Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 18453 del 28/03/2018


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 18453 Anno 2018
Presidente: CIAMPI FRANCESCO MARIA
Relatore: MICCICHE’ LOREDANA

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
DEMARIP,, ROBERTO nato il 10/03/1982 a TORINO

avverso la sentenza del 28/10/2010 del TRIBUNALE di TORINO
sentita la relazione svolta dal Consigliere LOREDANA 1 ■99CICHE’;
lette/ser/te le conclusioni del PG /14,01/*

eQ-L 4 2e.

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Data Udienza: 28/03/2018

RITENUTO IN FATTO
1. Il Tribunale di Torino, con sentenza del 28 ottobre 2010, applicava ex artt. 444
ss. cod.proc.pen. a Demaria Roberto, su richiesta delle parti, la pena, ritenuta la
continuazione e concesse le circostanze attenuanti generiche, di mesi cinque di
reclusione per il reato p. e p. dall’art. 189, commi 6 e 7, cod.strad., perché, alla
guida dell’autovettura targata DG712ZP, dopo avere urtato i pedoni Longo Giada e
Liga Roberta, che nell’urto riportavano lesioni guaribili rispettivamente in giorni
sette e sei, non ottemperava all’obbligo di fermarsi e di prestare assistenza alle

sospensione condizionale della pena. Veniva disposta la sospensione della patente
di guida per la durata di anni uno e mesi sei.
2.

L’imputato, a mezzo del proprio difensore di fiducia, propone ricorso per

cassazione.
3. Il ricorrente lamenta, ex art. 606, c. 1, lett. b), cod.proc.pen., violazione di legge
in ordine alla disposta sospensione della patente, atteso che l’art. 445 cod.proc.pen.
esclude l’applicazione delle pene accessorie in caso di applicazione della pena su
richiesta delle parti.
4. li Procuratore generale, con requisitoria scritta ritualmente presentata, conclude
per iThammissibilità del ricorso, in quanto con la sentenza di patteggiamento
devcno sempre essere applicate anche le sanzioni amministrative accessorie che
seguono di diritto.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.

Il ricorso è manifestamente infondato e pertanto deve essere dichiarato

inammissibile.
2.

La giurisprudenza di legittimità infatti, a partire già dalle Sezioni Unite n.

8488/1998, ha affermato che in caso di guida in stato di ebbrezza, anche con la
sentenza di patteggiannento deve essere applicata la sospensione della patente di
guida, che, avendo natura di sanzione amministrativa accessoria, non rientra tra
quelle espressamente escluse dall’art. 445 cod.proc.pen. (Sez. 4, n. 27994 del 3
luglio 2012, P.G. in proc. Marcel, Rv. 253591). Si tratta, infatti, di sanzione
amministrativa accessoria e non già di pena accessoria, dovendo dunque trovare
applicazione anche in caso di sentenza di patteggiamento in quanto ne consegue di
diritto, anche se non oggetto di accordo (Sez. 2, n. 49461 del 26 novembre 2013,
P.G. in proc. Cargnello, Rv. 257871; Sez. 4, n. 36868 del 14 marzo 2007, P.G.
proc. Franca7illa, Rv. 237231).

hi

persone ferite, allontanandosi a bordo del predetto automezzo. Veniva concessa la

È peraltro appena il caso di osservare che gli stessi art. 189, c. 7 e 222, cod.strad.
fanno espresso riferimento anche alla sentenza di patteggiamento fra le ipotesi cui
consegue di diritto l’applicazione della sospensione della patente di guida (Sez. 4, n.
27931 del 5 maggio 2005, P.G. in proc. Saoner, Rv. 232015).
3. Evidente è dunque !a manifesta infondatezza del ricorso odierno. Correttamente
il giudice di merito ha provveduto ad applicare la sanzione amministrativa
accessoria della sospensione della patente di guida, in quanto impostogli per legge,

pene accessorie.
4. Ne consegue che il ricorso deve dichiararsi inammissibile. Segue per legge la
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché di una multa,
come da dispositivo, a favore della cassa delle ammende.
5.

La palese inammissibilità del ricorso preclude, infine, secondo costante

giurisprudenza di questa Corte, la possibilità di rilevare d’ufficio, ai sensi degli artt.
129 e 609 c, 2, cod.proc.pen., l’estinzione del reato per prescrizione (Sez. Un.,
12602 del 17 dicembre 2015, Ricci, Rv. 266818; Sez. Un., n. 23428 del 22 marzo
2005, Bracale, Rv. 231164).

?

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro 2.000,00 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 28 marzo 2018.
Il Consigliere estensore
L e t

Il Presidente
Francesco rar. Ciam

non potendo trovare applicazione l’art. 445 cod.proc.pen., che si riferisce alle sole

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