Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 18449 del 02/12/2014
Penale Ord. Sez. 4 Num. 18449 Anno 2015
Presidente: BRUSCO CARLO GIUSEPPE
Relatore: FOTI GIACOMO
ORDINANZA
Sull’istanza, avanzata dall’avv. Daniele Bartolomucci, di correzione di errore materiale
contenuto nella sentenza di questa Sezione n. 38134 del 2 luglio 2013, pronunciata a
seguito di ricorso proposto da Adnan Abu Samra e da Annunziata Stefano ( n. 12545/13
RG) .
Udita la relazione del consigliere Dott. Giacomo Foti
Udite le richieste del PG, dott. lacoviello, che la concluso chiedendo la correzione
dell’errore
Data Udienza: 02/12/2014
Vista l’istanza con la quale l’avv. Daniele Bartolomucci, difensore di parte civile costituito
nel ricorso n. 12545/13 RG, (ricorrenti Adnan Abu Samra e Annunziata Stefano, imputati ex
art. 589 cod. pen.) definito con sentenza di questa Corte del 2 luglio 2013 n. 38134, ha
chiesto procedersi alla correzione dell’errore contenuto nella citata sentenza, laddove è stato
indicato, come uno dei difensori di parte civile, l’avv. Bartolucci invece dell’avv. Daniele
Bartolomucci;
Visti gli atti,
Ritenuto:
-che, conformemente a quanto dedotto nell’istanza, nella intestazione della sentenza sopra
richiamata è stato erroneamente indicato, quale co-difensore di parte civile, l’ avv.
“Bartolucci”, invece dell’ avv. “Daniele Bartolomucci”;
-che ciò è frutto di evidente errore materiale alla cui eliminazione, che non comporta una
modificazione essenziale dell’atto, può procedersi ricorrendo alla procedura di correzione
prevista dalla legge;
P.Q.M.
Dispone correggersi la sentenza 2 luglio 2013 n. 38134 di questa sezione, pronunziata nei
confronti di Adnan Abu Samra e Annunziata Stefano (R.G. n. 12545/13) nel senso che,
nell’intestazione del documento, laddove è indicato, quale uno dei difensori di parte civile,
l’avv. Bartolucci, deve leggersi ed intendersi l’avv. Daniele Bartolomucci.
Manda alla cancelleria per le annotazioni di rito.
Così deciso in Roma, il 2 dicembre 2014.
OSSERVA