Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 18448 del 02/12/2014


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 18448 Anno 2015
Presidente: BRUSCO CARLO GIUSEPPE
Relatore: FOTI GIACOMO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
FARACI EMANUELE N. IL 10/09/1931 parte offesa nel procedimento
AVANZATO GIUSEPPE N. IL 25/07/1965 parte offesa nel
procedimento
AVANZATO CALOGERO N. IL 09/02/1932 parte offesa nel
procedimento
ASSOCIAZIONE “ARIA NUOVA” parte offesa nel procedimento
ASSOCIAZIONE “AMICI DELLA TERRA” parte offesa nel
procedimento
c/
IGNOTI
avverso il decreto n. 269/2012 GIP TRIBUNALE di GELA, del
04/10/2012
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Gr
( 1ACOMO FOTI;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. 9

eMo

Uditi dif sor Avv.;

M /t

Data Udienza: 02/12/2014

Faraci Emanuele, Avanzato Giuseppe, Avanzato Calogero, Associazione “Aria Nuova” in
persona del legale rappresentante Di Blasi Saverio, Associazione “Amici della Terra” in
persona del legale rappresentante Amato Emanuele Giovanni, propongono ricorso per
cassazione avverso il decreto di archiviazione emesso il 4 ottobre 2012 dal Giudice per le
indagini preliminari del Tribunale di Gela, nell’ambito di un procedimento penale ex art.
590 cod. pen. a carico di ignoti.
Deducono i ricorrenti: a) violazione dell’art. 408 co. 2 cod. proc. pen. e nullità del decreto
di archiviazione per mancata notifica alle persone offese dell’avviso di deposito della
richiesta di archiviazione. Detta notifica, si sostiene nel ricorso, è stata eseguita nei confronti
del Faraci, non anche degli altri soggetti interessati, che avevano formalmente richiesto di
essere informati con dichiarazione posta in calce alla denuncia;
b) Erronea applicazione della legge penale in relazione all’art. 410 cod. proc. pen. con
riguardo: al ritenuto, da parte del gip, difetto di legittimazione delle associazioni ambientaliste opponenti, alla asserita prescrizione dei reati oggetto di indagine, nonché alla dichiarata inammissibilità dell’opposizione per la non pertinenza e non rilevanza delle indagini
suppletive indicate, con decisione adottata “de plano”, e quindi in violazione del principio
del contraddittorio, benché la proposta opposizione indicasse specificamente l’oggetto delle
investigazioni suppletive e dei relativi elementi di prova.
Considerato in diritto.
Il ricorso è fondato nei termini di seguito specificati.
-1- Va preliminarmente rilevata l’infondatezza del primo motivo di ricorso.
In realtà, se è vero che il mancato avviso della richiesta di archiviazione alla persona offesa
che ne abbia fatto richiesta determina una nullità, assoluta e insanabile, del successivo
decreto di archiviazione, in quanto impedisce alla stessa parte di proporre opposizione, è
anche vero che nel caso di specie tale omissione non ha determinato conseguenze di alcun
genere, atteso che le parti interessate hanno proposto rituale opposizione, avendo in tal guisa
esercitato il diritto di difesa, che non ha quindi subito alcuna concreta violazione.
-2- Tanto premesso, osserva la Corte che è viceversa fondata, ed assorbente, la doglianza
concernente la violazione del diritto al contraddittorio, che la legge riconosce alla persona
offesa che abbia proposto opposizione.
L’art. 410, co. 2, cod. proc. pen. prevede che il Gip, in presenza di opposizione alla
richiesta di archiviazione, può provvedere “de plano” solo in presenza di due condizioni: a)
l’inammissibilità dell’opposizione; b) l’infondatezza della notizia di reato.
Quanto all’inammissibilità, essa può conseguire solo alla mancata indicazione, da parte
dell’opponente, dell’oggetto delle indagini suppletive e dei relativi elementi di prova. Tali
ragioni, tuttavia, tassativamente indicate nella citata disposizione di legge, secondo la
giurisprudenza di questa Corte, anche a Sezioni Unite (n. 2/1996) “non sono suscettibili di
discrezionali estensioni nè possono consistere in valutazioni anticipate di merito ovvero di
prognosi di fondatezza da parte del giudice”; di guisa che eventuali ragioni di infondatezza
dei temi d’indagine indicati dall’opponente “non possono costituire motivo legittimo di
inammissibilità, neppure ove attengano ad una valutazione prognostica dell’esito della
investigazione suppletiva e delle relative fonti di prova indicate dalla parte offesa”.
Non è, in realtà, consentito al gip, “in presenza di temi suppletivi di indagine, anche se di
presumibile scarsa incidenza, obliterare la regola del contraddittorio, anticipando valutazioni di merito in ordine alla fondatezza o all’esito delle indagini suppletive indicate, in
quanto l’opposizione è preordinata esclusivamente a sostituire il provvedimento “de plano”
con il rito camerale” (Cass. n. 12980/13)

2-

Ritenuto in fatto.

P.Q.M.
Annulla il provvedimento impugnato e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Gela per
l’ulteriore corso.
Così deciso in Roma, il 2 dicembre 2014.

Nel caso di specie, nell’atto di opposizione era stato richiesto, secondo quanto sostenuto
nello stesso decreto impugnato, l’espletamento di diversi accertamenti, taluni dei quali dallo
stesso giudice considerati complessi e di lunga durata, e tuttavia è stato negato il contraddittorio sul rilievo della non pertinenza e della irrilevanza delle investigazioni suppletive peraltro in termini apodittici e generici, in quanto finalizzate, si legge nel decreto, ad una
ricerca a strascico di elementi di prova a sostegno delle ipotesi accusatorie formulate nell’atto
di opposizione – in tal guisa essendo stato sostanzialmente espresso un anticipato giudizio
prognostico di merito in ordine alla idoneità dei richiesti approfondimenti istruttori; giudizio
che avrebbe dovuto essere riservato, nel contraddittorio delle parti, all’esito della procedura
camerale.
-3- La mancata fissazione dell’udienza camerale configura una nullità deducibile con
ricorso per cassazione, in quanto realizza una violazione inquadrabile nel disposto dell’art.
127, co. 5, cod. proc. pen., a causa della lesione del principio del contraddittorio e del diritto
della persona offesa ad avere accesso al procedimento di archiviazione. In conseguenza, il
provvedimento impugnato deve essere annullato, senza rinvio, con trasmissione degli atti al
Tribunale di Gela perché il Gip proceda ai sensi dell’art. 410, co. 3, del codice di rito.

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