Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 18432 del 23/03/2018


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 18432 Anno 2018
Presidente: IZZO FAUSTO
Relatore: MONTAGNI ANDREA

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
SESSA MICHELANGELO nato il 29/09/1982 a BENEVENTO

avverso l’ordinanza del 12/01/2018 del TRIB. LIBERTA’ di NAPOLI
sentita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA MONTAGNI;
sentite le conclusioni del PG CIRO ANGELILLIS
che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilita’ del ricorso.
Udito il difensore

Data Udienza: 23/03/2018

RITENUTO IN FATTO

1. Il Tribunale di Napoli, con l’ordinanza indicata in epigrafe, giudicando
sull’appello cautelare presentato nell’interesse di Sessa Michelangelo, sottoposto
all’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, rigettava l’impugnazione.
Il Collegio rilevava che la difesa aveva prodotto lettera di assunzione del
Sessa e certificazione attestante l’handicap di cui è portatore il figlio del prevenuto.

presentarsi alla P.G. tre volte a settimana, in una fascia oraria compresa tra le ore
17.00 e le ore 19.00; e considerava che dette modalità di presentazione risultavano
compatibili sia con le esigenze lavorative del prevenuto, sia con le necessità di cura
del figlio. Il Collegio richiamava inoltre il complessivo periodo di sottoposizione a
misure cautelari sofferto dal Sessa, dal giorno del suo arresto.
Tanto premesso, il Tribunale osservava che la misura in atto appariva
proporzionata alla gravità del fatto di reato ed alla pena irroganda; e che la stessa
sodisfaceva il perdurante pericolo di reiterazione criminosa specifica, senza incidere
eccessivamente sulla libertà personale del Sessa.

2. Avverso la richiamata ordinanza ha proposto ricorso per cassazione Sessa
Michelangelo, a mezzo del difensore.
Con univo motivo viene denunciata la violazione di legge per mancanza
assoluta di motivazione.
Considera che il Tribunale non ha tenuto conto dello stato di incensuratezza
del prevenuto, del tempo intercorso dalla commissione del fatto e del corretto
comportamento tenuto dal Sessa durante l’esecuzione delle misure cautelari.
Sottolinea che il Collegio non ha considerato il tipo di lavoro che Sessa svolge,
comportante trasferimenti fuori città e orari prolungati. Rileva, inoltre, che la
misura in atto impedisce al Sessa, che risiede a Benevento, di prestare le cure al
figlio autistico, seguito da medici di Pisa.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso non ha pregio.
Il Tribunale, diversamente da quanto affermato dall’esponete, si è
specificamente soffermato sul tema della proporzionalità ed adeguatezza del
presidio di contenimento in atto.
Ed invero, il Collegio, in sede di appello cautelare, ha considerato sia il
decorso del tempo, rispetto al fatto di reato per cui si procede sia l’assenza di

2

Ciò posto, il Tribunale rilevava che il Sessa, secondo la misura in atto, deve

violazioni da parte del Sessa, in relazione al gradato regime cautelare sino ad oggi
sofferto.
Non sfugge che la Corte regolatrice ha affermato che il giudice deve
costantemente verificare che ogni misura risulti adeguata a fronteggiare le esigenze
cautelari che si ravvisano nel caso concreto, secondo il paradigma della gradualità
del sacrificio imposto al soggetto sottoposto a restrizione; e che la misura cautelare
sia altresì proporzionata all’entità del fatto e alla sanzione che sia stata o si ritiene

dep. 22/04/2011, Rv. 249323). Le Sezioni Unite, nella sentenza ora citata, hanno in
particolare evidenziato che l’intero sviluppo della vicenda cautelare deve essere
sottoposto a costante ed attenta verifica, circa la effettiva rispondenza dei tempi e
dei modi di limitazione della libertà personale al quadro delle specifiche esigenze,
dinamicamente apprezzabili, alla stregua dei criteri di adeguatezza e
proporzionalità, rispetto alla quantità e qualità delle concrete e specifiche esigenze
cautelari. Ed hanno chiarito che il principio di proporzionalità, rispetto alla pena
irroganda, al pari di quello di adeguatezza, opera come parametro di
commisurazione delle misure cautelari alle specifiche esigenze ravvisabili nel caso
concreto, tanto al momento della scelta e della adozione del provvedimento
coercitivo, che per tutta la durata dello stesso, imponendo una costante verifica
della perdurante idoneità di quella specifica misura a fronteggiare le esigenze che
concretamente permangano o residuino, secondo il principio della minor
compressione possibile della libertà personale.
Muovendo da tali principi, deve allora evidenziarsi che l’ordinanza
impugnata risulta del tutto coerente, anche rispetto a tale orientamento
interpretativo, che deve presiedere alla valutazione relativa all’attualità delle
esigenze cautelari. Ed invero, il Tribunale ha chiarito che, pure a fronte del lasso di
tempo intercorso dalla commissione dei fatti, il pericolo di reiterazione criminosa
permaneva in termini di attualità e concretezza, tenuto conto delle specifiche
modalità della condotta illecita, caratterizzata da spregiudicatezza criminale e dai
sicuri collegamenti intercorrenti tra Sessa e altri soggetti dediti al traffico di cocaina
e crack.
Nell’apprezzare l’adeguatezza dell’assetto cautelare in corso di esecuzione
nei confronti della ricorrente, il Tribunale ha poi sottolineato che la gradata misura
in atto, ex art. 282, cod. proc. pen., come in concreto declinata, consentiva sia lo
svolgimento dell’attività lavorativa da parte del Sessa sia di apprestare le
necessarie cure al figlio portatore di handicap.

2. Si impone, pertanto, il rigetto del ricorso con condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali.
3

possa essere irrogata (Cass. Sez. U, Sentenza n. 16085 del 31/03/2011,

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma il 23 marzo 2018.

Andrea Montagni

CL

Il Consigliere estensore

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