Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 18440 del 02/12/2014


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 18440 Anno 2015
Presidente: BRUSCO CARLO GIUSEPPE
Relatore: FOTI GIACOMO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PESCE MIRKO N. IL 16/10/1970
avverso la sentenza n. 1157/2011 CORTE APPELLO di MILANO, del
27/03/2014
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 02/12/2014 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. GIACOMO FOTI
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Yve,AbridA )
che ha concluso per
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Uditi difensor Avv. 12k (AÙ

4-4 civk’

Data Udienza: 02/12/2014

Pesce Mirko ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte d’Appello di Milano,
del 27 marzo 2014, che ha confermato la sentenza del Tribunale di Lecco, del 12 novembre
2010, che lo ha ritenuto colpevole del delitto di furto aggravato di un’autovettura e lo ha
condannato alla pena di due anni di reclusione e 200,00 euro di multa.
Deduce il ricorrente:
a) vizio di motivazione della sentenza impugnata in punto di ricostruzione del fatto. Si
sostiene nel ricorso che l’originaria imputazione di tentato furto è stata, dopo l’esame del
teste, app. Sinesi Domenico, mutata in furto consumato, senza considerare la palese contraddizione esistente tra quanto da costui dichiarato in dibattimento e quanto risulta annotato nel
foglio redatto dai carabinieri di Merate, dal quale emergeva che la condotta dell’imputato
avrebbe potuto integrare solo la fattispecie del tentativo;
b) Violazione di legge, per mancata assunzione di prova decisiva, rappresentata dall’esame
del carabiniere (m.11o La Piccirella) che era intervenuto nell’occasione con l’app. Sinesi e
che aveva diversamente verbalizzato;
c) Violazione di legge, in punto di diniego delle circostanze attenuanti generiche e di
quella di cui all’art. 62 n. 4 del codice penale, nonché di dosimetria della pena.
Considerato in diritto.
Il ricorso è infondato.
-1- Inammissibile è il primo dei motivi proposti, con il quale il ricorrente svolge
considerazioni in fatto, proponendo una diversa valutazione degli elementi probatori
acquisiti in atti, dai quali i giudici del merito hanno legittimamente ritenuto, argomentando
in termini di piena coerenza logica, che la condotta delittuosa contestata all’imputato fosse
quella del furto consumato e non solo tentato, come inizialmente ritenuto dal PM.
In particolare, gli stessi giudici hanno richiamato la testimonianza dell’app. Sinesi, intervenuto nella immediatezza dei fatti, il quale ha dichiarato di avere notato, mentre svolgeva il
servizio di pattuglia notturno nelle zone di Merate e Cernusco Lombardone, una persona, poi
identificata nell’odierno ricorrente, che, aperta la portiera lato guida di un’auto, intorno alla
quale era stato visto armeggiare, salito a bordo della stessa, l’aveva messa in moto e si era
allontanato imboccando la rotonda di viale Verdi, ove si era arrestato in una piccola
rientranza, probabilmente per nascondersi alla vista degli agenti, dove era stato fermato ed
identificato. Proprio alla luce di tale testimonianza, è stato ritualmente modificato il capo
d’imputazione e riconosciuta la responsabilità del Pesce per il delitto di furto.
Mentre non risulta che la difesa dell’imputato, abbia, durante l’esame, formalmente
contestato al testimone i contenuti della relazione di servizio, che si sostiene essere diversi
rispetto a quanto dallo stesso teste affermato in dibattimento, né risulta che la medesima
difesa, di fronte alla rinuncia del PM di assumere la testimonianza del m.11o La Piccirella,
indicato nella lista testi dello stesso PM, abbia insistito per l’esame del sottufficiale (del
quale, peraltro, secondo quanto sostenuto nella sentenza impugnata, non era stato chiesto il
contro-esame), o abbia contestato la decisione del giudice di revocare l’ordinanza ammissiva
di tale testimonianza, né risulta che detta decisione sia stata impugnata davanti alla corte
territoriale, alla quale l’appellante aveva chiesto solo la rinnovazione parziale del dibattimento per esaminare il La Piccirella e per riesaminare testi già escussi.
Richiesta giustamente respinta dalla predetta corte, con decisione della quale il ricorrente si
è anche doluto con il secondo motivo di ricorso, in considerazione, sia della richiamata
strategia difensiva che non ha ritenuto di intervenire al momento della dichiarazione di
rinuncia al teste e della conseguente revoca disposta dal giudice, sia dell’inutilità di ulteriori
esami testimoniali concernenti circostanze ritenute ormai chiaramente emerse. Si tratta di

Ritenuto in fatto.

P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 2 dicembre 2014.

valutazioni rimesse alla discrezionalità del giudice del merito che, essendo state congruamente motivate, non possono essere oggetto di censura davanti a questa Corte.
Quanto alla testimonianza resa dalla persona offesa, Triglia Morena, la corte territoriale ha
osservato che costei, pur avendo dichiarato di non ricordare molto i fatti, dato il tempo
trascorso, ha tuttavia affermato di non ritenere che l’auto fosse stata lasciata dall’imputato
nello stesso posto ove lei l’aveva parcheggiata, pur avendola rinvenuta nei pressi.
Dichiarazioni correttamente richiamate dai giudici del gravame e giustamente dagli stessi
ritenute non in contrasto con quanto sostenuto dal Sinesi circa l’avvenuto avvio dell’auto e
l’allontanamento della stessa, sia pure solo per un breve tratto di strada, dal luogo ove era
stata posteggiata.
-2- Infondate sono le censure concernenti il trattamento sanzionatorio.
La corte territoriale, invero, ha enunciato le ragioni per le quali non potevano essere
riconosciute le invocate attenuanti; non quella di cui all’at. 62 n. 4 cod. pen., in relazione al
non irrilevante valore dell’auto rubata, benché di vecchia costruzione ed usata, anche in vista
dell’utilità che essa assicurava al proprietario; non quelle di cui all’art. 62 bis c.p., in
relazione alle quali sono stati legittimamente segnalati i numerosi precedenti penali
dell’imputato, ritenuti ostativi, oltre che la mancata produzione, da parte dell’imputato, di
documentazione attestante l’evocato stato di tossicodipendenza.
La pena risulta adeguata ai fatti contestati, riguardanti il delitto di furto pluriaggravato, ai
sensi dell’art. 625 co. 1 nn. 2 e t cod. pen.
Il ricorso deve essere, dunque, rigettato ed il ricorrente condannato al pagamento delle
spese processuali.

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