Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 18450 del 02/12/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 4 Num. 18450 Anno 2015
Presidente: BRUSCO CARLO GIUSEPPE
Relatore: FOTI GIACOMO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
CETRULLO LAURO N. IL 01/01/1960
avverso l’ordinanza n. 249/2014 TRIB. LIBERTA’ di L’AQUILA, del
28/07/2014
sentita la relazione fatta dal Consigliere 139tt. GIACOMO FOTI;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. ft_cAl/Itito
ANt5

Uditi d . nsor Avv.;

011.60-4,

04~>Wila

i/tA

e41A

fiA”

Data Udienza: 02/12/2014

-1- Cetrullo Lauro, indagato ex art. 73 del d.p.r. n. 309/90, per avere commercializzato, in
concorso con Gargivolo Luca, tra il gennaio 2006 ed il febbraio 2007, quantitativi
indeterminati di sostanza stupefacente del tipo cocaina, nonché ex art. 74 dello stesso d.p.r.,
per avere partecipato, fino al febbraio 2007, ad un’organizzazione criminale finalizzata al
traffico di sostanze stupefacenti, è stato raggiunto da ordinanza di custodia cautelare in
carcere emessa dal Gip del Tribunale di L’Aquila in data 9 settembre 2013.
-2- Su istanza di riesame proposta dall’indagato, il predetto tribunale, con ordinanza del 21
novembre 2013, ha annullato la misura custodiale applicata, in punto di sussistenza delle
esigenze di cautela, in considerazione del tempo trascorso tra il fatto contestato e l’adozione
del provvedimento restrittivo.
-3- Su impugnazione proposta dal PM, il quale ha denunciato la violazione dell’art. 275 co.
3 cod. proc. pen. rilevando come per il delitto ipotizzato a carico dell’indagato (partecipazione ad organizzazione dedita al traffico di stupefacenti) le esigenze cautelari dovessero
ritenersi presunte, la terza sezione di questa Corte, con sentenza del 24 giugno 2014, ha
annullato detta ordinanza, con rinvio allo stesso tribunale perché, nella valutazione circa la
sussistenza delle predette esigenze, il giudice tenesse conto del regime cautelare speciale
previsto dalla legge per i casi concernenti reati come quello di cui all’art. 74 del d.p.r. n.
309/90, in cui tali esigenze sono ritenute esistenti salvo prova contraria o salvo che il
giudice, anche d’ufficio, rilevi l’esistenza di specifici fatti che consentano di escluderle;
fermo restando, ha soggiunto il giudice di legittimità, che il tempo trascorso può, in
relazione al caso concreto, costituire elemento idoneo a ritenere che dette esigenze possano
essere soddisfatte con il ricorso a misure diverse da quella carceraria.
-4- Con ordinanza del 28 luglio 2014, il Tribunale di L’Aquila, in sede di rinvio, ha
respinto l’istanza di riesame avanzata dal Cetrullo osservando, in punto di gravità indiziaria,
che significativi indizi di responsabilità in ordine ai reati ipotizzati si traevano dalle
dichiarazioni provenienti dal coimputato Gargivolo Luca, dai contenuti di numerosissime
conversazioni intercettate e dai frequenti contatti intercorsi tra i due nel periodo di
riferimento. Quanto alle esigenze di cautela, lo stesso tribunale ha rilevato come, stante la
presunzione iuris tantum di esistenza delle stesse, prevista dall’art. 275 co. 3 cod. proc. pen.,
e in difetto di prova contraria, il tempo trascorso dalla commissione dei fatti attribuiti non
aveva rilievo alcuno. Mentre la gravità dei reati attribuiti ed i precedenti specifici
dell’indagato non consentivano di ritenere idonee misure custodiali meno afflittive di quella
applicata. Non vi era prova, sostiene, infine, il giudice del riesame, che l’esponente avesse
iniziato un programma terapeutico di recupero.
-5- Avverso detto provvedimento, viene proposto dall’indagato ricorso per cassazione ove
si deducono i vizi di erronea applicazione di legge e di motivazione in punto di sussistenza
sia di gravi indizi di colpevolezza che di esigenze cautelari.
Sotto il primo profilo, osserva il ricorrente che l’unico indizio a carico è rappresentato
dalle dichiarazioni del Gargivolo, tuttavia prive di riscontri; sotto il secondo profilo, osserva
che la risalenza nel tempo dei fatti addebitati e la rottura dei rapporti con i sodali per l’intervenuto arresto degli stessi, oltre che per la dissoluzione della pretesa attività associativa fin
dall’anno 2008, rappresentano dati oggettivi idonei a superare la presunzione iuris tantum di
cui alla norma richiamata e ad escludere qualsiasi pericolo di recidiva; in ogni caso, tali
elementi avrebbero giustificato quantomeno l’applicazione di una misura meno afflittiva. In
favore della tesi difensiva depongono, si sostiene nel ricorso, anche la documentazione
attestante l’avvio di un programma di recupero dell’esponente presso il Sert di Pescara e
presso una comunità di recupero, nonché le considerazioni svolte dalla Corte d’Appello di
L’Aquila nel provvedimento con il quale, con riferimento ad altra analoga vicenda giudiziaria, sono stati concessi gli arresti domiciliari.

2_

Ritenuto in fatto.

Il ricorso è infondato.
-1- In punto di gravità indiziaria, il tribunale ha legittimamente ritenuto che dagli atti di
indagine emergeva un significativo quadro indiziario, tale da giustificare ampiamente le
ipotesi d’accusa alla luce, non solo delle dichiarazioni auto ed etero accusatorie provenienti
da Gargivolo Luca, partecipe della rete di spaccio utilizzata dal gruppo omonimo per la
rivendita di sostanza stupefacente e dell’organizzazione criminosa facente capo a detto
gruppo, ma anche dai contenuti delle numerose conversazioni intercettate e dai frequenti
contatti intercorsi tra lo stesso Gargivolo ed il Cetrullo nel periodo che ha visto l’operatività
di detta organizzazione.
Dichiarazioni che il ricorrente contesta in termini generici, mentre nulla rileva quanto ai
contenuti delle conversazioni intercettate ed alle ragioni dei numerosi contatti con il
Gargivolo.
-2- Infondate sono, altresì, le doglianze concernenti le esigenze di cautela.
Sul punto, il tribunale, uniformandosi al principio affermato da questa Corte con la sentenza di annullamento, dopo attento esame degli atti, ha osservato come dalle indagini non
fosse emersa la presenza di fatti specifici dai quali dedurre, anche d’ufficio, il superamento
delle presunzioni di legge; né dell’esistenza di tali fatti aveva fornito prova l’indagato.
Donde la ritenuta operatività della citata presunzione.
Argomentazioni alle quali il ricorrente oggi oppone considerazioni del tutto generiche,
laddove sostiene, citando “carte processuali” non meglio individuate, la dissoluzione della
organizzazione criminosa, avvenuta prima ancora della emissione dei provvedimenti cautelari, ovvero afferma che l’arresto di tutti i componenti della stessa aveva necessariamente
rescisso i legami tra i sodali, laddove è noto che la condizione detentiva non produce, di per
sé, un simile risultato.
Legittimamente, poi, lo stesso tribunale ha ritenuto l’inidoneità di misure meno afflittive di
quella applicata a soddisfare le esigenze cautelari sotto il profilo del rischio di reiterazione
del reato, tenuto conto della gravità dei fatti contestati e dei precedenti penali specifici;
mentre dell’esistenza di un programma terapeutico presso il Sert di Pescara e presso una
comunità di recupero, evocata dall’indagato, lo stesso tribunale ha sostenuto non esservi in
atti prova alcuna.
Affermazione pure contestata dal Cetrullo, e tuttavia in termini generici, a fronte della
precisa indicazione, nell’ordinanza impugnata, di assenza di prova in proposito.
Il ricorso deve essere, dunque, rigettato ed il ricorrente condannato al pagamento delle
spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
La Corte dispone inoltre che copia del presente provvedimento sia trasmesso al competente
tribunale distrettuale del riesame perché provveda a quanto stabilito dall’art. 92 disp. att.
c.p.p. Manda alla cancelleria per gli immediati adempimenti a mezzo fax.
Così deciso in Roma, il 2 dicembre 2014.

Considerato in diritto.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA