Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 18437 del 14/11/2014


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 18437 Anno 2015
Presidente: BRUSCO CARLO GIUSEPPE
Relatore: CIAMPI FRANCESCO MARIA

SENTENZA
sul ricorso proposto da :
FUCA’ CARMELO N. IL 27.02.1976
Avverso la sentenza della CORTE D’APPELLO DI MILANO in data 23 aprile 2014
sentita la relazione fatta dal Consigliere dott. FRANCESCO MARIA CIAMPI, sentite le
conclusioni del PG in persona della dott. ssa Maria Giuseppina Fodaroni che ha chiesto
l’annullamento sulla recidiva con rinvio sulla revoca della patente, anziché sulla
sospensione. Rigetto nel resto. E’ presente l’avvocato Caligiuri del foro di Roma come
sostituto processuale dell’avvocato Paris che si riporta ai motivi
RITENUTO IN FATTO
1.

2.

3.

Con l’impugnata sentenza resa in data 23 aprile 2014, la Corte d’Appello di Milano
confermava la sentenza del Tribunale di Como in data 20 giugno 2012, appellata da
Fucà Carmelo. Questi era stato tratto a giudizio e condannato alla pena di giustizia
per il reato di guida in stato di ebbrezza, con revoca della patente ricorrendo l’ipotesi
di recidiva nel biennio.
Avverso tale decisione ricorre il Fucà lamentando la mancata declaratoria
dell’illegittimità del sequestro del veicolo, la mancata pronuncia sulla richiesta di
applicazione del lavoro di pubblica utilità, l’incertezza in merito alla rilevazione del
tasso alcolemico; l’errata contestazione della recidiva.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato limitatamente alla questione concernente il lavoro di pubblica
utilità. Sul punto la Corte territoriale si è limitata ad affermare la inammissibilità delle
richieste in punto trattamento sanzionatorio ai sensi dell’art. 581 lett. c) cod. proc.
pen. “in quanto prive di correlazione critica con la sentenza di primo grado, generiche
e del tutto immotivate”.
Osserva a riguardo la Corte : con la L. 29 luglio 2010, n. 120 è stato introdotto l’art.

Lt

Data Udienza: 14/11/2014

P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla sostituzione della pena con il lavoro di
pubblica utilità e rinvia sul punto alla Corte d’Appello di Milano. Rigetta il ricorso nel resto.
Così deciso nella camera di consiglio del 14 novembre 2014
IL CONSIGLIERE ESTENSORE

IL PR

E

186 C.d.S., comma 9 bis (che prevede la pena sostitutiva del lavoro di pubblica
utilità, con l’aggiunta, in caso di esito positivo, dell’estinzione del reato, della
riduzione alla metà della sanzione della sospensione della patente e della revoca
della confisca del veicolo sequestrato). Secondo la giurisprudenza di questa Corte,
anche ai fatti commessi – come nel caso di specie- sotto la vigenza del precedente
regime è applicabile siffatta pena sostitutiva. Infatti è stato ritenuto che, nel
complesso, la nuova disposizione, alla luce dei vantaggi introdotti a fronte del
contestuale inasprimento della sanzione, laddove sia intervenuta la specifica scelta
dell’imputato ovvero la sua mancata opposizione, divenga per lui oggettivamente ed
in concreto più favorevole rispetto a quella previgente. Nel caso in esame il
mutamento normativo era già intervenuto al tempo della pronuncia di primo grado
(emessa in data 20 giugno 2012), ma il giudice non aveva esplicitato le ragioni per le
quali non trovava applicazione la disciplina recata dalla legge n. 120/2010. Con l’atto
di appello l’imputato ha formulato la richiesta, fatta oggetto di apposito motivo di
appello, non incorrendo pertanto in alcuna preclusione. Di contro la impugnata
sentenza si è limitata alle affermazioni sopra riportate incorrendo nel denunciato
vizio di legittimità.
Infondati sono da ritenersi invece gli altri motivi proposti. Con riferimento alla
questione del sequestro del veicolo le SS.UU. di questa Corte hanno precisato che il
sequestro del veicolo finalizzato alla confisca per il reato di guida in stato
di ebbrezza adottato prima della entrata in vigore della L. n. 120 del 2010, che ha
configurato la confisca quale sanzione amministrativa accessoria, conserva di norma
validità ed efficacia (Sez. U, n. 14484 del 19/01/2012, Rv. 252029).
Quanto poi alla disposta revoca della patente dovuta alla recidiva nel biennio va
precisato che con D.L. 11 luglio 2007, n. 117, poi convertito in L. n. 160 del 2007,
nell’art. 186, comma 2, lett. c) è stata introdotta la previsione secondo la quale, in
caso di recidiva nel biennio, il contravventore deve subire la revoca della patente;
tale disciplina è rimasta inalterata sia con le successive L. n. 125 del 2008 e L. n. 94
del 2009, sia con la disposizione attualmente in vigore come modificata dal D.L. 30
luglio 2010, convertito in L. n. 120 del 2010. Questa Corte (sez. 4 27.2.2013 n.
15913 Rv. 255020) ha ancora di recente ribadito che in tema di revoca della patente
per il reato di guida in stato di ebbrezza, ai fini della realizzazione della condizione di
recidiva nel biennio, rileva la data di passaggio in giudicato della sentenza relativa al
fatto-reato precedente a quello per cui si procede e non la data di commissione dello
stesso. Nel caso in esame l’imputato, che ha commesso il nuovo reato in data
16.01.2010, risulta gravato nel biennio anteriore da una precedente condanna per
fatti analoghi, passata in giudicato nel biennio precedente ai fatti per cui è causa,
derivandone la applicabilità della sanzione amministrativa in questione.
Con riferimento poi alle questioni relative alla rilevazione del tasso alcolemico, va
ribadito che in tema di guida in stato di ebbrezza, l’esito positivo dell’alcotest
costituisce prova della sussistenza dello stato di ebbrezza ed è onere dell’imputato
fornire eventualmente la prova contraria a tale accertamento dimostrando vizi od
errori di strumentazione o di metodo nell’esecuzione dell’aspirazione. (cfr. ex
plurimis, Cass. IV, sentenza n. 45070\04, Gervasoni).
Non essendo stata fornita alcuna prova della inidoneità all’uso dell’apparecchio, ne ha
dedotto il giudice di merito la attendibilità degli esiti dell’alcoltest.
4. In definitiva la sentenza impugnata va annullata limitatamente alla sostituzione della
pena con il lavoro di pubblica utilità con rinvio sul punto alla Corte d’Appello di Milano
ed il rigetto del ricorso nel resto.

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