Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 18436 del 14/11/2014


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 18436 Anno 2015
Presidente: BRUSCO CARLO GIUSEPPE
Relatore: CIAMPI FRANCESCO MARIA

SENTENZA
sul ricorso proposto da :
PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE D’APPELLO DI
FIRENZE
Nei confronti di :
KHAOUF ALLAH MOHAMED N. IL 12.02.1977

Avverso la sentenza del TRIBUNALE DI FIRENZE in data 14 maggio 2014
sentita la relazione fatta dal Consigliere dott. FRANCESCO MARIA CIAMPI, sentite le
conclusioni del PG in persona della dott. ssa Maria Giuseppina Fodaroni che ha chiesto
l’annullamento con rinvio sul trattamento sanzionatorio
RITENUTO IN FATTO
1.

2.

Con l’impugnata sentenza resa in data 14 maggio 2014, il Tribunale di Firenze, a
seguito di giudizio abbreviato, dichiarava Khaouf Allah Mohamed responsabile del
reato di tentato furto in abitazione aggravato dalla violenza sulle cose ascrittogli e,
operato l’aumento per la recidiva contestata ed effettuata la riduzione per il rito, lo
condannava alla pena di mesi dieci di reclusione ed C 100,00 di multa.
Avverso tale decisione ricorre il Procuratore Generale della Repubblica presso la
Corte d’Appello di Firenze deducendo con un primo motivo la violazione di legge e la
mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione
all’applicazione per il reato tentato della pena base di mesi dieci di reclusione ed C
100,00 di multa e con un secondo motivo la violazione di legge in relazione all’art. 99
c.p. per aver il Tribunale operato un aumento per la recidiva inferiore a quello dio
legge

Data Udienza: 14/11/2014

3.

4.

Va premesso che legittimamente è stato proposto direttamente ricorso in Cassazione
da parte del PG, trattandosi di sentenza inappellabile ex art. 443, n. 3 cod. proc. pen.
Il ricorso è fondato.
Il Tribunale nel determinare la pena ha così motivato : …. stima congrua la pena di
mesi dieci di reclusione ed C 100,00 di multa (pena base per il reato tentato mesi
dieci di reclusione ed C 100,00 di multa, aumentata per la metà della recidiva a mesi
quindici di reclusione ed C 150,00 di multa, ridotta ad un terzo per il rito). Appare
pertanto evidente la sussistenza delle denunciate violazioni di legge: la pena minima
per il reato di cui all’art. 624 bis comma 3 contestato all’imputato e ritenuto in
sentenza è infatti di anni tre di reclusione, con la conseguenza che, anche operando il
massimo della riduzione per il reato tentato, la pena applicata dal primo giudice
risulta illegittima.
Parimenti nell’applicare l’aumento di pena per la contestata (e ritenuta) recidiva
reiterata, specifica infraquinquennale il Tribunale ha operato l’aumento della metà, in
difformità dalla previsione di cui al 4° comma dell’art. 99 cod. pen, che prevede
l’aumento di 2/3 nei casi previsti dal secondo comma.
Restano assorbiti gli ulteriori motivi di doglianza concernenti l’applicazione del
minimo edittale.
La gravata sentenza va pertanto annullata
limitatamente al trattamento
sanzionatorio con rinvio sul punto alla Corte d’Appello di Firenze, giusta la
disposizione di cui all’art. 569, comma 4 cod. proc. pen. per nuovo esame

P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio e rinvia sul punto
alla Corte d’Appello di Firenze per nuovo esame..
Così deciso nella camera di consiglio del 14 novembre 2014

CONSIDERATO IN DIRITTO

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