Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 18452 del 28/03/2018


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 18452 Anno 2018
Presidente: CIAMPI FRANCESCO MARIA
Relatore: MICCICHE’ LOREDANA

SENTENZA
sul ricorso proposto da: PMT
c/
NEGRO PIERLUIGI
avverso l’ordinanza del 01/02/2017 del GIP TRIBUNALE di REGGIO EMILIA’
sentita la relazione svolta dal Consigliere LOREDANA MICCICHE’;
lette/seyrfite le conclusioni del PG
A.‹.41,„t,’14 ‘3
eAm-Q-11-“‘

(.<3.t.44-A-42 0149- v Data Udienza: 28/03/2018 RITENUTO IN FATTO 1. Il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Reggio Emilia, con provvedimento del 10 febbraio 2017, rigettava la richiesta di emissione di decreto penale di condanna. 2. Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Emilia propone ricorso per cassazione lamentando l'abnormità del provvedimento. a pena di nAità, essendo il provvedimento stato scritto a mano sulla copertina del fascicolo del P.M. con una sequenza di parole di difficile comprensione ed il cui senso non è dato afferrare con certezza. Trattasi dunque di caso di indecifrabilità non superabile del provvedimento, che ne comporta la nullità di ordine generale a regime intermedio. 4. Con secondo motivo, il ricorrente lamenta l'abnormità del provvedimento, in quanto emesso al di fuori del sistema processuale, avendo il GIP rigettato la richiesta di decreto penale sulla scorta, in base a ciò che è dato comprendere dal testo manoscritto, di ragioni di opportunità non compatibili con il rito monitorio. Tali ragioni, tuttavia, fondano un rigetto che è esercizio di un potere non previsto nel nostro ordinamento e la cui conseguenza è l'inevitabile stasi e regresso illegittimo del procedimento. 5. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta ritualmente presentata, conclude per l'accogiimento del secondo motivo di ricorso, risultando il provvedimento effettivamente abnorme, essendo motivato su mere valutazioni di opportunità, con conseguente abnormità funzionale, secondo costante giurisprudenza. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il primo motivo di ricorso non è fondato, essendo comunque leggibile e decifrabiie il contenuto del provvedimento del GIP, seppur manoscritto. 2. E' invece fondato il secondo motivo. 3. Va premesso che, con specifico riguardo ai rapporti fra giudice e pubblico ministero, ci,esta Corte ha chiarito che si ha abnormità strutturale in caso di esercizio dc parte dei giudice oi un potere non attribuitogli dall'ordinamento processuale (carenza di potere in astratto) ovvero di deviazione del provvedimento giudiziale rispetto allo scopo di modello legale nel senso di esercizio di un potere previsto dall'ordinamento, ma in una situazione processuale radicalmente diversa da quella configurata dalla legge e cioè completamente al di fuori dei casi consentiti, perché al di là di ogni ragionevole limite (carenza di potere in concreto); 3. Con primo motivo, il ricorrente lamenta violazione di norme processuali stabilite si ha abnormità funzionale nel caso di ,stasi del processo e di impossibilità di proseguirlo, limitatamente all'ipotesi in cui il provvedimento giudiziario imponga al pubblico ministero un adempimento che concretizzi un atto nullo rilevabile nel corso futuro del procedimento o del processo (trattandosi negli altri casi di un regresso "consentito"). L'abnormità dell'atto processuale può riguardare tanto il profilo strutturale, allorché l'atto, per la sua singolarità, si ponga al di fuori del sistema organico della legge processuale, quanto il profilo funzionale, quando esso, pur non estraneo al sistema normativo, determini la stasi del processo e l'impossibilità di 243590). 4. Entro tale prospettiva ermeneutica, dunque, deve ritenersi abnorme - in quanto estranea al sstema processuale - l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari che rigetti la richiesta unicamente per la ritenuta inopportunità del procedimento monitorio, senz'altra enunciazione di ragioni sottostanti, così da disattendere il principio della scelta discrezionale del rito da parte del Pubblico ministero, sostituendo arbitrariamente un proprio criterio di opportunità a quello istituzionalmente conferito al solo organo della pubblica accusa (Sez. 6, n. 23829 del 12 maggio 2016, Rv. 267272; Sez. 6, n. 6663 del 10 dicembre 2015, Rv. 266111; Sez. 4, n. 45683 del 18 settembre 2014, P.M. in proc. Mirra, Rv. 261063) 5. 51 rnporie pertanto l'annullamen -l:c senza rinvio dei provvedimento impugnato, con restituz*_- ne al giudice competente per l'ulteriore corso. P.QA4. Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e rimette gli atti al Tribunale di Reggio Emilia per l'ulteriore corso. Così deciso in Roma, il 28 marzo 2018. proseguirlo (Sez. Un., n. 25957 del 26 marzo 2009, P.M. in proc. Toni ed altro, Rv.

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