Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 18446 del 05/04/2013


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 18446 Anno 2013
Presidente: BARDOVAGNI PAOLO
Relatore: ROMBOLA’ MARCELLO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PASQUINELLI FABIO N. IL 10/09/1963
avverso l’ordinanza n. 1014/2012 TRIB. LIBERTA’ di FIRENZE, del
17/09/2012
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARCELLO
ROMBOLA’;
44W/sentite le conclusioni del PG Dott. egta,,,r A mu.rere„4
c&
C25 Akc–41~4Ace4:7—

Uditi difensor Avv.;

L.

Data Udienza: 05/04/2013

Ritenuto in fatto

Ricorreva per cassazione il Pasquinelli con atto a sua firma, deducendo: 1) vizio di motivazione
e violazione di legge laddove il provvedimento impugnato non menzionava gli “elementi nuovi”
portati a supporto dell’istanza con apposita memoria difensiva depositata quattro giorni prima
dell’udienza con numerosi allegati, quali la documentazione fotografica dello stato dei luoghi,
due provvedimenti del Tribunale di Pistoia comprovanti la proprietà esclusiva del Pasquinelli dei
luoghi dove era accaduto il fatto, il decreto del Gip del Tribunale di Pistoia che aveva archiviato
il procedimento a carico del medesimo per esercizio arbitrario delle proprie ragioni, il verbale
delle operazioni peritali sul fodero (del machete) sul quale non erano state rinvenute impronte
digitali dell’indagato; 2) vizio di motivazione e violazione di legge laddove le esigenze cautelari
erano state riaffermate senza valutare i fatti nuovi che avevano superato il giudicato cautelare
e comunque adducendo precedenti di minima entità, pendenze irrilevanti e legittime detenzioni
di armi; 3) vizio di motivazione e violazione di legge per la mancata considerazione dell’idonea
alternativa cautelare indicata in subordine per gli arresti domiciliari (con la disponibilità scritta
del parroco della chiesa di San Benedetto e di San Vitale a Pistoia ad accogliere il Pasquinelli).
Chiedeva l’annullamento del provvedimento impugnato.
All’udienza camerale fissata per la discussione il PG chiedeva dichiararsi la inammissibilità del
ricorso. Nessuno compariva per il ricorrente.
Considerato in diritto
Il ricorso è fondato. Preliminarmente va dato atto che il 13/9/12 la difesa depositava memoria
di 9 pagine con allegati 33 documenti. Deva allora ammettersi, trattandosi di elementi nuovi
(qual che ne sia la rilevanza), che non può legittimamente parlarsi di giudicato cautelare. Esso
si forma e vale, infatti, laddove nulla di più venga dedotto dalla parte interessata rispetto agli
elementi sulla cui base la decisione cautelare è stata presa: il giudicato cautelare non si forma
per il fatto stesso della decisone ma è una qualità della decisone stessa rebus sic stantibus (fin
tanto, cioè, che non vengano proposti elementi nuovi atti a modificarla). Nel caso in esame tali
elementi erano stati proposti ed andavano valutati. La giurisprudenza sul punto è netta (v., sia
pure in tema di sequestro preventivo, Cass., V, sent. n. 5959 del 14/12/11, dep. 15/2/12, rv.
252151: “In tema di cosiddetto giudicato cautelare, la preclusione derivante da una precedente
pronuncia del Tribunale del riesame può essere superata quando si prospettino nuovi elementi
di valutazione e di inquadramento dei fatti, acquisiti da ulteriori sviluppi delle indagini pur se
riguardanti circostanze precedenti alla decisione preclusiva”). In mancanza di detta valutazione
vi è vizio di motivazione, che impone l’annullamento dell’ordinanza (per questo impugnata) con
rinvio per nuovo esame al giudice di merito.
Trattandosi di soggetto in custodia cautelare in carcere, va disposto ai sensi dell’art. 94, co. iter, n. att. cpp_

1

Con ordinanza 17/9/12 il Tribunale di Firenze in sede di gravame cautelare ex art. 310 cpp
rigettava l’appello proposto da Pasquinelli Fabio avverso l’ordinanza 20/6/12 del Gip del
Tribunale di Pistoia che rigettava la sua istanza di revoca o sostituzione della misura cautelare
in atto della detenzione in carcere con quella degli arresti domiciliari. Ciò perché sui gravi indizi
di colpevolezza (per il reato di tentato omicidio con un machete) si era formato il giudicato
cautelare né erano stati dedotti fatti nuovi e circa le esigenze di cautela i precedenti penali e i
carichi pendenti del Pasquinelli (gli uni e le altre anche specifici circa la detenzione di strumenti
da taglio atti ad offendere) rivelavano un’indole violenta che rendeva necessaria e adeguata la
cautela in atto.

Trasmessa copia ex art. 23
n. I ter L. 8-8-95 n. 332
2-4 APR* 2613
3onial lì ,
Pqm
Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Firenze.
Dispone trasmettersi, a cura della Cancelleria, copia del provvedimento al Direttore dell’Istituto
penitenziario ai sensi dell’art. 94, co. 1-ter, n. att. cpp_
Roma, 5/4/13

Il

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