Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 18443 del 30/01/2015


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 18443 Anno 2015
Presidente: BRUSCO CARLO GIUSEPPE
Relatore: DOVERE SALVATORE

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
COGLIATI ALBERTO GIOVANNI N. IL 11/06/1967
avverso la sentenza n. 646/2013 CORTE APPELLO di MILANO, del
20/03/2014
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 30/01/2015 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. SALVATORE DOVERE
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. V\ho
che ha concluso per

Udito, per la p e civile, l’Avv
Uditi di nsor Avv.

Data Udienza: 30/01/2015

RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Milano riformava unicamente in punto di
trattamento sanzionatorio la sentenza di primo grado che aveva ritenuto Cogliati Alberto
Giovanni responsabile dei reati di cui all’art. 189, commi 6 e 7 Cod. str., per non essersi
fermato ed aver omesso di prestare assistenza a Marco Filippi dopo averlo investito alla guida
di un’autovettura lungo la S.P. 2, in territorio di Vimercate.
Secondo l’accertamento condotto nei gradi di merito, nelle prime ore del 23.11.2007 il Cogliati

corpo di Marco Filippi, il quale rimaneva a terra ferito nei pressi del margine destro, ove veniva
rinvenuto intorno alle ore 5,00 di quello stesso giorno da Carlo Sansebastiano, che transitava
sulla via. Il Filippi decedeva alle ore 6,30 presso l’ospedale di Vimercate, ove era stato
trasportato. Alle ore 18,45 del 24.11.2007 il Cogliati si era presentato ai Carabinieri di
Vimercate riferendo di essersi portato il gioty to precedette presso i Carabinieri di Monza per
informarli che nella notte precedente ‘qualche oggetto’ aveva colpito l’autovettura che stava
guidando e poi di aver letto di un giovane mortbin strada a Vimercate verso le ore 1,30 del 23
novembre. Ritenendo che il fatto fosse da ricondurre all’impatto che egli aveva percepito si era
presentato ai CC di Vimercate.

2. Il giudicante riteneva provata la colpevolezza dell’imputato, che, dopo la collisione, si era
allontanato omettendo di prestare soccorso alla persona ferita. In tal senso il Collegio
distrettuale valorizzava i danni riportati dall’autovettura, le modalità dell’incidente,
caratterizzato dalla carambola che il corpo del Filippi aveva fatto sul cofano del veicolo;
circostanze che consentivano alla Corte territoriale di ritenere che il Cogliati si fosse
rappresentato l’evenienza concreta di aver arrecato danni alle persone, concludendo per la
inverosimiglianza della prospettata inconsapevolezza dell’investimento di una persona.

3. Avverso la predetta decisione propone ricorso per cassazione il Cogliati, articolando un unico
motivo con il quale lamenta la illogicità e la mancanza di motivazione.
Osserva il ricorrente che l’affermazione della Corte di appello per la quale egli si sarebbe
fermato dopo l’investimento in un luogo prossimo a dove era avvenuto l’impatto tra il veicolo
ed il corpo del Filippi – sicchè il Cogliati, sceso dall’autovettura per comprendere cosa fosse
accaduto, non avrebbe potuto non avvedersi del Filippi a terra – stride con lo stato dei luoghi,
rappresentato da un’arteria di grande comunicazione con elevato traffico anche in ora
notturna, tanto che il Cogliati potè arrestarsi ‘non appena possibile’.
Che l’entità dei danni e la carambola del corpo sul cofano del veicolo dimostrino che il Cogliati
non potè non comprendere che aveva investito una persona é, per il ricorrente, in contrasto
con l’oscurità e le condizioni atmosferiche presenti sul luogo del sinistro, con l’abbigliamento
scuro indossato dalla vittima e con la repentinità dell’impatto.

