Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 18447 del 08/04/2013


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 18447 Anno 2013
Presidente: SIOTTO MARIA CRISTINA
Relatore: MAZZEI ANTONELLA PATRIZIA

SENTENZA

sul ricorso proposto da
ROCCOLANO Raffaele, nato a Caserta il 27 settembre 1985,

avverso l’ordinanza del Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Napoli,
in data 16 aprile 2012, nel proc. n. 1492/2011.
Visti gli atti, l’ordinanza impugnata e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Antonella Patrizia Mazzei;
lette le conclusioni del pubblico ministero presso questa corte di cassazione, in
persona del sostituto procuratore generale, Sante Spinaci, il quale ha chiesto
l’annullamento dell’ordinanza impugnata con rinvio allo stesso giudice per nuovo
esame.

RITENUTO IN FATTO

1. Con l’ordinanza in epigrafe indicata il Giudice dell’udienza preliminare del
Tribunale di Napoli, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha respinto la
domanda di Roccolano Raffaele diretta ad ottenere l’applicazione della disciplina
del reato continuato tra i fatti giudicati con due sentenze di condanna: la prima
emessa il 28/11/2006 dal Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di

Data Udienza: 08/04/2013

Napoli, irrevocabile I’ll marzo 2008; la seconda emessa il 19 gennaio 2009 dallo
stesso Giudice, divenuta irrevocabile il 2 novembre 2011.
A ragione della decisione il Tribunale ha addotto che i reati separatamente
giudicati erano di indole eterogenea (violazione della legge sulle armi, incendio,
associazione finalizzata al commercio di stupefacenti, detenzione e cessione di
sostanze stupefacenti), e la loro commissione nell’ambito della militanza del
nel territorio di Marcianise, non era sufficiente a fondare l’unicità del disegno
criminoso, non potendo ritenersi che le singole violazioni fossero state tutte
originariamente deliberate; al contrario la loro autonomia ed estemporaneità le
rendeva espressione di un sistema di vita fondato sul delitto.
2. Avverso la predetta ordinanza ha proposto ricorso per cessazione il
Roccolano tramite il difensore di fiducia, il quale denuncia il vizio di inosservanza
degli artt. 666 e 671 cod. proc. pen., 81 cod. pen. in relazione all’art. 74 d.P.R.
n. 309 del 1990 e agli artt. 10, 12 e 14 legge n. 497 del 1974; e l’assoluta
mancanza di motivazione con riferimento alle specifiche deduzioni difensive.
3. Il Procuratore generale presso questa Corte di cessazione, ritenendo
fondata la doglianza di omessa motivazione sulle circostanze addotte dal
ricorrente a sostegno della domanda, ha chiesto l’annullamento dell’ordinanza
impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato con riguardo al vizio motivazionale denunciato.
Il giudice ha ignorato i documenti allegati alla richiesta di applicazione della
disciplina del reato continuato e, in particolare, la sentenza irrevocabile della
Corte di appello di Napoli, emessa il 23 marzo 2010, nei confronti del coimputato
del Roccolano per gli stessi fatti, Grossi Daniele.
In tale sentenza il giudice della cognizione ha riconosciuto che il fucile a
pompa illegittimamente detenuto dal Grossi, in concorso col Roccolano,
quest’ultimo separatamente giudicato per la scelta del giudizio abbreviato,
costituiva l’arma di cui era dotata l’associazione finalizzata al traffico illecito di
sostanze stupefacenti, oggetto di altra sentenza di condanna divenuta
irrevocabile, riconoscendo pertanto il vincolo della continuazione tra i due fatti.

2

Roccolano nell’associazione camorristica, denominata “clan Belforte”, egemone

Trattasi della stessa associazione, espressione del clan Belforte, di cui è
stato riconosciuto responsabile anche il Roccolano, separatamente giudicato,
come si è detto.
Il Giudice dell’esecuzione, dunque, avrebbe dovuto valutare le circostanze
specificamente dedotte dal Roccolano e, in particolare, la prospettata incidenza
degli elementi indicati nella motivazione della sentenza del 23 marzo 2010 della
all’originario coimputato, Grossi, al fine dell’eventuale riconoscimento della
continuazione anche a favore dell’attuale ricorrente.
E la totale obliterazione di tali elementi, pur espressamente dedotti dal
Roccolano a sostegno della domanda proposta ex art. 671 cod. proc. pen.,
integra il vizio motivazionale denunciato.
2. Segue, ai sensi dell’art. 623, comma 1, lett. a), cod. proc. pen.,
l’annullamento dell’ordinanza impugnata con trasmissione degli atti al giudice
che l’ha pronunciata, Il quale provvederà al riesame della sussistenza o meno del
vincolo della continuazione sulla base degli elementi come sopra dedotti
dall’istante.

P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Giudice
dell’udienza preliminare del Tribunale di Napoli.
Così deciso, in Roma, in data 8 aprile 2013.

Corte di appello di Napoli, avente per oggetto gli stessi fatti contestati

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