Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 18434 del 05/04/2013


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 18434 Anno 2013
Presidente: BARDOVAGNI PAOLO
Relatore: ROMBOLA’ MARCELLO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
CAROPRESE DOMENICO N. IL 09/03/1968
avverso l’ordinanza n. 3658/2009 CORTE ASSISE APPELLO di
MILANO, del 06/06/2012
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARCELLO
ROMBOLA’;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott.
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r–P
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Udit i difensor Avv.;

A.tkra,4

Data Udienza: 05/04/2013

Ritenuto in fatto

Ricorreva per cassazione il Caroprese, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione:
con entrambi i motivi di appello egli aveva specificamente e del tutto legittimamente chiesto al
giudice del gravame di merito un riesame dei singoli punti prospettati. Chiedeva l’annullamento
della pronuncia impugnata.
Nel suo parere scritto il PG presso la S.C., osservato – quanto al primo rilievo contenuto nella
ordinanza impugnata – che ai fini dell’ammissibilità di un motivo di gravame non rileva che la
questione sia stata trattata in sede di dibattimento bensì (adeguatamente) nell’atto di appello
(come nel caso era avvenuto), chiedeva già per questo annullarsi il provvedimento impugnato.
Considerato in diritto
Il primo motivo di ricorso (assorbente del secondo di merito) è fondato. La mancata trattazione
di un argomento difensivo nel corso del giudizio di primo grado non è in alcun modo preclusiva
della proposizione dell’argomento stesso nell’atto di appello, mezzo di impugnazione deputato
alla rivisitazione anche globale del giudizio proprio sulla base delle doglianze in esso contenute.
Anche di recente questa Corte (sez. IV, sent. n. 46486 del 20/11/12, rv. 253952) ha ricordato,
a confronto del carattere di impugnazione a critica vincolata proprio del ricorso per cassazione,
il carattere di mezzo di gravame di tipo devolutivo dell’appello, atto a provocare un nuovo
esame del merito (“In tema di impugnazioni, non comporta la declaratoria di inammissibilità
dell’appello per genericità dei motivi la richiesta, formulata nell’atto di gravame, della verifica
dibattimentale del materiale probatorio posto a fondamento della sentenza di condanna di
primo grado, atteso che nel giudizio di appello la valutazione della specificità dell’impugnazione
in funzione del vaglio di ammissibilità si pone in termini differenti e meno stringenti rispetto a
quanto accade per il ricorso per cassazione in ragione del carattere di mezzo di gravame di tipo
devolutivo del primo rimedio, atto a provocare un nuovo esame del merito, a confronto del
carattere di impugnazione a critica vincolata proprio del secondo”).
Si impone pertanto l’annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato con trasmissione
degli atti per il giudizio alla Corte di Appello di Milano.
Pqm
annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e dispone la trasmissione degli atti alla Corte
di Appello di Milano.
Roma, 5/4/13

101.0511TATA

Con ordinanza 6/6/12 la Corte di Appello di Milano dichiarava inammissibile (ex art. 591 cpp)
l’appello proposto da Caroprese Domenico avverso la sentenza 17/10/08 del Tribunale di Como
che lo condannava alla pena di mesi 3 di arresto per il reato (in Campione d’Italia il 7/1/07) di
cui all’art. 2 L 1423/56: il primo motivo (illegittimità del provvedimento di rimpatrio) non era
stato trattato dalla difesa in dibattimento con conseguente formazione del giudicato, il secondo
(pena eccessiva e mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche) era del tutto
generico e non considerava i numerosi precedenti penali dell’imputato che avevano dato causa
al diniego.

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