Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 18435 del 27/03/2018


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 4 Num. 18435 Anno 2018
Presidente: IZZO FAUSTO
Relatore: PEZZELLA VINCENZO

S Et.rt

NIZA

sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI ROMA
nel procedimento a carico di:
SPACCINO PAOLO nato il 17/07/1970 a MARSCIANO

avverso la sentenza del 07/04/2017 del GIP TRIBUNALE di LATINA
sentita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO PEZZELLA;
lette/sentite le conclusioni del PG(5rCti, ….5M. erea.weecoei,
%cio,sicom , pstsz tte cok,.’ egio 4,,,,
Q
/k6n (As o 262… –tfe-b241.2-e_ t/rri, • 7

6A—

tTaAry-2-c-rh (>11-Q ‘A i
I

1

_p_ oed

‘D-te- • P G-t P ctt Le.

Data Udienza: 27/03/2018

RITENUTO IN FATTO
1. Il GUP del Tribunale di Latina, con la sentenza n. 682/17 emessa in data
7/4/2017, richiesto di applicare la pena ex artt. 444 e ss. cod. proc. pen., dichiarava ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen. non doversi procedere perché il fatto non
costituisce reato nei confronti di Spaccino Paolo, imputato del reato p. e p. dall’art.
589 – e. 2 – c.p. perché, per, colpa consistita in negligenza, imprudenza ed imperizia, ed in particolare nella violazione degli artt. 140 co. 1 e 141 co. 1, 2 e 3 lett.
H 8, 149 co. 1 CDS per aver tenuto una velocità superiore a quella consentita per

dell’autocarro IVECO Magirus 5000 tg. DZ732Hv, percorrendo la SR 148 Pontina
Km. 45+00 direzione Roma, andava a tamponare l’autovettura Audi tg. EX594AG
condotta da Gherardi Maurizio, che percorreva lo stesso senso di marcia, cagionando al conducente lesioni consistite in emorragia cerebrale dovuta a shock
emorragico e lesone completa midollare, che ne provocavano la morte. In Aprilia
il 19.06.2015.

2. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per Cassazione, il Procuratore Generale presso la Corte d’Appello di Roma, deducendo i motivi di seguito
enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto
dall’art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen.:
a. Art. 606 co. 1, lett. e) cod. proc. pen: mancanza di motivazione
Il PG ricorrente ricorda che, a seguito dell’evento descritto nel capo d’imputazione il P.M. di Latina richiedeva il rinvio a giudizio di Paolo Spaccino per il
reato di omicidio colposo con violazione delle nonne del Codice della Strada.
Nel corso dell’udienza preliminare il G.U.P. disponeva, su richiesta della
difesa dell’imputato, un incidente probatorio volto a ricostruire, tramite perizia,
l’esatta dinamica del sinistro.
All’esito delle conclusioni peritali, difesa e pubblico ministero chiedevano
concordemente che il processo venisse definito con applicazione della pena.
Il G.U.P., tuttavia, non accoglieva la richiesta e pronunciava sentenza di
non doversi procedere nei confronti dell’imputato, ai sensi dell’art. 129 cod. proc.
pen., “perché il fatto non costituisce reato”.
Ebbene, preliminarmente il PG rileva come, conformemente a Sez. 6, nr.
14580 del 02/02/2017 – Narduzzi, avverso la sentenza di cui sopra sia esperibile
soltanto il presente ricorso poiché, avendo la sentenza disatteso la concorde
istanza delle parti di applicazione della pena, “essa è impugnabile esclusivamente
con ricorso per cassazione, atteso che, in tal caso, l’esito dei proscioglimento è
strettamente correlato alla fisionomia tipica del rito, e deve ritenersi ricompreso

2

il tipo di mezzo e non aver osservato la distanza di sicurezza mentre era alla guida

negli “altri casi” di inappellabilità indicati dall’art. 448 comma secondo cod. proc.
pen..”
Tanto premesso il PG ricorrente rileva dalla lettura della motivazione
dell’impugnata sentenza che il G.U.P. di Latina ha escluso profili di colpa a carico
dell’imputato poiché il tamponamento mortale sarebbe stata la conseguenza di
un’improvvisa frenata del veicolo condotto dalla vittima, dovuta ad un’azzardata
manovra di immissione nella circolazione da parte di altro automobilista rimasto
sconosciuto. Ha aggiunto inoltre il G.U.P. di Latina che non v’era certezza sulla

