Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 18435 del 05/04/2013


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 18435 Anno 2013
Presidente: BARDOVAGNI PAOLO
Relatore: BONITO FRANCESCO MARIA SILVIO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
TINELLI GIUSEPPE N. IL 08/10/1977
avverso l’ordinanza n. 23/2012 CORTE APPELLO di POTENZA, del
26/04/2012
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FRANCESCO MARIA
SILVIO BONITO;
lette/saiatite le conclusioni del PG Dott.
0-12/2c3

k,”.;

Uditi difensor Avv.;

12-e-s2-4-b-e-rar-L-t

Data Udienza: 05/04/2013

La corte, ritenuto in fatto e considerato in diritto

1. Con provvedimento de piano del 26 aprile 2012 la Corte di
appello di Potenza dichiarava inammissibile, perché intempestiva,
la dichiarazione di ricusazione di sette giudici proposta da Tinelli
Giuseppe.
Avverso detta decisione ricorre per cassazione l’interessato, con
l’assistenza del difensore di fiducia, il quale, pregiudizialmente, ha
denunciato, ai sensi dell’art. 6.1 CEDU e 111 della Cost., la
illegittimità del provvedimento impugnato perché violato il diritto
al contraddittorio e tanto dappoichè non portato a conoscenza della
difesa il parere espresso dal Procuratore Generale sulla istanza del
Tinelli, parere richiamato nel provvedimento impugnato.
2. Con argomentata requisitoria scritta il P.G. in sede ha concluso
per l’annullamento dell’ordinanza impugnata condividendo le
censure processuali della difesa.
3. Il ricorso è fondato.
Giova in primis riassumere la fattispecie portata all’esame della
Corte.
Sulla istanza di ricusazione del Tinelli, la Corte distrettuale ha
deciso per la inammissibilità della istanza per intempestività,
preliminarmente raccogliendo il conforme parere del P.G. ancorchè
non richiesto dal procedimento per questo disciplinato dall’art. 41
c.p.p. cc). 1.
Come innanzi anticipato, la questione giuridica posta dalla difesa
ricorrente è se la mancata comunicazione del parere del P.G., non
richiesto dalla legge ma comunque sollecitato dall’organo
giudicante, pregiudichi o meno la correttezza del contraddittorio.
Analogamente a quanto argomentato dal p.g. in sede, peraltro in
sintonia con la tesi difensiva, richiama il Collegio la costante
giurisprudenza della Corte EDU, secondo la quale è in contrasto
con l’art. 6.1 della CEDU la presentazione da parte del P.M. di
memorie al giudice di appello senza che sia stata data
comunicazione di esse all’imputato (Corte EDU 28.8.1991,
Brandstetter c. Austria; 27.3.1998, K.D.B. c. Paesi Bassi).
Ancora di recente le SS.UU. di questa Corte hanno affermato il
principio di diritto secondo cui, nel giudizio di revisione, qualora la
Corte d’appello proceda, seppur irritualmente, all’acquisizione del

1

4. Il provvedimento impugnato va pertanto cassato senza rinvio con

trasmissione degli atti alla Corte di Appello di Potenza per
l’ulteriore corso, dappoichè violato nella fattispecie e nei limiti
innanzi indicati il principio del contraddittorio.
P. T. M.

la Corte, annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e
dispone la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Potenza.
Così deciso in Roma, addì 5 aprile 2013
Il cons. est.
11 Presidente

parere del Procuratore generale, di esso (parert)deve essere data
comunque comunicazione alla parte richiedente in modo da
consentirle di contraddire sul punto (Cass., Sez. Unite, 19/01/2012,
n. 15189).
Palese la identità di fattispecie processuale tra quella a margine
della quale si sono pronunciate le sezioni unite e quella in esame e
conclamata la identità di ratio decidendi, sostanziantesi nella
considerazione che il principio del contraddittorio, fondante del
processo penale in coerenza con l’art. 111 della Cost., non meno
che con i principi della CEDU, art. 6.1 in primis, impone la
conoscenza reciproca tra le parti processuali degli argomenti, delle
tesi, delle osservazioni e delle conclusioni da ognuna rappresentati.
Di qui la conclusione che anche nel contesto processuale nel quale
l’intervento del P.G. non sia contemplato, qualora per iniziativa del
giudicante ad esso si faccia ricorso, la regola del contraddittorio
impone che di esso e dei suoi esiti si dia compiuta informazione alla
parte privata.

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