Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 18434 del 27/03/2018


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 4 Num. 18434 Anno 2018
Presidente: IZZO FAUSTO
Relatore: DOVERE SALVATORE

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
SPINELLI ALVARO nato il 06/01/1980 a ORTONA

avverso la sentenza del 06/01/1980 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMA
sentita la relazione svolta dal Consigliere SALVATORE DOVERE;

9.k. butockPak sit.s

< LA, clr àb Pexte lette/t111111211919 conclusioni del PG, AA 6-4.4 ye &9 , Atkaky , , JtC (023k e' g- tjak , 2o12, FtA )24 tq 4- 4, -) pIA-511-12 Data Udienza: 27/03/2018 ,._ .,« RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di Appello di Ancona, in funzione di Giudice dell'esecuzione, ha disposto la trasmissione degli atti relativi al procedimento nei confronti di Spinelli Alvaro per la correzione della sentenza emessa da questa Corte il 29.4.2015 nei confronti del medesimo, ancorché lo Spinelli fosse deceduto il 16.3.2013. 2. Il ricorso è fondato. 2.1. La giurisprudenza di legittimità afferma che, in tema di condizioni di procedibilità, il giudice penale ha l'obbligo permanente di accertare lo stato in vita dell'imputato, quale presupposto essenziale del processo; tuttavia, poiché tale obbligo non può tradursi in una costante attività di indagine, la tardiva conoscenza dell'evento morte, verificatasi nel corso del processo, può essere considerata errore di fatto paragonabile all'errore materiale e soggetto, in virtù di applicazione estensiva dell'art. 130 cod. proc. pen., al procedimento della correzione degli errori materiali, anche nei gradi successivi del giudizio, in quanto la mancanza del soggetto nei cui confronti si esercita l'azione penale determina l'inesistenza giuridica della sentenza, per essere estinto il reato per morte del reo; peraltro, l'art. 625-bis, comma terzo, cod. proc. pen. prevede che l'errore materiale disciplinato dal comma primo può essere rilevato d'ufficio dalla Corte di cassazione in ogni momento, con la conseguenza che l'ipotesi in questione - proprio per l'inesistenza giuridica della sentenza che essa determina - prescinde dalle condizioni di legittimazione disciplinate dall'art. 625 bis comma secondo che parifica, quanto ad iniziativa, quella del Procuratore Generale a quella del condannato che, nella specie, è inesistente (Sez. 5, n. 5210 del 13/01/2006 - dep. 10/02/2006, Pezzino, Rv. 233636). Nel caso che occupa va quindi disposta la correzione e la revoca della sentenza emessa dalla Corte di cassazione il 29.4.2015 con la quale è stata dichiarata l'inammissibilità del ricorso proposto da Spinelli Alvaro, perché questi era deceduto prima di tale pronuncia, ovvero il 16.3.2013, come emerge dal certificato di morte trasmesso dalla Corte di Appello di Ancona. Va altresì annullata la sentenza della Corte di Appello di Ancona del 18.6.2012 perché il reato è estinto per morte del reo. P.Q.M. Revoca l'ordinanza n. 29369\15 del 29\4\2015 emessa dalla Sezione di questa Corte nei confronti dell'imputato Spinelli Alvaro. Settima CONSIDERATO IN DIRITTO Annulla senza rinvio la sentenza della Corte di Appello di Ancona n. 177\12 emessa il 18\6\2012 nei confronti dello Spinelli perché il reato è estinto per morte dell'imputato. Così de iso in Roma, nella camera di consiglio del 27/3/201 Salvatdrl Dovere Il Presi Faust Il Conskl ere estensore

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA