Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 18434 del 01/10/2014


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 18434 Anno 2015
Presidente: BRUSCO CARLO GIUSEPPE
Relatore: FOTI GIACOMO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
FRACCARO DANIELE N. IL 29/02/1952
avverso la sentenza n. 1516/2012 CORTE APPELLO di TRIESTE, del
03/07/2013
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 01/10/2014 la relazione fatta dal
9 A,
Consigliere Dott. GIACOMO FOTI
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che ha concluso per
(\AtimmmkAlitv4 –

Udito, per l parte civile, l’Avv
Uditi d’ ensor Avv.

p;9ivio

/

Data Udienza: 01/10/2014

Fraccaro Daniele, imputato ex art. 186 co. 2 lett. c) e co. 2 sexies del codice della strada,
ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte d’Appello di Trieste, del 3 luglio 2013,
che ha confermato la sentenza del Tribunale di Udine, del 6 giugno 2012, che lo ha ritenuto
colpevole del reato contestato e lo ha condannato alla pena, condizionalmente sospesa, di
mesi sei di reclusione ed euro 2.000,00 di ammenda. La corte territoriale ha respinto
l’appello il cui fine, espressamente dichiarato, era solo quello di ottenere una piccola
riduzione della pena, alla quale si sarebbe potuto pervenire attraverso il riconoscimento delle
circostanze attenuanti generiche, per riportarla entro il limite dei sei mesi che avrebbe
consentito all’imputato di ottenere la sostituzione della pena inflitta con il lavoro di pubblica
utilità.
Propone il ricorrente eccezione di incostituzionalità del combinato disposto degli artt. 54
del d.lgs. n. 274/2000, 461 e 444 cod. proc. pen. in relazione agli artt. 3, 24 co. 2 e 27 co. 3
della Costituzione in relazione al trattamento discriminatorio riservato a quei soggetti che,
dinanzi all’emissione di un decreto penale di condanna, si vedono preclusa la possibilità di
presentare un’opposizione fondata sulla richiesta di applicazione della pena ex art. 444 c.p.p.,
a causa dell’impossibilità di indicare l’amministrazione comunale disposta a prendersi carico
di tali soggetti ai fini dell’espletamento della sanzione sostitutiva, nel termine di 15 giorni
dalla notifica del decreto stesso.
Considerato in diritto.
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile attesa l’irrilevanza, nel caso di specie, della
dedotta eccezione.
In realtà, anche a voler condividere il principio interpretativo, controverso nella
giurisprudenza di questa Corte, secondo cui il ricorso per cassazione può avere ad oggetto
anche solo l’illegittimità costituzionale di una norma (risolvendosi tale denuncia in una
censura di violazione di legge riferita al provvedimento impugnato), occorre tuttavia che la
questione proposta si presenti rilevante, nel senso che dall’invocata illegittimità
costituzionale, se riconosciuta, possa derivare una pronuncia favorevole, nel senso
dell’annullamento, anche solo parziale, del provvedimento impugnato.
Orbene, nel caso di specie, il diniego della sostituzione della pena con il lavoro di pubblica
utilità non è stato dalla corte territoriale ricondotto a temi concernenti l’applicazione delle
norme in relazione alle quali è stata proposta l’eccezione di incostituzionalità, bensì alla
personalità dell’imputato.
I giudici del merito, invero, hanno respinto la richiesta di applicazione di detta sanzione
non perché la stessa fosse stata proposta fuori termine o per la violazione di altre norme,
sostanziali o processuali, ovvero senza l’indicazione dell’ente in favore del quale avrebbe
dovuto svolgersi l’attività lavorativa, bensì solo perché la personalità dell’imputato è stata
ritenuta ostativa all’accoglimento della richiesta sostituzione. In particolare, gli stessi giudici
hanno osservato che i plurimi e specifici precedenti penali, sintomatici della propensione del
Fraccaro all’abuso di sostanze stupefacenti, rendevano l’odierno ricorrente non meritevole
della conversione del trattamento sanzionatoti°.
Le norme la cui costituzionalità il ricorrente pone in discussione non hanno avuto, quindi,
alcun rilievo nella decisione impugnata, di guisa che in termini di evidente irrilevanza si pone
la proposta eccezione d’incostituzionalità.
Alla declaratoria d’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma , in favore della Cassa
delle ammende, che si ritiene equo determinare in euro 1000,00.

Ritenuto in fatto.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 1 ottobre 2014.

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