Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 18447 del 14/11/2014


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 18447 Anno 2015
Presidente: BRUSCO CARLO GIUSEPPE
Relatore: CIAMPI FRANCESCO MARIA

SENTENZA
sul ricorso proposto da :
1.
2.

PALMISANO DOMENICA PAOLA N. IL 07.04.1963
CONSERVA ROCCO
N. IL 13.11.1955

Avverso la ordinanza del TRIBUNALE DEL RIESAME DI BRINDISI in data 11 aprile 2014
sentita la relazione fatta dal Consigliere dott. FRANCESCO MARIA CIAMPI, sentite le
conclusioni del PG in persona della dott.ssa Maria Giuseppina Fodaroni che ha chiesto
l’annullamento con rinvio. E’ presente per i ricorrenti l’avvocato Valeria Marsano come
sostituto processuale dell’avvocato Raffo che insiste per l’accoglimento del ricorso

RITENUTO IN FATTO

1. Il Tribunale di Brindisi, con provvedimento del 18 giugno 2013, in parziale accoglimento
della istanza di riesame del decreto di sequestro preventivo emesso dal Gip di Brindisi in
relazione a diversi beni, mobili ed immobili, riferibili a Conserva Rocco e Palmisano
Domenica Paola, indagati, in concorso fra loro e con altre persone, per i reati di truffa e di
truffa finalizzata al conseguimento di finanziamenti pubblici, nonché per la violazione del
D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 2 riduceva l’oggetto del sequestro, limitandolo, altre che alle
somme di danaro risultanti depositate su conti correnti bancari intestati agli indagati per un
importo di circa 153.000,00 Euro, ad un solo immobile loro intestato, sino alla residua
concorrenza di circa ulteriori Euro 145.000,00. Avverso detto provvedimento proponevano
ricorso per cassazione, tramite difensore di fiducia, sia il Conserva che la atigalkUsas u ve;
contestando, in particolare con riferimento al fumus commissi delicti la sussistenhyOf fir
rilascio della misura cautelare reale. In particolare i ricorrenti si dolevano per quel che
rileva in questa sede, del fatto che, in parziale accoglimento della loro istanza di riesame, il
Tribunale di Brindisi, pur riducendo l’oggetto del sequestro, lo avesse però conservato su di

Data Udienza: 14/11/2014

3.

4.

CONSIDERATO IN DIRITTO
5.

6.

Il ricorso è fondato. Nel disporre il rinvio al Tribunale questa Corte aveva rilevato come i non
diversamente di quanto avviene per ciò che concerne le misure cautelari personali, anche
per quelle reali il vincolo cui l’indagato può essere assoggettato non può che essere
contenuto entro i limiti funzionali della misura disposta, dato che questa è finalizzata ad
anticipare, sia pure provvisoriamente, gli effetti del giudizio definitivo, onde salvaguardare
il
conseguimento
di
questi
ultimi
una
volta
conclusosi
il
processo.
Nel caso del sequestro preventivo finalizzato, come nella occasione, alla successiva
confisca, anche per equivalente, del prezzo o del profitto del reato commesso è, pertanto,
del tutto evidente che, non potendosi, come detto, considerare legittimo gravare oltre
misura la posizione dell’indagato assoggettato a misura cautelare, non solo l’importo del
sequestro, in altre parole il valore dei beni sequestrati, dovrà essere rapportato al quantum
del profitto conseguito ovvero del prezzo del reato, ma, laddove sia possibile una scelta fra
più beni da vincolare con la misura cautelare, questa deve essere concentrata sui beni
aventi il valore più prossimo a quello rappresentativo del profitto e del prezzo del reato;
essendo ben consentito, per converso all’interessato, laddove siffatta proporzionalità fra
importo sequestrato e valore dei beni vincolati risulti violata, insorgere contro detta
violazione anche di fronte al Tribunale del riesame (Corte di cassazione, Sezione 3 penale,
7 marzo 2013, n. 10567). Nell’individuare, però, concretamente, a fronte di una pluralità di
beni immobili assoggettabili al vincolo, quello, o quelli, sul quale applicare la misura, il
Tribunale, pur nella consapevolezza dichiarata che nessun accertamento di valore era stato
esperito dalla Autorità procedente e, comunque, in sostanza non disconoscendo i valori dei
beni immobili dichiarati in una perizia di stima, verosimilmente allegata al ricorso di fronte
al Tribunale del riesame, dai ricorrenti, ha ritenuto, senza affatto motivare tale sua scelta,
di confermare il decreto di sequestro (oltre che, come detto, con riferimento alle somme di
danaro), relativamente ad un bene immobile il cui integrale valore sarebbe, secondo la
prospettazione dei ricorrenti – sul punto ritenuta dallo stesso Tribunale “maggiormente
aderente all’effettivo valore dei beni” – oltre 40 volte superiore al residuo valore da
assoggettare a sequestro.
In sede di rinvio il provvedimento impugnato ha confermato il rigetto dell’istanza di riesame
sul presupposto che l’intervenuto annullamento del provvedimento genetico della misura
reale riguardo tutti i restanti beni, oltre ad essere stato materialmente eseguito con il loro
dissequestro, deve considerarsi ormai coperto da giudicato non essendo stato proposto
gravame da parte del P.M.
Così opinando il Tribunale è incorso in una palese violazione dell’art. 627 cod. proc. pen.,
essendo stato richiesto al giudice di rinvio espressamente di procedere alla
rideterminazione dell’oggetto del sequestro. Né si è verificato alcun giudicato con
riferimento agli altri beni originariamente sequestrati avendo la sentenza annullato il
precedente provvedimento del riesame proprio con riferimento a tale individuazione,
consentendo pertanto- contrariamente a quanto ritenuto con il provvedimento impugnatola scelta di sottoporre a sequestro altri beni nella disponibilità degli indagati.

2.

un bene immobile avente un valore di mercato di gran lunga superiore all’importo
sequestrato; ciò, per avendo il Tribunale la possibilità di concentrare il sequestro preventivo
su altri beni immobili aventi un valore più prossimo, e comunque superiore, all’importo
oggetto di sequestro ai fini di giustizia.
Con sentenza n. 11406 del 2014 questa Corte annullava l’ordinanza del Tribunale
limitatamente alla individuazione dell’oggetto del sequestro con rinvio al Tribunale di
Brindisi.
In sede di rinvio con il provvedimento oggi impugnato veniva nuovamente rigettata
l’istanza di riesame e confermato il decreto di sequestro preventivo relativamente alla
somma di denaro ed all’immobile.
Avverso tale decisione ricorrono nuovamente in cassazione Palmisano Domenica Paola e
Conserva Rocco denunciando violazione ed erronea applicazione di legge e lamentando in
particolare che il provvedimento impugnato non si era attenuto alle indicazioni della Corte
di legittimità.

P.Q.M.
Annulla il provvedimento impugnato con rinvio al Tribunale di Brindisi per nuovo esame_
Così deciso nella camera di consiglio del 14 novembre 2014
IL CONSIGLIERE ESTENSORE

IL PR:

7. Sotto l’indicato profilo, pertanto, la ordinanza del Tribunale di Brindisi deve essere
annullata, con rinvio al primo giudice, affinché provveda nuovamente a motivare al
riguardo il provvedimento, sulla base delle considerazioni espresse.

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