Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 18448 del 27/03/2018


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Penale Ord. Sez. 4 Num. 18448 Anno 2018
Presidente: IZZO FAUSTO
Relatore: TORNESI DANIELA RITA

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
DE NICOLA BRUNO nato il 23/07/1982 a MIRANO

avverso la sentenza del 03/11/2017 del GIP TRIBUNALE di VENEZIA
sentita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA RITA TORNESI;

Data Udienza: 27/03/2018

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con sentenza emessa in data 3 novembre 2017 il giudice per le indagini
preliminari del Tribunale di Venezia applicava a Bruno De Nicola, ai sensi
dell’art. 444 cod. proc. pen., su accordo delle parti, la pena di anni tre e mesi dieci
di reclusione ed Euro 14.000,00 di multa, condannando l’imputato al pagamento
delle spese processuali e di mantenimento durante il periodo di custodia cautelare.
Dichiarava l’imputato interdetto dai pubblici uffici per anni cinque.

medicinali in sequestro e del bilancino elettronico nonchè la restituzione all’avente
diritto dei restanti oggetti in sequestro.
1.1. Al predetto imputato era contestato:
a) il delitto di cui all’art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309/1990 perché, senza
autorizzazione di cui all’art. 17 e fuori dai casi di cui all’art. 75 d.P.R. citato,
riceveva e comunque illecitamente deteneva al fine di cessione a terzi gr. 59,2 di
sostanza stupefacente del tipo cocaina (corrispondente a 240 dosi medie singole
e superiore a circa 48 volte al quantitativo massimo detenibile); sostanza che, per
quantità e modalità di presentazione, appariva destinata ad un uso non
esclusivamente personale.
In Venezia il 29 maggio 2017.
b) il delitto di cui all’art. 73, comma 4, d.P.R. n. 309/1990 perché, senza
l’autorizzazione di cui all’art. 17 e fuori dai casi di cui all’art. 75 d.P.R. citato,
riceveva e comunque illecitamente deteneva, al fine di cessione a terzi, gr. 3.918
di sostanza stupefacente del tipo marijuana (corrispondenti a 14.400 dosi medie
singole e superiore circa 720 volte al quantitativo massimo detenibile); sostanza
che, per quantità e modalità di presentazione, appariva destinata ad un uso non
esclusivamente personale.
In Venezia il 29 maggio 2017.
c) il delitto di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990 perché, senza
l’autorizzazione di cui all’art. 17 e fuori dai casi di cui all’art. 75 d.P.R. citato,
riceveva e comunque illecitamente deteneva, al fine di cessione a terzi, una fiala
di sostanza stupefacente del tipo nandrolone; sostanza che, in relazione ai fatti
contestati nei capi di imputazione che precedono, appariva destinata ad un uso
non esclusivamente personale.
In Venezia il 29 maggio 2017.

2. Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione Bruno De Nicola
personalmente deducendo l’inosservanza e/o l’erronea applicazione degli

Disponeva la confisca e la distruzione della sostanza stupefacente, dei

artt. 444, comma 2, e 129 cod. proc. pen. e, in subordine, la mancanza di
motivazione.
2.1. Il ricorso è inammissibile, ai sensi dell’art. 610, comma 5 bis, cod.
proc. pen., sotto un duplice profilo.
2.2. Si osserva, in primo luogo, che il ricorso per cassazione del 12
dicembre 2017 risulta sottoscritto personalmente da Bruno De Nicola, in violazione
dell’art. 613 cod. proc. pen. che, in base alla nuova formulazione, così come
modificato dall’ art. 1, comma 63, della legge 23 giugno 2017, n. 103, a decorrere

nuovi devono essere sottoscritti, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti
nell’albo speciale della Corte di cassazione».
2.3. Inoltre, in base all’art. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen., introdotto
dall’art. 1, comma 50, della citata legge n. 103 del 2017, il ricorso avverso la
sentenza di patteggiamento è proponibile solo per motivi attinenti all’espressione
della volontà dell’imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza,
all’erronea qualificazione giuridica del fatto e all’illegalità della pena o della misura
di sicurezza. Dall’analisi della suddetta norma appare pertanto chiaro che la
rilevanza dell’intervento riformatore è consistita nell’esclusione dal novero dei casi
di ricorso per cassazione del difetto di motivazione del giudice sull’insussistenza
delle condizioni per pronunciare sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc.
pen. Tale motivo, a seguito delle sopra indicate modifiche normative, non è più
denunciabile come motivo di ricorso per cassazione.
Va precisato, in proposito, che il legislatore non è intervenuto sulla struttura
della sentenza ex art. 444 cod. proc. pen., essendo rimasto immutato il secondo
comma di tale articolo alla cui stregua il giudice deve sempre procedere ad
accertare che non sussista una delle cause di proscioglimento

ex art. 129 cod.

proc. pen. Ne deriva che, per effetto del nuovo combinato disposto degli artt. 444
e 448, comma 2 bis, cod. proc. pen., è obbligo del giudice chiamato a pronunciare
la sentenza di patteggiamento accertare l’insussistenza delle condizioni per
pronunciare il proscioglimento ma l’eventuale omissione della motivazione sul
punto non è più censurabile con ricorso per cassazione. E’ evidente che l’intento
perseguito dal legislatore è quello di evitare un’analisi della motivazione della
sentenza di patteggiamento sull’affermazione di colpevolezza dinanzi al giudice di
legittimità, dovendosi invece dare rilievo al consenso prestato dall’imputato,
personalmente o a mezzo di procuratore speciale, e quindi all’implicito
riconoscimento di responsabilità che rende poi superfluo un giudizio di
impugnazione sullo svolgimento dei fatti.

2

dal 3 agosto 2017, recita testualmente: «L’atto di ricorso, le memorie e i motivi

3. L’applicazione dei suddetti principi al caso in esame comporta la
declaratoria di inammissibilità de plano con ordinanza del proposto ricorso cui
segue, ai sensi dell’art. 616 nuova formulazione cod. proc. pen., la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di
euro quattromila alla cassa delle ammende, ritenuta equa avuto riguardo al
rimedio esperito per ragioni non più consentite dalla legge.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro quattromila in favore della cassa delle
ammende.
Così deciso il 27 marzo 2018

Il Consigliere estensore
Daniela Rita Tornesi

P.Q.M.

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