Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 18446 del 01/10/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 4 Num. 18446 Anno 2015
Presidente: BRUSCO CARLO GIUSEPPE
Relatore: FOTI GIACOMO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
LONGONI GIANLUCA N. IL 23/12/1966
avverso la sentenza n. 2013/2010 TRIBUNALE di COMO, del
26/09/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. cIACOMO FOTI;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott.

d\I

\vvkt

4A,-N44;, okotA

A: (0,
/ lA

Amim 07,
`

Data Udienza: 01/10/2014

Con sentenza del 26 settembre 2013, il giudice monocratico del Tribunale di Como,
sezione distaccata di Erba, sull’accordo delle parti, ex art. 444 cod. proc. pen., ha applicato a
Longoni Gianluca – imputato di lesioni personali colpose commesse, con violazione delle
norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro, in pregiudizio della lavoratrice Fagoni
Vincenza -, con le circostanze attenuanti generiche dichiarate equivalenti alle aggravanti
contestate e con la diminuente del rito, la pena di due mesi di reclusione sostituita con la
corrispondente pena pecuniaria, ex art. 53 della legge 689/91.
Avverso tale sentenza, propone ricorso per cassazione l’imputato, che deduce il vizio di
inosservanza ed erronea applicazione della legge penale e processuale in relazione agli artt.
129, 529 cod. proc. pen. e 157 cod. pen. Sostiene il ricorrente che il reato avrebbe dovuto
essere dichiarato prescritto, atteso che la data del commesso reato non è quella riportata nel
capo d’imputazione (13.5.08), bensì quella dell’insorgenza della malattia, come attestato dal
primo certificato medico (del 20.4.04) che ha accertato le condizioni di malattia della persona
offesa. Il giudice, quindi, avrebbe dovuto pronunciare sentenza di non doversi procedere ex
art. 129 cod. proc. pen., in accoglimento, peraltro, della richiesta in tal senso formulata,
erroneamente respinta dal giudicante con l’ordinanza emessa il 13.3.13.
Considerato in diritto.
Il ricorso è infondato.
Come esattamente rileva il PG di legittimità nella sua requisitoria scritta, la decisione
impugnata non giustifica censure di sorta, atteso che il giudicante, sia pure in termini
decisamente sintetici, comunque adeguati alla particolarità del rito, ha dato atto della
presenza in atti di elementi probatori che escludevano il ricorso al disposto dell’art. 129 cod.
proc. pen.
L’ordinanza del 13.3.13, d’altra parte, ha chiarito che non vi erano elementi per ritenere
che le patologie accertate nel 2008 fossero riconducibili a quelle già emerse negli anni 20042005, piuttosto che il frutto di una ingavescenza causata dall’attività lavorativa svolta dalla
persona offesa.
Il ricorso deve essere, dunque, dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della cassa
delle ammende, di una somma che si ritiene equo determinare in euro 1.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 1 ottobre 2014.

Ritenuto in fatto.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA