Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 18451 del 28/03/2018


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 18451 Anno 2018
Presidente: CIAMPI FRANCESCO MARIA
Relatore: CENCI DANIELE

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI ANCONA
nel procedimento a carico di:
FELICETTI MARCO nato il 24/10/1973 a SAN BENEDETTO DEL TRONTO

avverso la sentenza del 24/04/2017 del TRIBUNALE di ASCOLI PICENO
sentita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CENCI;
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Data Udienza: 28/03/2018

RITENUTO IN FATTO

1.Con sentenza del 24 aprile 2017 il Tribunale di Ascoli Piceno ha applicato,
ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., a Marco Felicetti, imputato del reato di
guida in stato di ebbrezza alcolica con valore alcolemico pari a 1,15 / 1,21
grammi / litro, con l’aggravante di avere commesso il fatto in ora notturna (art.
186, comma 2, lett. b, e comma 2-sexies, d. Igs. 30 aprile 1992, n. 285), il 14
agosto 2016, la pena concordata tra l’imputato ed il Pubblico Ministero.
2. Ricorre tempestivamente per la cassazione della sentenza il P.G. della

da parte del Tribunale per avere omesso di disporre la sospensione della patente
di guida, che è obbligatoria ai sensi dell’art. 186, comma 2, lett. b), ultimo
periodo, d.lgs. n. 28 del 1992. Chiede, dunque, l’annullamento della sentenza,
limitatamente alla omissione della sospensione della patente di guida, e
l’adozione dei conseguenti provvedimenti.
3. Il P.G. della S.C. nella sua requisitoria scritta ex art. 611 cod. proc. pen.
del 25 ottobre 2017 ha chiesto l’accoglimento del ricorso del P.G. territoriale, con
rinvio al giudice di merito.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.11 ricorso è fondato e va accolto: il Tribunale di Ascoli Piceno ha omesso di
fare applicazione dell’art. 186, comma 2, ultimo periodo, d.lgs. n. 285 del 1992.
2. A tale omissione non può sopperirsi direttamente da parte del Giudice di
legittimità, implicando la decisione da adottarsi valutazione di tipo discrezionale
(art. 620, lett. I, cod. proc. pen.); del resto, il Giudice di merito ha applicato una
pena mite ma non coincidente con il minimo edittale né ad esso prossima.
Discende, di necessità, la statuizione in dispositivo.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla omessa
applicazione della sanzione accessoria della sospensione della patente di guida e
dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Ascoli Piceno per l’ulteriore corso.
Così deciso il 28 marzo 2018.

Il Consigliere estensore
e Cenci

Il Pre idente
Frances

aria Ciampi

Corte di appello di Ancona, che lamenta, come unico motivo, violazione di legge

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