverso la sentenza
indicata in epigrafe, con la quale gli è stata applicata la pena richiesta ai sensi
degli artt. 444 e ss. cod. proc. pen. deducendo violazione di legge, sostanziale e
processuale, e vizio motivazionale in relazione alla mancata pronuncia di una sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.
Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata.
senza formalità ai sensi dell’art. 610 comme_5bis cod. proc. pen. introdotto dall’art.
1, comma 62, della legge 23.6.2017 n. 103, a decorrere dal 3 agosto 2017.
Ed invero, a far tempo da tale ultima data, successivi alla quale sono sia la
richiesta di patteggiamento che la relativa impugnativa (cfr. art. 1, co. 51, della I.
23.6.2017 n. 103) il pubblico ministero e l’imputato possono proporre ricorso per
cassazione contro la sentenza di applicazione della pena ex artt. 444 e ss. cod.
proc. pen. “solo per motivi attinenti all’espressione della volontà dell’imputato , al
difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza , all’erronea qualificazione giuridica del fatto e all’illegalità della pena e della misura di sicurezza”.
Non rientra più, pertanto, tra i motivi di ricorribilità per cassazione quello come avvenuto nel caso che ci occupa- attinente la mancata pronuncia di una
sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.
3. A norma dell’art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa
nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del
13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro quattromila alla cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 28 marzo 2018
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Il Pres dente
Frances • aria Ciampi
2. Il ricorso è palesemente inammissibile per cause che possono dichiararsi