Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 18438 del 21/11/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 4 Num. 18438 Anno 2015
Presidente: FOTI GIACOMO
Relatore: FOTI GIACOMO

Data Udienza: 21/11/2014

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
STARACE RAFFAELE N. IL 24/07/1968
D’ERRICO PASQUALE N. IL 18/10/1962
avverso la sentenza n. 19009/2013 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
19/11/2013
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 21/11/2014 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. GIACOMO FOTI
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Sii Q-che ha concluso per
\

r.4).

1\i\

Udito, per la parte civile, l’Avv
Uditt4difensoltAvv. 495k Rslooit-e
i

vt’ 44,az v( do
‘ouie

g
AAjt-

-1- Starace Raffaele e D’Errico Pasquale, imputati ex artt. 110, 81 cod. pen. e 73 del d.p.r.
n. 309/90, per avere in concorso detenuto, a fine di cessione a terzi, sostanza stupefacente del
tipo cocaina (gr. 2,22 netti) ed eroina (gr. 9,4 netti), da cui avrebbero potuto ricavarsi 90 dosi
singole, di cui una dose di gr. 0,30 lordi ceduta a Del Prete Michele, ricorrono per cassazione
avverso la sentenza della Corte d’Appello di Napoli, del 19 novembre 2013, che, riformando
in melius la sentenza del Gup del tribunale della stessa città, nel confermare la responsabilità
degli imputati, ha ridotto le pene agli stesse inflitte dal primo giudice previa esclusione, per
ambedue, degli aumenti di pena a titolo di continuazione e concessione, al solo D’Errico,
delle circostanze attenuanti generiche.
-2- Ambedue i ricorrenti lamentano il mancato riconoscimento dell’ipotesi attenuata di cui
al quinto comma dell’art. 73 del richiamato d.p.r.
Starace Raffaele, inoltre, denuncia il vizio di motivazione della sentenza impugnata in
relazione: alla mancata esclusione o disapplicazione della recidiva, fondata unicamente su
precedenti penali dell’imputato, ed al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti
generiche.
Considerato in diritto.
I ricorsi sono infondati.
-1- Quanto al mancato riconoscimento dell’ipotesi attenuata prevista dal comma quinto
dell’art. 73, occorre osservare che il giudice del gravame ha legittimamente ritenuto, nel
rispetto della normativa di riferimento ed adeguandosi ai principi in proposito affermati da
questa Corte, che i fatti contestati agli odierni ricorrenti non presentavano una ridotta valenza
offensiva, in considerazione, oltre che del non modico numero di dosi ricavabili dallo
stupefacente di cui essi sono stati trovati in possesso (90), anche della qualità e della diversa
tipologia della droga trafficata nonché delle modalità di spaccio, che denunciavano la
presenza di una pur minima organizzazione che aveva individuato, quale base dell’illecito
commercio, una nota piazza di spaccio e che prevedevano una precisa ripartizione di ruoli
(Starace raccoglieva il denaro, D’Errico consegnava la droga agli acquirenti) e la predisposizione di vie di fuga. Elementi dai quali la corte territoriale ha giustamente ritenuto di
individuare una condotta caratterizzata da una notevole potenzialità offensiva, tale da
escludere che la lesione del bene giuridico protetto potesse nel caso di specie ricondursi alla
categoria della “minima offensività”.
-2- Ugualmente infondate sono le altre doglianze proposte dallo Starace, in relazione alle
quali la corte territoriale ha ritenuto, in sintonia con le emergenze probatorie in atti e con
motivazione del tutto coerente sul piano logico: a) che i fatti delittuosi oggetto di esame si
presentavano, rapportati al numero ed alla gravità dei precedenti penali registrati a carico del
ricorrente, sintomatici di una maggiore pericolosità sociale, che le precedenti numerose
condanne non erano valse a contenere, e dunque giustificavano un inasprimento della pena;
b) che la negativa personalità dell’imputato, quale emergente dai numerosi e gravi
precedenti penali (varie rapine, diversi furti, ricettazione, detenzione illegale di armi e
munizioni, evasione) doveva ritenersi ostativa al riconoscimento delle circostanze attenuanti
generiche.
I ricorsi devono essere, dunque, rigettati ed i ricorrenti condannati al pagamento delle
spese processuali.
P.Q.M.

2

Ritenuto in fatto.

Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma, il 21 novembre 2014.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA