Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 18439 del 27/03/2018


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Penale Ord. Sez. 4 Num. 18439 Anno 2018
Presidente: IZZO FAUSTO
Relatore: BRUNO MARIAROSARIA

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
PALMA FILIPPO nato il 28/01/1965 a SANREMO

avverso la sentenza del 23/10/2017 della CORTE APPELLO di GENOVA
sentita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO;
lette/sentit))e’conclusioni “Pd FRANCA ZACCO

Data Udienza: 27/03/2018

Motivi della decisione

2. Ebbene, tale ricorso è inammissibile. Si osserva, con rilievo di ordine
dirimente, che l’impugnazione risulta proposta personalmente dall’imputato,
senza ministero del difensore, in data successiva al 3 agosto 2017, data in cui è
entrata in vigore la legge 23 giugno 2017, n.103 il cui art. 1, comma 63, ha
modificato l’art.613, comma 1, cod. proc. pen. sopprimendo l’inciso «Salvo che
la parte non vi provveda personalmente,». Tale modifica normativa impone
attualmente che il ricorso per cassazione sia sottoscritto, a pena
d’inammissibilità, da difensori iscritti nell’albo speciale della Corte di cassazione.
3. Alla inammissibilità del ricorso, che può essere dichiarata senza formalità
di procedura a norma dell’art. 610, comma 5 bis, cod.proc.pen. (comma inserito
dall’arti, comma 62, I.n.103/2017), consegue la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali. Tenuto conto della sentenza della Corte
Costituzionale n.186 del 13 giugno 2000 e rilevato che non sussistono elementi
per ritenere che il ricorrente abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella
determinazione della causa di inammissibilità, segue, a norma dell’art.616
cod.proc.pen. l’onere del versamento di una somma, in favore della Cassa delle
Ammende, determinata, in considerazione delle ragioni di inammissibilità del
ricorso stesso, nella misura di euro 4.000,00.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della cassa delle
ammende.
In Roma, così deciso il 27 marzo 2018
Il Consigliere estensore
riarosaria Bruno

1. Palma Filippo, ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza
della Corte di appello di Genova, emessa in data 23/10/2017, con cui è stata
ridotta la pena inflitta con la pronuncia di condanna emessa in primo grado dal
Tribunale di Imperia in relazione al reato di cui all’art. 73, d.P.R. 309/90
commesso in Sanremo il 10/3/2016.

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