Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 1844 del 06/12/2012


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 1844 Anno 2013
Presidente: GENTILE MARIO
Relatore: GAZZARA SANTI

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
1) KEBE MAME GOR N. IL 09/08/1958
avverso la sentenza n. 1718/2005 CORTE APPELLO di SALERNO, del
21/10/2011
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 06/12/2012 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. SANTI GAZZARA
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. gz,./0
che ha concluso per

Udito, per la parte civile, l’Avv
Uditi difensor Avv.

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Data Udienza: 06/12/2012

RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale di Salerno, con sentenza del 10/5/2005, dichiarava Kebe Mame Gor
colpevole del reato di cui all’art. 171 ter, L. 633/41, per avere detenuto per la
vendita n. 83 CD privi del timbro SIAE, e lo condannava alla pena di mesi 3 di
sul quotidiano “Il Mattino” e sul periodico “Sorrisi e Canzoni”.
La Corte di Appello di Salerno, chiamata a pronunciarsi sull’appello interposto
nell’interesse del prevenuto, con sentenza predibattimentale del 21/10/2011, in
riforma del decisum di prime cure, ha dichiarato non doversi procedere nei
confronti del Kebe in ordine al reato ascrittogli perché estinto per intervenuta
prescrizione.
Propone ricorso per cassazione la difesa dell’imputato eccependo la violazione delle
disposizioni concernenti l’omessa citazione dell’imputato, l’assistenza e la
rappresentanza dello stesso, avendo la Corte distrettuale reso sentenza
predibattimentale in difetto di instaurazione di rituale contraddittorio.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
Il giudice di appello, infatti, non può emettere sentenza di proscioglimento
predibattimentale ai sensi dell’art. 469 cod. proc. pen., trattandosi di istituto tipico
ed esclusivo del giudizio di primo grado ( Cass. 27/6/2007, De Bortoli ).
La giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di specificare che nel giudizio di
appello non trova applicazione il proscioglimento predibattimentale per una
molteplicità di considerazioni correlate alla interpretazione sistematica dell’art. 469
cod. proc. pen. in relazione all’art. 598 stesso codice, come di seguito richiamate:
l’art. 601 cod. proc. pen. introduce una disciplina degli atti preliminari in appello
autonoma rispetto al primo grado; l’art. 599 cod. proc. pen., nell’enunciare i casi
tassativi nei quali si può procedere a rito camerale, non richiama l’ipotesi del

reclusione ed euro 300,00 di multa, con pubblicazione dell’estratto della sentenza

proscioglimento prima del dibattimento; l’art. 469 cod. proc. pen. contiene
l’esplicito riferimento alla inappellabilità della sentenza; nel giudizio di secondo
grado, contraddistinto da una fase dibattimentale solitamente contratta, non
sussistono le esigenze di economia processuale, presenti, invece, nel primo grado,
caratterizzato da un dibattimento laborioso e protratto nel tempo ( Cass. 20/9/2006,
Muti; Cass. 14/11/2003, Spinella; Cass. 13/11/2003, Agresta ).

estinzione del reato prima del dibattimento, oltre ad essere affetta da nullità
assoluta di ordine generale, in quanto incidente sull’intervento e assistenza
dell’imputato, non è nemmeno autorizzata dall’art. 129 cod. proc. pen., la cui
prescrizione dell’obbligo del giudice di dichiarare immediatamente la sussistenza di
una causa di non punibilità può operare in relazione ad un giudizio in senso tecnico e
non anche nella fase predibattimentale ( Cass. 6/10/2004, Morgante; Cass.
10/5/2011, n. 24062).
In dipendenza di quanto osservato la sentenza impugnata va annullata.
Osservasi, altresì, che con la pronuncia di prime cure il prevenuto risulta dichiarato
responsabile per avere detenuto per la vendita n. 83 CD contraffatti, perché privi del
contrassegno Siae: ad avviso del Tribunale tale specifica circostanza integra
perfettamente la ipotesi di reato in contestazione, dal momento che ai fini della
sussistenza dello stesso non è necessario il concorso nella abusiva riproduzione della
merce.
Orbene, rilevasi che il discorso giustificativo, sviluppato dal decidente, si pone in
contrasto al consolidato e univoco indirizzo giurisprudenziale di questa Corte,
formatosi in dipendenza della decisione, resa dalla Corte di Giustizia della Comunità
Europea in data 8/11/2007 in processo Schwibberg, secondo cui le norme nazionali
interamente incentrate sulla apposizione di detto contrassegno vanno disapplicate
(Cass. 19/9/2008, n. 39499; Cass. 24/6/2008, n. 34555; Cass. 12/2/2008, n. 13810),
con la conseguenza che l’imputato deve essere assolto perché il fatto non sussiste,
ex art. 129, co. 2, cod. proc. pen..

Peraltro, la sentenza con la quale la Corte di Appello abbia dichiarato de plano la

In dipendenza delle svolte considerazioni, nella specie, pertanto, va disposto
l’annullamento senza rinvio della sentenza resa dalla Corte di Appello di Salerno in
data 21/10/2011, perché viziata da nullità determinata dalle violazioni procedurali,
ut supra indicate; nonché della pronuncia del Tribunale di Salerno del 10/5/2005,
per insussistenza del fatto contestato al prevenuto.

La Corte Suprema di Cassazione annulla senza rinvio la sentenza impugnata; nonché
la sentenza del Tribunale di Salerno, in data 10/5/2005, perché il fatto non sussiste.
Così deciso in Roma il 6/12/2012.

P. Q. M.

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