Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 18440 del 27/03/2018
Penale Ord. Sez. 4 Num. 18440 Anno 2018
Presidente: IZZO FAUSTO
Relatore: DOVERE SALVATORE
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
GHABRI MOUHAMED LOUAY nato il 24/04/1996
avverso la sentenza del 03/10/2017 della CORTE APPELLO di VENEZIA
sentita la relazione svolta dal Consigliere SALVATORE DOVERE;
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Data Udienza: 27/03/2018
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso proposto avverso il provvedimento indicato in epigrafe, con il
quale é stata applicata al ricorrente, Ghabri Mouhamed Louay, ai sensi dell’art.
599-bis cod. proc. pen., la pena concordata tra le parti in sede di appello per una
pluralità di cessioni illecite di stupefacenti (art. 73, co. 5 T.U. Stup., aggravato
dalla recidiva specifica infraquinquennale, descritti in due distinti capi di
imputazione), è inammissibile.
L’art. 599-bis, comma 1, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno
anche quando le parti, nelle forme previste dall’articolo 589, ne fanno richiesta
dichiarando di concordare sull’accoglimento, in tutto o in parte, dei motivi di
appello, con rinuncia agli altri eventuali motivi. Se i motivi dei quali viene chiesto
l’accoglimento comportano una nuova determinazione della pena, il pubblico
ministero, l’imputato e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria
indicano al giudice anche la pena sulla quale sono d’accordo.
Nel caso che occupa il Ghabri ed il P.G. hanno concordato in ordine
all’accoglimento del motivo concernente la determinazione della pena con la
diminuzione della pena base e di quella inflitta dal primo giudice a titolo di
aumento per la continuazione tra i più episodi, con rinuncia al motivo
concernente le attenuanti generiche, indicando la pena da applicarsi in ragione di
tale accordo.
La pena inflitta, quindi, risulta la medesima di quella concordata tra le parti e
il ricorrente non può fondatamente dolersi che non sia stata riformata la
sentenza di primo grado irrogando una pena pari al minimo edittale.
Invero, vale, sullo specifico punto, quanto si afferma comunemente a
riguardo della sentenza di applicazione della pena ex art., 444 cod. proc. pen.,
ovvero che è inammissibile il ricorso per cassazione che proponga motivi
concernenti la misura della pena, salvo non si versi in ipotesi di pena illegale
(Sez. 3, n. 10286 del 13/02/2013 – dep. 06/03/2013, Matteliano, Rv. 254980).
Infatti, con riferimento alla statuizione conforme al contenuto dell’accordo
intervenuto tra le parti, la decisione pronunciata ai sensi dell’art. 599-bis cod.
proc. pen. ha struttura analoga a quella di patteggiamento ex art. 444 cod. proc.
pen.
2. Segue alla declaratoria di inammissibilità la condanna al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 4000,00 a favore della cassa delle
ammende.
2017, n. 103, dispone che la Corte di appello provvede in camera di consiglio
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro quattromila a favore della cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 27/3/2018.
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