Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 18447 del 27/03/2018
Penale Ord. Sez. 4 Num. 18447 Anno 2018
Presidente: IZZO FAUSTO
Relatore: TORNESI DANIELA RITA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
RABIH REDA nato il 23/07/1988 a CASABLANCA( MAROCCO)
avverso la sentenza del 21/12/2017 del TRIBUNALE di BERGAMO
sentita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA RITA TORNESI;
Data Udienza: 27/03/2018
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con sentenza emessa in data 21 dicembre 2017 il Tribunale di Bergamo
applicava, tra l’altro, a Rabih Reda, ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., su
accordo delle parti, la pena di anni uno di reclusione ed Euro 4.000,00 di multa.
Detta pena veniva così determinata: pena base per il reato, riqualificato ai sensi
dell’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990, anni uno di reclusione ed Euro 4.000,00
di multa, aumentata per la recidiva ad anni uno e mesi sei di reclusione ed Euro
Disponeva la confisca del denaro, della sostanza stupefacente e di
quant’altro in sequestro.
2. Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione Rabih Reda, a
mezzo del difensore di fiducia, denunciando il vizio motivazionale ai sensi
dell’art. 606, comma 1, lett.e) cod. proc. pen.
3. Il ricorso è inammissibile, ai sensi dell’art. 610, comma 5 bis, cod. proc.
pen.
In base all’art. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen., introdotto dall’art. 1,
comma 50, della citata legge n. 103 del 2017, il ricorso avverso la sentenza di
patteggiamento è proponibile solo per motivi attinenti all’espressione della volontà
dell’imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all’erronea
qualificazione giuridica del fatto e all’illegalità della pena o della misura di
sicurezza. Dall’analisi della suddetta norma appare pertanto chiaro che la rilevanza
dell’intervento riformatore è consistita nell’esclusione dal novero dei casi di ricorso
per cassazione del difetto di motivazione del giudice sull’insussistenza delle
condizioni per pronunciare sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.
Tale motivo, a seguito delle sopra indicate modifiche normative, non è più
denunciabile come motivo di ricorso per cassazione.
Va precisato, in proposito, che il legislatore non è intervenuto sulla struttura
della sentenza ex art. 444 cod. proc. pen., essendo rimasto immutato il secondo
comma dì tale articolo alla cui stregua il giudice deve sempre procedere ad
accertare che non sussista una delle cause di proscioglimento
ex art. 129 cod.
proc. pen. Ne deriva che, per effetto del nuovo combinato disposto degli artt. 444
e 448, comma 2 bis, cod. proc. pen., è obbligo del giudice chiamato a pronunciare
la sentenza di patteggiamento accertare l’insussistenza delle condizioni per
pronunciare il proscioglimento ma l’eventuale omissione della motivazione sul
punto non è più censurabile con ricorso per cassazione. E’ evidente che l’intento
perseguito dal legislatore è quello di evitare un’analisi della motivazione della
6.000,00 di multa, ridotta per il rito.
sentenza di patteggiamento sull’affermazione di colpevolezza dinanzi al giudice di
legittimità, dovendosi invece dare rilievo al consenso prestato dall’imputato,
personalmente o a mezzo di procuratore speciale, e quindi all’implicito
riconoscimento di responsabilità che rende poi superfluo un giudizio di
impugnazione sullo svolgimento dei fatti.
4. L’applicazione dei suddetti principi al caso in esame comporta la
declaratoria di inammissibilità de plano con ordinanza del proposto ricorso cui
ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di
euro quattromila alla cassa delle ammende, ritenuta equa avuto riguardo al
rimedio esperito per ragioni non più consentite dalla legge.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro quattromila in favore della cassa delle
ammende.
Così deciso il 27 marzo 2018
Il Consigliere estensore
Daniela Rita Tornesi
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e
segue, ai sensi dell’art. 616 nuova formulazione cod. proc. pen., la condanna del