fermando che “la complessiva valutazione dello stato dei luoghi, l’immissione repentina da parte di altro veicolo, la repentina azione frenante della vettura tamponata, la mancanza di prova in relazione alla velocità superiore a quella prescritta, non consentono di ritenere censura in capo all’imputato … difettando prova
dì condotta imprudente alla guida “.
Ebbene, tale conclusione – ci si duole – ometterebbe completamente di
prendere in considerazione quanto specificamente contestato nel capo di imputazione come condotta negligente e cioè il mancato rispetto della distanza di sicurezza da parte dell’imputato.
Viene ricordato in ricorso che l’art. 149 del Codice della Strada prevede che
“durante la marcia i veicoli devono tenere, rispetto ai veicolo che precede, una
distanza di sicurezza tale che sia garantito in ogni caso l’arresto tempestivo e siano
evitate collisioni con i veicoli che precedono “. E sarebbe evidente nei fatti che tale
distanza non era stata rispettata, motivo per il quale verosimilmente difesa e pm
avevano concordato l’applicazione della pena, ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen..
In ogni caso su questo punto della contestazione la motivazione sarebbe
del tutto mancante, circostanza che, ad avviso del P.G. ricorrente, imponerrebbe
l’annullamento dell’impugnata sentenza con rinvio ad altro Giudice dell’Ufficio
G.U.P. presso il Tribunale di Latina per una nuova trattazione e valutazione.

3. Il P.G. presso questa Corte, nelle sue conclusioni scritte ex art. 611 cod.
proc. pen. del 22/2/2018, ha rilevato la fondatezza del ricorso, chiedendo l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata con trasmissione degli atti al GIP
di Latina.

CONSIDERATO IN DIRITTO
1. I motivi sopra illustrati sono fondati e, pertanto, la sentenza impugnata va
annullata senza rinvio con trasmissione degli atti al Tribunale di Latina per l’ulteriore corso.

3

velocità tenuta dal veicolo dell’imputato prima dell’impatto. Conclude il G.U.P. af-

2. Ed invero, come evidenzia il PG di questa Corte deve anzitutto ritenersi
correttamente proposta l’impugnazione in forma di ricorso per cassazione perché

rivolta avverso la sentenza di proscioglimento emessa dal GIP in data 7/4/2017,
nel contesto della delibazione preliminare alla pronuncia sulla richiesta di patteggiamento formulata dalle parti (vedasi le sentenze Sez. 6, n. 14580 del 2/2/2017,
Narduzzi, Rv. 269535; Sez. 1, n. 37575 del 18/3/2014, Yordanov, Rv. 260803).

3. La sopra richiamata sentenza 14580/2017 ricorda che è stato condivisibilmente affermato che il richiamo fatto dall’art. 444 cod. proc. pen. all’art. 129 dello

tra le parti, il giudice deve emanare pronuncia di proscioglimento quando riconosce
-indipendentemente dall’evidenza – che il fatto non sussiste, l’imputato non l’ha
commesso, il fatto non costituisce reato o non è preveduto come reato, il reato è
estinto o manca una condizione di procedibilità (art.129, cit., primo comma). Il
criterio dell’evidenza della ragione di proscioglimento, infatti, viene in rilievo solo
quando, sussistendo già una causa di estinzione del reato, possa farsi luogo all’assoluzione nel merito (art. 129, cit., secondo comma – cfr. anche Sez. 3, n. 1540
del 07/07/1993, Picano, Rv. 195865).
Pertanto, correttamente, in casi come quello che ci occupa, il giudice dì merito
è chiamato ad esperire la sua indagine in ordine alla sussistenza sotto il profilo
oggettivo e psicologico dei reati contestati, non dovendosi arrestare rispetto alla
evidenza o meno della insussistenza degli stessi, non radicando l’accordo tra le
parti una presunzione di colpevolezza in capo all’imputato incidente sulla regola di
giudizio, tanto che il suo superamento presupponga la evidenza della causa di non
punibilità, secondo un parametro sostanzialmente constatativo di essa.

4. Ebbene, nel solco di tali principi, il ricorso è fondato, essendo palese la
mancata pronuncia e la completamente omessa motivazione da parte del GIP in
ordine ad uno dei due profili di colpa posti a fondamento della imputazione di
omicidio colposo e, segnatamente, alla addebitata inosservanza della distanza di
sicurezza, violazione rispetto alla quale non risulta assorbente la esclusione della
raggiunta prova di una velocità superiore a quella prescritta, unitamente alla riconosciuta immissione repentina da parte di altro veicolo ed alla altrettanto repentina frenata del veicolo tamponato.
Non si può, peraltro, nemmeno ravvisare una qualche forma di motivazione
implicita, per cui si è di fronte ad un un vizio motivazionale radicale che si risolve
in una vera e propria violazione di legge.

4

stesso codice comporta che, malgrado il patteggiamento sulla pena intervenuto

P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al
Tribunale di Latina per l’ulteriore corso.
Così deciso in Roma il 27 marzo 2018
ore

Il Co igliere est

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA