Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 18444 del 27/03/2018


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 4 Num. 18444 Anno 2018
Presidente: IZZO FAUSTO
Relatore: TORNESI DANIELA RITA

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
BOUCHOUIREB EL MOSTAFA nato il 24/02/1978 a CASABLANCA( MAROCCO)

avverso la sentenza del 07/12/2017 della CORTE APPELLO di GENOVA
sentita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA RITA TORNESI;

Data Udienza: 27/03/2018

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con sentenza emessa in data 4 luglio 2017 il Tribunale di Genova,
all’esito del rito abbreviato, condannava Bouchouireb El Mostafa alla pena di anni
otto di reclusione ed euro 30.000 di multa in ordine al reato di cui all’art. 81
cpv., 73, commi 1 e 4, d.P.R. n. 309/1990.
1.1. L’imputato interponeva appello avverso la predetta pronuncia

riduzione della pena, con l’esclusione della recidiva.
1.2.

Previa

rinuncia dell’appellante ai

restanti

motivi, le parti

concordavano la pena, ai sensi dell’art. 599 bis cod. proc. pen., ad anni sei di
reclusione ed euro 20.000 di multa e la Corte di Appello di Genova procedeva in
conformità con sentenza del 07 dicembre 2017.

2. Bouchouireb El Mostafa propone ricorso per cassazione, a mezzo del
difensore di fiducia, avverso la predetta sentenza della Corte distrettuale,
elevando due motivi.
2.1. Con il primo motivo eccepisce la nullità della sentenza impugnata per
erronea qualificazione giuridica del fatto evidenziando che non sussiste il
concorso formale tra il reato di detenzione e quello di cessione di sostanze
stupefacenti.
2.2. Con il secondo motivo eccepisce la nullità della sentenza impugnata
per mancanza di motivazione.
2.3. Conclude chiedendo l’annullamento della sentenza impugnata.

3. Quanto al primo motivo si osserva quanto segue.
L’art. 599 bis, comma 1, cod. proc. pen. introdotto dalla legge 23 giugno
2017, n. 103 stabilisce che la corte di appello provvede in camera di consiglio
anche quando le parti, nelle forme previste dall’articolo 589, ne fanno richiesta
dichiarando di concordare sull’accoglimento, in tutto o in parte, dei motivi di
appello, con rinuncia agli altri eventuali motivi. Se i motivi dei quali viene chiesto
l’accoglimento comportano una nuova determinazione della pena, il pubblico
ministero, l’imputato e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria
indicano al giudice anche la pena sulla quale sono d’accordo.
Ciò è accaduto nel caso di specie, come emerge dalla sentenza
impugnata, con rinuncia a qualsivoglia differente motivo di gravame, compreso
quello della qualificazione giuridica della condotta. Va inoltre precisato che, con
riguardo all’istituto in esame, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo

chiedendo, in via principale l’assoluzione dal predetto reato ed in subordine la

tale motivo va limitata ai casi in cui la qualificazione giuridica risulti, con
indiscussa immediatezza, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo
di imputazione. Va invece esclusa l’ammissibilità dell’impugnazione che richiami,
quale necessario passaggio logico del motivo di ricorso, aspetti in fatto e
probatori che non risultino con evidenza dalla contestazione.

4. In relazione al secondo motivo è sufficiente evidenziare che, a seguito
della reintroduzione del c.d. patteggiamento in appello di cui al nuovo art. 599

nel vigore del similare istituto previsto dall’art. 599, comma 4, cod. proc. pen. e
successivamente abrogato dal decreto legge n. 92 del 2008 – secondo cui il
giudice di appello, nell’accogliere la richiesta di pena concordata, non è tenuto a
motivare sul mancato proscioglimento dell’imputato per taluna delle cause
previste dall’art. 129 cod. proc. pen. in quanto, a causa dell’effetto devolutivo,
una volta che l’imputato abbia rinunciato ai motivi di impugnazione, la
cognizione del giudice deve limitarsi ai motivi non rinunciati (tra le altre, Sez. 6
n. 35108 del 08/05/2003, Rv. 226707, Sez. 5, n. 3391 del 15/10/2009 – dep.
2010 -, Rv. 245919).

5. Alla stregua dei sopraesposti principi va dichiarata l’inammissibilità del
ricorso senza formalità di procedura ai sensi dell’art. 610, comma 5

bis, cod.

proc. pen.

6. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma
di euro quattromila alla cassa delle ammende, ritenuta equa avuto riguardo al
rimedio esperito per ragioni non consentite dalla legge.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della cassa delle
ammende.
Così deciso il 27 marzo 2018

Il Consigliere estensore

bis cod. proc. pen. rivive il principio – elaborato dalla giurisprudenza di legittimità

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA