Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 18433 del 23/03/2018


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Penale Ord. Sez. 4 Num. 18433 Anno 2018
Presidente: IZZO FAUSTO
Relatore: MONTAGNI ANDREA

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
BIONDI STEFANO nato il 13/12/1980 a ROMA

avverso la sentenza del 30/06/2017 della CORTE APPELLO di ROMA
sentita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA MONTAGNI;
I

Data Udienza: 23/03/2018

4

RITENUTO IN FATTO

1. Biondi Stefano, a mezzo del difensore, ha proposto ricorso per cassazione
avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma indicata in epigrafe con la quale,
in parziale riforma della sentenza di condanna resa dal Tribunale di Roma il
23.12.2016, in riferimento al reato di cui all’art. 73, d.P.R. n. 309/1990, è stata
rideterminata la pena originariamente inflitta.

delle attenuanti generiche.
Con dichiarazione raccolta dall’Ufficio matricola, in data 19.01.2018, Biondi
ha dichiarato di rinunciare al presente ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Sussistono i presupposti di legge per procedere ai sensi dell’art. 610,
comma 5-bis, cod. proc. pen., in riferimento al caso di cui all’art. 591, comma 1,
lett. d), cod. proc. pen.
Il ricorso, infatti, è inammissibile per rinuncia.
Come sopra evidenziato, risulta acquisita rituale rinuncia all’impugnazione,
di talché il ricorso, ai sensi del combinato disposto degli artt. 589 e 591 lett. d)
cod. proc. pen., deve essere dichiarato inammissibile. E la Suprema Corte ha
chiarito che è valida la rinuncia al ricorso per cassazione proposto dal difensore
effettuata personalmente dall’imputato e ritualmente trasmessa alla cancelleria
della Corte di Cassazione dall’ufficio matricola della casa circondariale ove questi è
ristretto (Sez. 1, n. 32155 del 19/06/2013 – dep. 24/07/2013, Palumbo, Rv.
25650801).

2. Ai sensi dell’articolo 616 cod. proc. pen., il ricorrente viene condannato al
pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle
Ammende, indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di Euro duemila in favore della Cassa delle Amnnend
Così deciso il 23 marzo 2018.

L’esponente si duole della entità della pena e della mancata concessione

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