Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 18437 del 05/04/2013


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 18437 Anno 2013
Presidente: BARDOVAGNI PAOLO
Relatore: BONITO FRANCESCO MARIA SILVIO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
OTTIERI EUGENIO N. IL 25/01/1980
avverso l’ordinanza n. 1234/2011 TRIB. SORVEGLIANZA di
SALERNO, del 04/04/2012
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FRANCESCO MARIA
SILVIO BONITO;
lette/se le conclusioni del PG Dott. er.r..-U

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Uditi difensor Avv.;

Gf„ cLps ,

Data Udienza: 05/04/2013

La Corte ritenuto in fatto e considerato in diritto

1. Avverso l’ordinanza con la quale il Tribunale di sorveglianza di
Salerno, in data 2 aprile 2012, rigettava le sue istanze volte,
alternativamente, all’ammissione alla misura dell’affidamento in
prova ai servizi sociali, all’affidamento terapeutico, alla detenzione
domiciliare, ovvero alla semilibertà sul rilievo della inadeguatezza
del piano terapeutico proposto, della permanenza di una
pericolosità sociale dell’istante dedotta dai reati in espiazione e
dalle informative di polizia, nonché della lontananza del fine pena,
propone ricorso per cassazione Ottieri Eugenio, personalmente,
chiedendone l’annullamento perché viziata, a suo avviso, da
violazione di legge ed illogicità della motivazione.
Denuncia, in particolare, il ricorrente la genericità dei richiami alle
informative di Polizia, la mancata considerazione del
comportamento carcerario lungo otto anni di detenzione rispetto
agli undici da espiare in forza del cumulo di quattro sentenze di
condanna per violazione dell’art. 73 co. 5 DPR 309/1990, il
positivo esperimento di numerosi permessi premio e la continua
fruizione dei periodi di liberazione anticipata ed, infine, la positiva
relazione di sintesi dell’osservazione carceraria, attestante i notevoli
risultati raggiunti nell’opera di rieducazione, dati e circostanze,
quelle appena riassuntivamente elencate, ignorati nella motivazione
ed in palese contraddizione con l’esito negativo delle istanze
proposte.
2. Con motivata requisitoria scritta il P.G. in sede concludeva per il
rigetto dell’ordinanza impugnata.
3. La doglianza merita di essere positivamente valutata.
Il Tribunale territoriale ha fondato il provvedimento di rigetto
sull’argomento che sussisterebbe, nel caso di specie, una situazione
di pericolosità sociale desumibile dai reati in espiazione e da
informative di polizia e che il fine pena sarebbe lontano nel tempo.
La motivazione si appalesa sotto più aspetti gravemente lacunosa,
colpevolmente insufficiente, oltre che contraddittoria con le positive
acquisizioni istruttorie.
Ed invero appare utile rilevare che attraverso la misura alternativa
al carcere dell’affidamento in prova al servizio sociale
l’ordinamento ha inteso attuare una forma dell’esecuzione della
pena esterna al carcere nei confronti di condannati per i quali, alla
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luce dell’osservazione della personalità e di altre acquisizioni ed
elementi di conoscenza, sia possibile formulare una ragionevole
prognosi di completo reinserimento sociale all’esito della misura
alternativa. I criteri ed i mezzi di conoscenza utilizzabili da parte
del Tribunale di Sorveglianza per pervenire a tale positiva
previsione sono indicati dalla dottrina e dalla giurisprudenza nel
reato commesso, ineludibile punto di partenza, nei precedenti penali
(Cass., Sez. I, 4.3.1999, Danieli, rv 213062) nelle pendenze
processuali (Cass., Sez. I, cit.) nelle informazioni di P.S. (Cass.,
Sez. I, 11.3.1997, Capiti, rv.207998) ma anche, ed in pari grado di
rilievo prognostico, dalla condotta carceraria e dai risultati
dell’indagine sociofamiliare operata dalle strutture carcerarie di
osservazione (Cass., Sez. I, 22.4.1991, Calabrese, in Cass. pen.,
1992, 1894) dappoichè in queste ultime risultanze istruttorie si
compendia una delle fondamentali finalità della espiazione della
sanzione penale, il cui rilievo costituzionale non può in questa sede
rimanere nell’ombra.
Tanto per pervenire alla conclusione che ognuno dei richiami di cui
alla motivazione in esame è meritevole di considerazione da parte
del giudice investito della istanza presentata dal ricorrente, ma gli
stessi (reati commessi e rapporti di P.S.) nella configurazione del
modello penitenziario delineato dal nostro ordinamento hanno la
necessità di essere inquadrati nell’osservazione della personalità del
detenuto e di essi può essere fatta la necessaria utilizzazione
giuridica, soltanto allorché le eventuali carenze educative e sociali
poste in luce dall’osservazione carceraria portano ad escludere, nel
caso concreto, la possibilità di instaurare una normale vita di
relazione, eventualmente con l’ausilio di opportune prescrizioni.
Ciò posto in generale e tornando, come di necessità, al caso in
esame, annota preliminarmente il Collegio che le molto enfatizzate
informative di polizia sono state richiamate del tutto genericamente
e dei relativi contenuti nulla è dato sapere; i reati in espiazione
inoltre, sono tutti riferibili alla ipotesi di lieve entità di cui al quinto
comma dell’art. 73 dpr 309/1990, di guisa che non se ne può
considerare la gravità in sede esecutiva se non contraddicendo il
motivato giudizio del giudice della cognizione. Quanto, infine, alla
carcerazione ancora da espiare, anch’esso dato apoditticamente
enfatizzato dal giudice territoriale, il detenuto ha espiato oltre i due
terzi della pena e non risultano criticamente considerati, come di
ineludibile necessità motivazionale, gli esiti dell’opera di
risocializzazione.
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4. L’ordinanza va pertanto cassata con rinvio al Tribunale di
sorveglianza di Salerno per nuovo esame attraverso il quale,
criticamente valutando circostanze di contrario segno, dai reati in
espiazione alla relazione di sintesi, si provveda ad un motivato
bilanciamento delle relative risultanze, al fine di adeguatamente
sostenere, infine, la decisione.
P. Q. M.
la Corte annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al
Tribunale di sorveglianza di Salerno.
Così deciso in Roma, addì 5 aprile 2013
Il cons. est.
Il Presidente

Non può inoltre sottacersi l’evidente contraddizione logica tra gli
elementi e le circostanze evocate dal tribunale -che ha fatto di essi
una considerazione assoluta, ponendoli di per sé soli a sostegno
della motivazione impugnata, nonostante il palese contrasto delle
conclusioni negative in tal modo assunte, con le evidenze positive
dell’osservazione carceraria- e la comprovata, positiva evoluzione
della personalità del ricorrente, successiva alla consumazione della
condotta sanzionata e, pare di comprendere, successiva anche alle
circostanze riportate nelle informative di polizia. Anzi, il Tribunale,
ricorrendo ad una motivazione per la gran parte pre-stampata, ha
del tutto ignorato il comportamento carcerario del ricorrente e,
soprattutto, ha omesso qualsiasi considerazione della relazione di
sintesi del personale carcerario, ampiamente positiva e favorevole
all’espiazione del residuo di pena in regime extramurario.
Sotto tale imprescindibile profilo non può non rilevarsi la
gravissima omissione motivazionale idonea a rendere l’ordinanza
impugnata priva del tutto di motivazione.

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