Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 18433 del 05/04/2013


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 18433 Anno 2013
Presidente: BARDOVAGNI PAOLO
Relatore: ROMBOLA’ MARCELLO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
LO VECCHIO GIUSEPPE N. IL 03/10/1975
avverso l’ordinanza n. 65/2012 TRIBUNALE di ASTI, del 04/06/2012
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARCELLO
ROMBOLA’;
lette/sei:44e le conclusioni del PG Dott. Q..ev-Gere ci-7Z kek
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Uditi difensor Avv.;

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Data Udienza: 05/04/2013

Ritenuto in fatto

Ricorreva per cessazione il Lo Vecchio. Premesso che nel primo caso si era trattato della rapina
di un telefono cellulare e del furto di un’autoradio in danno della medesima persona, nel
secondo caso del furto di un PC e di un videoproiettore in un ufficio pubblico e nel terzo caso
del furto di un autocarro (un Fiat Doblò), deduceva violazione di legge per non avere il giudice
considerato la continuità temporale tra i fatti (commessi in pochi giorni), l’identica tipologia
degli stessi (tutti furti, uno trasmodato in rapina), lo stato di tossicodipendenza del soggetto
(già affidato in prova il 18/10/11 dal Td5 di Torino ex art. 94 dpr 309/90): il collante era
rappresentato dall’esigenza (rivendendo gli oggetti rubati) di procurarsi il denaro con cui
acquistare la droga per uso personale. Chiedeva l’annullamento dell’ordinanza.
Nel suo parere scritto il PG presso la S.C., ritenendo il provvedimento impugnato correttamente

motivato, chiedeva dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
Con memoria 4/3/13 (pervenuta il 28/2/13) il Lo Vecchio rimarcava l’uguale tipologia e l’esigua
distanza temporale tra i fatti proposti. Insisteva per l’accoglimento.
Considerato in diritto
Il ricorso è fondato. Invero dopo la riforma dell’art. 671 cpp attuata con la L n. 49 del 2006 la
giurisprudenza di legittimità è concorde nell’affermare (v. per tutte Cass., sez. I, sent. n.
30310 del 29/5/09, rv. 244828) che “lo stato di tossicodipendenza può essere preso in esame
come collante idoneo a giustificare l’unitarietà del disegno criminoso, qualora i reati siano
dipendenti da esso e ricorrano anche le altre condizioni sintomatiche della sussistenza della
continuazione”). La ratio legis (sez. I, sent. n. 33518 del 7/7/10, rv. 248124) è evidentemente
quella di attenuare le conseguenze della condotta sanzionata nel caso di tossicodipendenti.
Nel caso in esame, chiaramente segnalata nell’istanza la tossicodipendenza del soggetto (che il
provvedimento invece trascura), deve darsi atto che la sostanziale omogeneità dei reati (tutti
contro il patrimonio) e il modestissimo lasso temporale (pochi giorni) tra i medesimi (parametri
usualmente indicativi dell’identità del disegno criminoso) in uno con lo stato soggettivo del loro
autore, dovevano indurre il giudice dell’esecuzione a una più attenta valutazione dell’incidenza
della tossicodipendenza sulla loro commissione. Si impone perciò l’annullamento dell’ordinanza
impugnata con rinvio al giudice di merito per nuovo esame.
Pqm
annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Asti.
Roma, 5/4/13

Il

OSTATA
CANCELL ERI A

Con ordinanza del 4/6/12 il Tribunale di Asti, giudice dell’esecuzione, rigettava l’istanza di Lo
Vecchio Giuseppe intesa al riconoscimento della continuazione tra alcuni reati – di rapina (in
Torino il 31/7/07) e di furto (in Asti il 2/8/07 e il 29/7/07) – distintamente e definitivamente
giudicati nei suoi confronti. Il giudice rilevava che il Lo Vecchio era gravato da un gran numero
di delitti, per lo più commessi in Asti, e quelli in questione erano disomogenei per tipologia e due furti – per oggetto (un computer portatile e un autocarro). Nulla consentiva di ravvisare
un’identità di disegno criminoso.

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