Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 1845 del 17/12/2013


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 1845 Anno 2014
Presidente: CASUCCI GIULIANO
Relatore: DAVIGO PIERCAMILLO

SENTENZA

Sul ricorso proposto dal Procuratore generale della Repubblica presso la Corte
d’appello di Roma nei confronti di:
Cacciaglia Giuliano, nato a Roma il 19.4.1970;
avverso la sentenza del Tribunale di Roma in data 15.12.2009.
Sentita la relazione della causa fatta dal consigliere Piercamillo Davigo.
Udita la requisitoria del sostituto procuratore generale, dott.ssa Maria Giuseppina
Fodaroni, il quale ha concluso chiedendo che la sentenza impugnata sia annullata
con rinvio sulla comparazione fra le circostanze e la determinazione della pena.

ritenuto in fatto

Con sentenza del 15.12.2009, il Tribunale di Roma, all’esito di giudizio
abbreviato, dichiarò Cacciaglia Giuliano responsabile del reato di ricettazione di

Data Udienza: 17/12/2013

I

un ciclomotore e – ritenuta l’ipotesi lieve, con la diminuente per il rito – lo
condannò alla pena di mesi 9 di reclusione ed € 600,00 di multa.
Ricorre per cassazione il Procuratore generale della Repubblica presso la
Corte d’appello di Roma deducendo violazione di legge in quanto nel dispositivo
della sentenza impugnata non vi è menzione della recidiva di cui all’art. 99
comma 4 cod. pen. contestata, che non è stata esclusa. Peraltro dalla misura
della pena detentiva sembra che la circostanza di cui all’art. 648 cpv cod. pen.
sia stata ritenuta prevalente sulla recidiva. Invece la pena pecuniaria è stata

determinata in misura superiore al massimo edittale, sicché ciò implicherebbe un
giudizio di equivalenza. Peraltro l’art. 69 comma 4 cod. pen. non consente un
giudizio di prevalenza delle attenuanti sulla recidiva di cui all’art. 99 comma 4. In
motivazione non è stato effettuato un giudizio di comparazione, ma la recidiva è
stata applicata sulla pena di cui all’art. 648 cov cod. pen. come se si trattasse di
titolo autonomo di reato e non di una circostanza attenuante. In ogni caso
l’aumento di pena è stato determinato in misura inferiore ai 2/3 previsti dalla
legge.

Considerato in diritto

Il ricorso è fondato.
Dalla motivazione della sentenza impugnata (p. 3) emerge che il Tribunale
ha considerato l’ipotesi di cui all’art. 648 cpv. cod. pen. come titolo autonomo di
reato, aumentando la relativa pena per la recidiva (peraltro in misura inferiore a
due terzi.
Secondo l’orientamento di questa Corte, condiviso dal Collegio, l’ipotesi
del fatto di particolare tenuità, prevista dall’art. 648, comma secondo cod. pen.,
non costituisce una figura autonoma di reato, ma una circostanza attenuante
della ricettazione e, come tale, deve essere inclusa nel giudizio di comparazione
ex art. 69 cod. pen. (Cass. Sez. 2^ sent. n. 3044 del 4.5.1988 dep. 24.2.1989
rv 180637).
Il Tribunale avrebbe pertanto dovuto effettuare un giudizio di comparazione
fra tale circostanza attenuante e la recidiva.
La sentenza impugnata deve pertanto essere annullata con rinvio al
Tribunale di Roma (trattandosi di sentenza di condanna non appellabile dal P.M.)
per un nuovo giudizio.

P.Q.M.

2

Annulla la sentenza impugnata limitatamente al mancato giudizio di
comparazione fra recidiva e circostanza attenuante, con rinvio al Tribunale di
Roma per nuovo giudizio sul punto.

Così deliberato in data 17.12.2013.
Il Consigliere estensore

Il Presidente

Piercamillo Davi .o

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