Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 18433 del 01/10/2014


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 18433 Anno 2015
Presidente: BRUSCO CARLO GIUSEPPE
Relatore: FOTI GIACOMO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
MASSIRONI RICCARDO N. IL 18/08/1966
avverso la sentenza n. 4237/2013 TRIBUNALE di MILANO, del
03/10/2013
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 01/10/2014 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. GIACOMO FOTI
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che ha concluso per

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Udito, per l arte civile, l’Avv
Udit i ensor Avv.

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Data Udienza: 01/10/2014

Ritenuto in fatto.

Considerato in diritto.
Il ricorso è infondato, ai limiti dell’inammissibilità.
La sentenza impugnata, in realtà, richiama, non solo il decreto di revoca della patente di
guida, di cui l’imputato sostiene di non avere avuto notizia, ma anche il precedente
provvedimento (sul quale si tace nel ricorso) di sospensione a tempo indeterminato della
stessa, che di per sé già consente di individuare nella condotta dell’imputato la fattispecie
contravvenzionale contestata.
Il ricorso deve essere, dunque, rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle
spese processuali.

P .Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 1 ottobre 2014.

Massironi Riccardo ricorre per cassazione avverso la sentenza del Tribunale di Milano, del
3 ottobre 2013, che lo ha ritenuto colpevole del reato di guida senza patente, revocata dal
Prefetto di Milano con provvedimento dell’8 febbraio 2010, e lo ha condannato alla pena di
2.500,00 euro di ammenda.
Deduce il ricorrente l’errata applicazione della legge penale, laddove il giudice non ha
tenuto conto della documentazione in atti, dalla quale emergeva l’invalidità della procedura
di notificazione all’odierno ricorrente del decreto di revoca, e dunque l’inesistenza del fatto
contestato, non avendo lo stesso avuto conoscenza di detto decreto (notificato presso il
comune di Milano invece che in quello di ultima residenza: Carnate).

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