1

percorreva alla guida di un autoveicolo la SP 2, nel territorio di Vimercate quando impattava il

E’ poi puramente congetturale che il Cogliati si sarebbe avveduto di aver travolto una persona
avendo constatato i danni al veicolo e ripercorso la strada a ritroso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

4. Il ricorso e infondato.
4.1. Le censure dedotte attengono sostanzialmente a valutazioni probatorie ed apprezzamenti
di merito. In proposito, si osserva che le doglianze relative ad asserite carenze argonnentative
sui singoli passaggi della ricostruzione fattuale dell’episodio e dell’attribuzione dello stesso alla

razionale della decisione sia sorretta, come nella specie, da un percorso motivazionale che
risulti comunque esteso a tutti gli elementi offerti dal processo, e il ricorrente si limiti
sostanzialmente a sollecitare la rilettura del quadro probatorio al fine di dimostrare una diversa
ricostruzione della vicenda e, con essa, il riesame nel merito della sentenza impugnata.
Compito di questa Corte non è quello di ripetere l’esperienza conoscitiva del Giudice di merito,
bensì quello di verificare se il ricorrente sia riuscito a dimostrare, in questa sede di legittimità,
l’incompiutezza strutturale della motivazione della Corte di merito; incompiutezza che derivi
dalla presenza di argomenti viziati da evidenti errori di applicazione delle regole della logica, o
fondati su dati contrastanti con il senso della realtà degli appartenenti alla collettività, o
connotati da vistose e insormontabili incongruenze tra loro ovvero dal non aver il decidente
tenuto presente fatti decisivi, di rilievo dirompente dell’equilibrio della decisione impugnata,
oppure dall’aver assunto dati inconciliabili con “atti del processo”, specificamente indicati dal
ricorrente e che siano dotati autonomamente di forza esplicativa o dimostrativa tale che la loro
rappresentazione disarticoli l’intero ragionamento svolto, determinando al suo interno radicali
incompatibilità cosi da vanificare o da rendere manifestamente incongrua la motivazione (Cass.
Sez. 2, n. 13994 del 23/03/2006, P.M. in proc. Napoli, Rv. 233460; Cass. Sez. 1, n. 20370 del
20/04/2006, Simonetti ed altri, Rv. 233778; Cass. Sez. 2, n. 19584 del 05/05/2006, Capri ed
altri, Rv. 233775; Cass. Sez. 6, n. 38698 del 26/09/2006, imp. Moschetti ed altri, Rv.
234989).
Tanto premesso, va ritenuto che le argomentazioni svolte dal ricorrente, in chiave di puro
merito, non valgano a scalfire la motivazione fornita dai giudici di merito, sopra
sinteticamente ricordata, in punto di responsabilità: ed invero il giudicante non ha mancato di
richiamare espressamente gli elementi acquisiti a carico dell’imputato – ed in particolare le
modalità dell’incidente, l’entità dei danni al veicolo e la condotta tenuta subito dopo il sinistro e di sottolineare le deduzioni logiche tutte univocamente riconducenti all’accertamento
dell’allontanamento del Cogliati dal luogo nella consapevolezza dell’aver investito una persona,
la quale nell’occorso aveva riportato lesioni.
L’apparato motivazionale della sentenza, quindi, risulta avere dato satisfattiva contezza
dell’elemento soggettivo doloso ricorrente per l’imputato, investente non solo l’evento
dell’incidente, comunque ricollegabile al suo comportamento, ma anche il danno derivatone
alla persona del Filippi.
2

persona dell’imputato non sono proponibili nel giudizio di legittimità, quando la struttura

A tal riguardo, giova rammentare che secondo l’orientamento prevalente la consapevolezia.
che la persona coinvolta nell’incidente ha bisogno di soccorso può assumere anche la forma lel
dolo eventuale, “che si configura normalmente in relazione all’elemento volitivo, ma che può
attenere anche all’elemento intellettivo, quando l’agente consapevolmente rifiuti di accertare la
sussistenza degli elementi in presenza dei quali il suo comportamento costituisce reato,
accettandone per ciò stesso l’esistenza (ex multis, Sez. 4, n. 34134 del 13/07/2007 – dep.
06/09/2007, Agostinone, Rv. 237239).


condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e al pagamento della somma di
euro 1.000,00 alla Cassa delle ammende.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
e della somma di € 1.000,00, in favore della cassa delle ammende.
Così deciso nella camera di consiglio del 30.1.2015.

5. Il ricorso va quindi dichiarato inammissibile. Consegue, a norma dell’art. 616 c.p.p., la

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