Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 18446 del 27/03/2018
Penale Ord. Sez. 4 Num. 18446 Anno 2018
Presidente: IZZO FAUSTO
Relatore: TORNESI DANIELA RITA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
MIGLIACCIO SERENA nato il 29/09/1994 a NAPOLI
avverso la sentenza del 10/11/2017 della CORTE APPELLO di NAPOLI
sentita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA RITA TORNESI;
Data Udienza: 27/03/2018
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1. In data 10 novembre 2017 la Corte di appello di Napoli ha pronunciato
sentenza nei confronti di Serena Migliaccio a seguito di concordato ai sensi
dell’art. 599 bis cod. proc. pen.
a mezzo del difensore di fiducia, denunciando il difetto di motivazione in ordine al
mancato proscioglimento ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen.
2.1. Conclude chiedendo l’annullamento della sentenza impugnata.
3. A seguito della reintroduzione del c.d. patteggiamento in appello di cui
al nuovo art. 599 bis cod. proc. pen., ad opera della legge n. 103 del 2017, rivive
il principio – elaborato dalla giurisprudenza di legittimità nel vigore dei similare
istituto previsto dall’art. 599, comma 4, cod. proc. pen. e successivamente
abrogato dal decreto legge n. 92 del 2008 – secondo cui il giudice di appello,
nell’accogliere la richiesta di pena concordata, non è tenuto a motivare sul
mancato proscioglimento dell’imputato per taluna delle cause previste dall’art. 129
cod. proc. pen. in quanto, a causa dell’effetto devolutivo, una volta che l’imputato
abbia rinunciato ai motivi di impugnazione, la cognizione del giudice deve limitarsi
ai motivi non rinunciati, essendovi peraltro una radicale diversità tra l’istituto
dell’applicazione della pena su richiesta delle parti e quello disciplinato dal citato
art. 599 cod. proc. pen. (tra le altre, Sez. 6 n. 35108 del 08/05/2003, Rv. 226707,
Sez. 5, n. 3391 del 15/10/2009 – dep. 2010 -, Rv. 245919).
4. Ne discende l’inammissibilità del ricorso per esame che va dichiarata
senza formalità di procedura, ai sensi dell’art. 610, comma 5 bis, cod. proc. pen.
5. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna della
ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di
euro quattromila alla cassa delle ammende, ritenuta equa avuto riguardo al
rimedio esperito per ragioni non consentite dalla legge.
2. Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione Serena Migliaccio,
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro quattromila in favore della cassa delle
ammende.
Così deciso il 27 marzo 2018
Il Consigliere estensore
Daniela ita Tornesi