Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 18442 del 27/03/2018


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Penale Ord. Sez. 4 Num. 18442 Anno 2018
Presidente: IZZO FAUSTO
Relatore: TORNESI DANIELA RITA

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
TAJIDI EL HABIB nato il 01/01/1984 a RFALA ( MAROCCO)
HALIBI EL HARBI nato il 05/04/1983 a BEN AMIR OVEST (MAROCCO)
avverso la sentenza del 30/11/2017 del GIP TRIBUNALE di MONZA
sentita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA RITA TORNESI;

Data Udienza: 27/03/2018

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con sentenza emessa in data 30 novembre 2017 il Tribunale di Monza
applicava, ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., a Tajidi El Habib la pena di anni
tre e mesi due di reclusione ed euro 6.000,00 di multa e a Halibi El Harbi, la pena
di anni due e mesi sei di reclusione ed euro 4.000,00 di multa, disponendo la
confisca della sostanza stupefacente e del denaro in sequestro.
1.1. Ai predetti imputati era contestato il reato di cui agli artt. 110 cod.

concorso tra loro, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso:
– detenuto, a fine di spaccio, kg. 12.602 circa di sostanza stupefacente tipo
hashish, suddivisa in numerosi involucri;
– ceduto sostanza stupefacente verso corrispettivo non inferiore a euro 3.990,00.
Reato aggravato per l’ingente quantitativo di sostanza stupefacente detenuto.
In Cologno Monzese e Vimodrone il 23 agosto 2017.
Il Pubblico Ministero e Tajidi El Habib concordavano la seguente pena:
pena base, esclusa l’aggravante di cui all’art. 80 del d.P.R. n. 309/1990 (a seguito
del risultato delle analisi della sostanza stupefacente) e concesse le attenuanti
generiche equivalenti alla recidiva, anni quattro e mesi nove di reclusione ed euro
6.000,00 di multa, ridotta per il rito.
Il Pubblico Ministero e Halibi El Harbi concordavano la seguente pena:
pena base, esclusa l’aggravante di cui all’art. 80 del d.P.R. n. 309/1990 (a seguito
del risultato delle analisi della sostanza stupefacente) e concesse le attenuanti
generiche prevalenti sulla recidiva, anni tre e mesi nove di reclusione ed euro
6.000,00 di multa, ridotta per il rito.

2. Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso per cassazione, Tajidi El
Habib e Halibi EI Harbi, a mezzo del difensore di fiducia, deducendo il vizio
motivazionale della sentenza impugnata ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e)
cod. proc. pen.

3. Si premette che, in base all’art. 448, comma 2 bis cod. proc. pen., come
introdotto dall’arti, comma 50, della legge 23 giugno 2017, n. 103, in vigore dal
3 agosto 2017, il ricorso avverso la sentenza di patteggiamento è proponibile solo
per motivi attinenti all’espressione della volontà dell’imputato, al difetto di
correlazione tra la richiesta e la sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del
fatto e all’illegalità della pena o della misura di sicurezza.
La sentenza che recepisce l’accordo fra le parti va considerata
sufficientemente motivata con una succinta descrizione del fatto (deducibile dal

pen., 81 cpv., 73, comma 4 ed 80, comma 2, d.P.R. n. 309/1990 per avere, in

capo d’imputazione), con l’affermazione della correttezza della qualificazione
giuridica di esso, con il richiamo all’art. 129 c.p.p., per escludere la ricorrenza di
alcuna delle ipotesi ivi previste, con la verifica della congruità della pena
patteggiata ai fini e nei limiti di cui all’art. 27 Cost. (Sez. 4, n. 34494 del
13/07/2006, P.G. in proc. Koumya, Rv. 234824).
La richiesta consensuale di applicazione della pena si traduce, infatti, in una scelta
processuale che implica la rinuncia ad avvalersi della facoltà di contestare l’accusa
i cui termini formali e sostanziali sono stati inequivocabilmente «accettati» dalle

4. Orbene ciò premesso, si osserva che la sentenza impugnata ha ratificato,
apprezzando la congruità della concordata pena, gli accordi sanzionatori delle parti
che, in difetto di patenti illegalità, non possono essere caducati e ciò dà luogo ad
una causa di inammissibilità dei ricorsi dichiarabile de plano, ai sensi dell’art. 610,
comma 5 bis, cod. proc. pen.

5. Alla presente declaratoria di inammissibilità, segue, per legge, la condanna
dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno al versamento alla
cassa delle ammende della somma dì euro quattromila, ritenuta equa, avuto
riguardo al rimedio esperito per ragioni non consentite dalla legge.
P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro quattromila ciascuno a favore della cassa delle
ammende.
Così deciso il 27 marzo 2018

Il Consigliere estensore
DanielA Rita Tormesi
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parti, come pure è accettato il trattamento sanzionatorio.

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