Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 18441 del 27/03/2018
Penale Ord. Sez. 4 Num. 18441 Anno 2018
Presidente: IZZO FAUSTO
Relatore: BRUNO MARIAROSARIA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
GABSI MAHER nato il 26/07/1980
avverso la sentenza del 20/12/2017 del TRIBUNALE di VERONA
sentita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO;
lette/sentite ltreónclusioni dftF1G FRANCA ZACCO
Data Udienza: 27/03/2018
Motivi della decisione
2. Il ricorso è inammissibile. Si osserva, con rilievo di ordine dirimente, che
l’impugnazione risulta proposta personalmente dall’imputato, senza ministero del
difensore, in data successiva al 3 agosto 2017, data in cui è entrata in vigore la
legge 23 giugno 2017, n.103 il cui art.1, comma 63, ha modificato l’art.613,
comma 1, cod. proc. pen. sopprimendo l’inciso «Salvo che la parte non vi
provveda personalmente,». Tale modifica normativa impone, ora, che il ricorso
per cassazione sia sottoscritto, a pena d’inammissibilità, da difensori iscritti
nell’albo speciale della Corte dì cassazione.
3. Alla inammissibilità del ricorso, che può essere dichiarata senza formalità
di procedura a norma dell’art.610, comma 5-bis, cod.proc.pen. (comma inserito
comma 62, legge n.103/2017), consegue la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali. Tenuto conto della sentenza della Corte
Costituzionale n.186 del 13 giugno 2000 e rilevato che non sussistono elementi
per ritenere che il ricorrente abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella
determinazione della causa di inammissibilità, segue, a norma dell’art.616 cod.
proc. pen. l’onere del versamento di una somma, in favore della Cassa delle
Ammende, determinata, in considerazione delle ragioni di inammissibilità del
ricorso stesso, nella misura di euro 4.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della cassa delle
ammende.
In Roma, così deciso il 27 marzo 2018
Il Consigliere estensore
Oarosaria Bruno
e
1. Gasbì Maher, ha proposto ricorso per Cassazione avverso la sentenza resa
dal Tribunale di Verona in data 20/12/2017, di applicazione pena, ai sensi
dell’art. 444 cod. proc. pen., per il reato di cui all’art. 73, d.P.R. 309/90.