Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 18440 del 05/04/2013


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 18440 Anno 2013
Presidente: BARDOVAGNI PAOLO
Relatore: BONI MONICA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
CHERNETS OLEH N. IL 15/07/1984
avverso l’ordinanza n. 1325/2012 G1UD. SORVEGLIANZA di
AVELLINO, del 07/05/2012
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dotk MONICA BQNI;
lette/soMite le conclusioni
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ilf1/031/4 LUPA-L

Uditi difensor

(34-tidaxtuf2td.

Data Udienza: 05/04/2013

Ritenuto in fatto

1.Con ordinanza resa in data 7/5/2012 il Magistrato di Sorveglianza di Avellino
rigettava l’istanza di rateizzazione della pena pecuniaria di euro 1.130 di ammenda,
inflitta a Oleh Chernets con decreto penale emesso dal G.I.P. del Tribunale di Avellino in
data 29/12/2010, già divenuto irrevocabile, ritenendo ostativa la carenza dei
presupposti di legge.
2.Avverso detto provvedimento ha proposto appello, in seguito qualificato come
ricorso per cassazione, il condannato a mezzo del difensore d’ufficio, il quale ne chiede
l’annullamento per l’erronea valutazione dei requisiti richiesti dalla legge per procedere

3. Con requisitoria scritta del 23 ottobre 2012 il Procuratore Generale presso la
Corte di Cassazione ha chiesto l’annullamento con rinvio del provvedimento impugnato.

Considerato in diritto

Il ricorso è inammissibile.
1.Impregiudicato il merito dell’impugnazione proposta, che prospetta non senza
qualche fondamento l’illogico rigetto della richiesta di rateizzazione avanzata dal
condannato in ragione della ritenuta carenza del requisito della difficoltà ad effettuare il
pagamento della somma di denaro per la quale era stata inflitta condanna sol perché il
Chernets risultava occupato quale operaio dipendente di un’impresa italiana e percepiva
il salario mensile di 1.200 euro, deve rilevarsi che la stessa è stata proposta da
difensore non iscritto allo speciale albo degli avvocati abilitati al patrocinio innanzi agli
organi giurisdizionali superiori, senza che l’atto relativo sia stato sottoscritto anche
dall’imputato.
1.1 Al riguardo si deve ricordare che la facoltà di proporre ricorso per cassazione è
consentita al solo imputato, mentre tutti gli altri soggetti processuali debbono avvalersi,
per la proposizione del gravame, di un difensore iscritto nell’albo speciale della Corte di
Cassazione. Infatti l’art. 613 cod. proc. pen. prevede la necessità, per la valida
redazione dell’atto di ricorso per cassazione a pena d’inammissibilità, dell’intervento del
difensore cassazionista e la clausola “salvo che la parte vi provveda personalmente”,
che deroga a tale regola generale, deve essere collegata all’art. 571 cod. proc. pen.,
comma primo, il quale conferisce solo all’imputato la facoltà di proporre personalmente
le impugnazioni e deve pertanto essere intesa come di questa meramente ricognitiva
(Cass., sez. 1, n. 17645 del 4/3/2008, Cecere, rv. 240215; Sez. Un., n. 24 del
16/12/1998, Messina, rv. 212076).
1.2 Tale causa di inammissibilità, secondo costante orientamento di questa Corte,
è considerata dipendente da vizio originario dell’atto, che lo rende inidoneo alla finalità
processuale perseguita, anche nel caso di appello convertito in ricorso per cassazione, e
non può essere sanato nemmeno dal successivo conseguimento da parte del dif a sore
della particolare abilitazione richiesta, ne’ dai motivi nuovi presentati da difen

alla rateizzazione della pena pecuniaria inflitta.

••

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IT

cassazionista dopo la scadenza del termine per impugnare (tra le altre, Sez. 1, n. 38923
del 16/09/2004, dep. 28/09/2004, Oliari, Rv. 229737; Sez. 3, n. 26905 del
22/04/2004, dep. 16/06/2004, Pellegrino, Rv. 228729; Sez. 1, n. 1436 del 17/01/1995,
dep. 11/02/1995, Larotondo, Rv. 200355; Sez. 1, n. 9875 del 19/06/1992, dep.
13/10/1992, Malvezzi, Rv. 191988).
Il superiore rilievo osta alla valida instaurazione del giudizio di impugnazione ed
esime questa Corte da ogni altra considerazione.
2. S’impone pertanto la declaratoria di inammissibilità del ricorso, con condanna

colpa a carico del proponente, essendo stata l’iniziativa processuale assunta dal suo
difensore d’ufficio, lo stesso va esentato dall’obbligo del versamento di una somma alla
Cassa delle Ammende.

P. Q. M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali.
Così deciso in Roma, il 5 aprile 2013.

del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento; non ravvisandosi profili di

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