Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 18435 del 03/10/2014


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 18435 Anno 2015
Presidente: BRUSCO CARLO GIUSEPPE
Relatore: CIAMPI FRANCESCO MARIA

SENTENZA
sul ricorso proposto da :
1.
2.

REGAZZOLI ALESSIO N. IL 21.04.1979
FIORENTINI DANIELE N. IL 30.07.1982

Avverso la sentenza della CORTE D’APPELLO DI BRESCIA in data 17 luglio 2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere dott. FRANCESCO MARIA CIAMPI, sentite le
conclusioni del PG in persona del dott. Enrico Delehaye che ha chiesto il rigetto dei
ricorsi. E’ presente l’avvocato Stefano Lojacono del foro di Brescia, difensore di
fiducia di Regazzoli Alessio il quale conclude chiedendo l’annullamento della sentenza
impugnata. E’ altresì presente l’avvocato Giampiero Canu del foro di Bergamo
difensore di fiducia dello stesso Regazzoli il quale insiste perché vengano accolti i
motivi di ricorso
RITENUTO IN FATTO
1.

Con l’impugnata sentenza resa in data 17 luglio 2013 la Corte d’Appello di Brescia, in
riforma della sentenza del GUP presso il Tribunale di Bergamo in data 21 aprile
2005, appellata dal PM, dichiarava gli imputati Regazzoli Alessio e Fiorentini Daniele
responsabili del reato loro ascritto ed, esclusa l’aggravante di cui all’art. 80 d.P.R. n.
309 del 1990 e concesse ad entrambi le attenuanti generiche, condannava il
Regazzoli alla pena di anni due mesi dieci e giorni venti di reclusione ed C 14.000,00
di multa ed il Fiorentini alla pena di anni due e mesi dieci di reclusione ed C
12.400,00 di multa
Gli imputati erano stato tratti a giudizio per rispondere del delitto previsto e punito
dagli artt. 73, comma 1 e 80 comma 2 per avere Regazzoli Alessio venduto a
Psenner Gemot (giudicato separatamente) che a sua volta acquistava anche su
commissione di Fiorentini Daniele e detenuto presso il proprio appartamento di
Laives, sostanza stupefacente del tipo ecstasy per un quantitativo di mille pastiglie.
2. Avverso tale decisione ricorre a mezzo del difensore di fiducia il Regazzoli deducendo
la inosservanza o erronea applicazione della legge penale e la mancanza ,

Data Udienza: 03/10/2014

CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Così è stata ricostruita la vicenda dai giudici di merito: i carabinieri della Compagnia
di Egna nel mese di settembre del 2002 avviarono un’indagine su Psenner Gemot,
indicato da alcune fonti confidenziali come persona particolarmente attiva nel
commercio di cocaina ed hashish nella zona della Bassa Atesina. Nell’ambito
dell’inchiesta vennero autorizzate operazioni di intercettazioni telefoniche che
portarono poi alla scoperta di un vasto giro di persone coinvolte nel traffico di droga
e consentirono di procedere all’arresto dello Psenner nella flagranza del reato di
illecita detenzione di mille pasticche di ecstasy. Lo Psenner rilasciò inizialmente
spontanee dichiarazioni riferendo di aver acquistato la droga in località Nago (BG),
durante quel fine settimana da un giovane di nome di Alessio , ma soprannominato
“Pisti”, incontrato un anno prima e del quale conosceva l’utenza cellulare. Era giunto
presso l’abitazione di quest’ultimo nella serata del sabato ed era rimasto a dormire a
casa di costui; la sera della domenica, dopo aver trascorso nel pomeriggio qualche
ora in una birreria insieme al Pisti, insieme a questi, ognuno con la propria
autovettura, si erano recati in una località di campagna non meglio conosciuta, ove si
era fermato ed aveva atteso per circa un quarto d’ora Pisti allontanatosi per prendere
la droga; al ritorno questi gli aveva consegnato un sacchetto di plastica di colore
bianco contenente mille pastiglie di ecstasy (la stessa che gli era stata sequestrata
all’atto dell’arresto). Lo Psenner aveva poi ulteriormente dichiarato che le pastiglie
acquistate avrebbero dovuto essere rivendute ad altre persone, tra le quali Fiorentini
Daniele di Bolzano che ne aveva ordinato duecento.
Il giudice di primo grado era pervenuto all’assoluzione di entrambi gli imputati
rilevando come l’accusa per entrambi gli imputati si basasse essenzialmente sulla
chiamata in correità del Pessner nelle cui dichiarazioni erano emerse numerose ed
importanti discrasie che non consentivano di formulare con la dovuta tranquillità un
giudizio di piena attendibilità del chiamante in correità.
La Corte territoriale ha invece affermato la penale responsabilità degli odierni
ricorrenti ritenendo che gli elementi di responsabilità dovevano trarsi in primo luogo
dall’attività di intercettazione ed in particolare indicava fra l’altro specifiche
conversazioni telefoniche, da cui emergeva che la figura del Pessner assumeva
certamente una rilevanza centrale e che ciò era provato da una pluralità di prove
precise, autonome, al di là delle di lui dichiarazioni rese agli inquirenti.
Ciò posto il ricorso del Regazzoli è infondato. Con riferimento al primo motivo con cui
il ricorrente pone sostanzialmente in dubbio l’attitudine drogante della sostanza
stupefacente in sequestro, in assenza di un accertamento chimico, sia pure
sommario, con la conseguenza che la condotta non avrebbe potuto essere inquadrata
all’interno del perimetro incriminatorio definito dalla previsione tabellare dei principi
attivi droganti, non è persuasiva. Pur vero che in alcune occasioni questa Corte ha
evidenziato la necessità di procedere ad accertamento chimico (Cass., Sez. 3^, n.
16154 del 2/2/2011, Rv. 249880 e, solo in presenza, di modestissimi quantitativi,
per Cass., Sez. 3^, n. 44420 del 26/9/2013, Rv. 257596), tuttavia, in altre ha
escluso che il giudice abbia il dovere di procedere a perizia o accertamento tecnico,
ove abbia modo di attingere la propria conoscenza da altre fonti di prova (in tal
senso, da ultimo Sez. 4^, n. 22238 del 29/01/2014 , Rv. 259157; Sez. 6^, n.
47523 del 29/10/2013, Rv. 257836). Nel caso al vaglio gli elementi acquisiti portano

contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione quanto alla affermazione di
penale responsabilità stante la mancata effettuazione di analisi chimico tossicologiche
sulle pastiglie in sequestro; con un secondo motivo deduce la mancanza,
contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla riferibilità ad
esso ricorrente della condotta di cessione allo Psenner; infine deduce la manifesta
illogicità e contraddittorietà della motivazione in relazione alla pena inflitta non
contenuta nel minimo edittale.
Ricorre personalmente il Fiorentini denunciando con un unico motivo la violazione di
legge ex art. 606 lett. b) cod. proc. pen. in ordine alla ritenuta responsabilità per il
delitto previsto e punito dall’art. 73, comma 1 d.P.R. n. 309/1990 e la illogicità di
motivazione ex art. 606 lett. e) cod. proc. pen.

Così deciso nella camera di consiglio del 3 ottobre 2014
IL CONSIGLIERE ESTENSORE

IL PRESI NTE

sicuramente ad escludere che l’imputato abbia trafficato in sostanze prive di effetto
drogante: sul punto basti considerare l’elevato numero delle pastiglie in sequestro
nonché i precisi riferimenti degli imputati nel corso delle intercettazioni. Senza
contare che un simile commercio di sostanze inerti, certamente improponibile nel
mercato dei tossicodipendenti, non può trovare logico fondamento sulla circostanza,
da giudicarsi ininfluente, che nei casi segnalati il quantitativo era particolarmente
modesto, ciò, infatti, se certamente comporta una presenza proporzionale di principio
attivo, non importa affatto che lo stesso resti assente.
Nè, infine, si è in presenza di un quadro probatorio incerto o ambiguo, ma,
esattamente al contrario, di eclatante chiarezza, dal quale si trae, per un verso,
piena conferma dell’illecita attività del Regazzoli e, per altro verso, non si coglie
ragione per dubitare dell’effetto drogante delle pastiglie poste in vendita. Ed invero la
Corte territoriale ha posto in rilievo il ruolo del Regazzoli quale fornitore della droga
allo Psenner alla luce delle risultanze investigative ed in particolare, come già detto,
delle intercettazioni telefoniche ed ambientali dove “Pisti” viene chiaramente indicato
come il fornitore dello stupefacente e dell’attività di riscontro da parte della polizia
giudiziaria sulla cui base sono stati ricostruiti tutti gli elementi individualizzanti del
“Pisti” stesso. Peraltro è stato accertato come il Regazzoli avesse in uso le utenze
cellulari oggetto di intercettazione nelle telefonate con lo Psenner, una delle quali
invece, intestata alla sua compagna, Pala Anna.
Quanto al trattamento sanzionatorio il Regazzoli lamenta unicamente la mancata
fissazione della pena nel minimo edittale. La Corte territoriale nell’indicare la pena
base in anni sei e mesi sei di reclusione ed € 30.000,00 di multa, ha sottolineato con
motivazione certamente congrua e che si sottrae a qualsiasi censura di legittimità, il
ruolo centrale del Regazzoli, personaggio sicuramente di maggior calibro criminale
nella vicenda in questione.
4. Fondato è invece il ricorso del Fiorentini che ha posto in rilievo che mentre il
coimputato Regazzoli appariva protagonista diretto o indiretto di tutte le
intercettazioni telefoniche ed ambientali, nel suo caso le intercettazioni erano di
numero limitato (tre) e di significato non pregnante. Depurato il quadro complessivo
delle dichiarazioni dello Psenner alla luce delle stesse considerazioni della impugnata
sentenza, l’affermazione di penale responsabilità del Fiorentini operata dalla corte
territoriale non appare invero del tutto persuasiva, avendo quest’ultimo fornito
spiegazioni non prive di plausibilità in ordine ai motivi delle telefonate intercettate,
peraltro prive di riferimenti palesi o criptici ad incontri finalizzati all’acquisto di
stupefacenti ed in parte confermati dalle dichiarazionì di Pala Arianna.
5. La sentenza impugnata va pertanto annullata nei confronti del Fiorentini con rinvio
per nuovo esame alla corte d’Appello di Brescia, mentre va rigettato il ricorso del
Regazzoli, con la conseguente condanna di quest’ultimo al pagamento delle spese
processua li
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata nei confronti di Fiorentini Daniele e rinvia per nuovo esame alla
Corte d’Appello di Brescia.
Rigetta il ricorso di Regazzoli Alessio che condanna al pagamento delle spese processuali.

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