Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 18449 del 08/04/2013


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Penale Ord. Sez. 1 Num. 18449 Anno 2013
Presidente: SIOTTO MARIA CRISTINA
Relatore: MAZZEI ANTONELLA PATRIZIA

Data Udienza: 08/04/2013

ORDINANZA

nei confronti di
ABU TOUQ Ahmad, nato a Catania il 25/01/1990,

nel procedimento per la correzione dell’errore materiale contenuto nella sentenza
pronunciata da questa Corte di cassazione in data 9 novembre 2012 nel
procedimento n. 11194/2012.

Letti gli atti;
udita la relazione svolta dal consigliere Antonella Patrizia Mazzei;
sentite le conclusioni del Pubblico ministero presso questa Corte di cassazione, in
persona del sostituto procuratore generale, Enrico Delehaye, il quale ha chiesto
la correzione dell’errore materiale in punto di condanna alle spese.

RITENUTO IN FATTO e IN DIRITTO
1. Con sentenza emessa il 9 novembre 2012 questa Corte di cassazione ha
rigettato il ricorso proposto da Abu Touq Ahmad avverso l’ordinanza in data 22
febbraio 2012 del Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale per i minorenni
di Catania, in funzione di giudice dell’esecuzione, che aveva disposto la revoca

CI

del beneficio della sospensione condizionale della pena concesso all’Abu con le
sentenze del 3/7/2009 e del 18/12/2009, divenute irrevocabili, rispettivamente,
il 10/11/2010 e il 4/11/2010, entrambe emesse dalla Corte di appello di Catania,
sezione per i minorenni.
Con la medesima sentenza del 9 novembre 2012 l’Abu è stato condannato al
pagamento delle spese processuali.

di persona minorenne al tempo di commissione dei reati, e va corretta a cura di
questa stessa Corte, trattandosi di rettifica che non incide sul contenuto
intrinseco della decisione ma su una pronuncia consequenziale ed accessoria ad
essa, non implicante alcuna valutazione discrezionale da parte del giudice (Sez.
U, n. 15 del 31/05/2000, dep. 11/10/2000, Radulovic, Rv. 216705).
Trattasi di errore materiale rilevabile anche d’ufficio, in ogni momento, ai
sensi dell’art. 625 bis, comma 3, cod. proc. pen., che va corretto con la
procedura prevista dall’art. 130 dello stesso codice.

2. Ne discende l’eliminazione dalla sentenza 9 novembre 2012 di questa
Corte della statuizione concernente la condanna di Abu Touq Ahmad, minorenne
al tempo dei commessi reati, al pagamento delle spese processuali, con
annotazione di tale correzione sull’originale della sentenza.

P.Q. M.

Dispone la correzione dal dispositivo e della motivazione della sentenza
emessa da questa Corte in data 9 novembre 2012 nei confronti di Abu Touq
Ahmad, eliminando la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali.
Manda la cancelleria per le annotazioni di rito.

Così deciso, in Roma, in data 8 aprile 2013.

Quest’ultima statuizione è erronea, trattandosi di procedimento nei confronti

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