Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 18443 del 27/03/2018


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Penale Ord. Sez. 4 Num. 18443 Anno 2018
Presidente: IZZO FAUSTO
Relatore: TORNESI DANIELA RITA

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
GIACCO MICHELE nato il 16/04/1981 a NAPOLI

avverso la sentenza del 06/12/2017 del GIP TRIBUNALE di MONZA
sentita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA RITA TORNESI;

Data Udienza: 27/03/2018

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con sentenza emessa in data 6 dicembre 2017 il giudice per le indagini
preliminari del Tribunale di Monza applicava a Michele Giacco, ai sensi
dell’art. 444 cod. proc. pen., su accordo delle parti, la pena di anni tre, mesi sei e
giorni 20 di reclusione ed Euro 12.000,00 di multa, condannando l’imputato al
pagamento delle spese processuali e di mantenimento durante il periodo di
custodia cautelare.

Disponeva la confisca e la distruzione della sostanza stupefacente e del
bilancino in sequestro.
1.1. Al predetto imputato era contestato il reato di cui agli artt. 99, comma
4, e 73, comma 1, d.P.R. n. 309/1990 per avere, senza l’autorizzazione di cui
all’art. 17, illecitamente detenuto, a fini di spaccio, gr. 97,3 di cocaina.
Con la recidiva specifica reiterata.
In Cinisello Balsamo 111 luglio 2017.

2. Michele Giacco propone ricorso per cassazione, a mezzo del difensore di
fiducia, avverso la predetta sentenza denunciando il vizio di violazione di legge in
ordine al mancato riconoscimento del quinto comma dell’art. 73 del d.P.R.
n. 309/1990.

3. Si premette che, in base all’art. 448, comma 2 bis cod. proc. pen., come
introdotto dall’art.1, comma 50, della legge 23 giugno 2017, n. 103, in vigore dal
3 agosto 2017, il ricorso avverso la sentenza di patteggiamento è proponibile solo
per motivi attinenti all’espressione della volontà dell’imputato, al difetto di
correlazione tra la richiesta e la sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del
fatto e all’illegalità della pena o della misura di sicurezza.
La sentenza che recepisce l’accordo fra le parti va considerata
sufficientemente motivata con una succinta descrizione del fatto (deducibile dal
capo d’imputazione), con l’affermazione della correttezza della qualificazione
giuridica di esso, con il richiamo all’art. 129 c.p.p., per escludere la ricorrenza di
alcuna delle ipotesi ivi previste, con la verifica della congruità della pena
patteggiata ai fini e nei limiti di cui all’art. 27 Cost. (Sez. 4, n. 34494 del
13/07/2006, P.G. in proc. Koumya, Rv. 234824).
La richiesta consensuale di applicazione della pena si traduce in una scelta
processuale che implica la rinuncia ad avvalersi della facoltà di contestare l’accusa
i cui termini formali e sostanziali sono stati inequivocabilmente «accettati» dalle
parti.

Dichiarava l’imputato interdetto dai pubblici uffici per anni cinque.

4. Orbene ciò premesso, si osserva che la sentenza impugnata ha ratificato,
apprezzando la congruità della concordata pena, un accordo sanzionatorio delle
parti che, in difetto di patenti illegalità, non può essere caducato.
Si soggiunge che, secondo la giurisprudenza di legittimità (tra le altre, Sez.
7, n. 39600 del 10/09/2015, Rv. 264766), con riguardo all’istituto in esame, la
possibilità di ricorrere per cassazione deducendo l’erronea qualificazione giuridica
del fatto contenuto in sentenza è limitata ai casi in cui tale qualificazione risulti,

capo di imputazione; ipotesi, questa, certamente non ricorrente nel caso di specie.

5. Alla presente declaratoria di inammissibilità de plano ai sensi dell’art. 610,
comma 5 bis, cod. proc. pen., segue, per legge, la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali ed al versamento alla cassa delle ammende
della somma di euro quattromila che si reputa equa avuto riguardo al rimedio
esperito per ragioni non consentite dalla legge.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro quattromila in favore della cassa delle
ammende.
Così deciso il 27 marzo 2018

Il Consigliere estensore
DanielaAkita Tornesi

01~1.

con indiscutibile immediatezza, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del

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